La norma prevede per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che la misura della detrazione del 65%. Tale misura viene aumentata nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio (70%) con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano determinati standard al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015 (75%). Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
La sussistenza delle condizioni che danno diritto alle maggiori detrazioni è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni. La mancata veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
I controlli sulle attestazioni che consentono le maggiori detrazioni sono effettuati dall’Enea. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. Nei casi in cui l’attestazione non sia corrispondente al vero comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.
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