Edili Artigiani: contratto territoriale provinciale Milano, Lodi, Monza, Brianza
COSTITUZIONE DELLE PARTI
In Milano, il 20 Giugno 2012,
– L’UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO E MONZA – BRIANZA ADERENTE ALLA CLAAI;
– L’APA – CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI MILANO E MONZA – BRIANZA;
– CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE;
– CONFARTIGIANATO DI LODI;
– LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI MILANO E MONZA – BRIANZA;
– UNIAPAM/CASARTIGIANI;
– CASARTIGIANI – UNIONE ARTIGIANI LODI E PROVINCIA
e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,
– la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI – Fe.N.E.A.L. – U.I.L. – SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;
– la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI – F.I.L.C.A.-C.I.S.L. – DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;
– la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI – F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. – DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;
consapevoli
– della gravità della crisi che interessa – ormai da alcuni anni – il settore, con la sottoscrizione del contratto integrativo provinciale intendono lanciare un segnale di speranza e di fiducia rispetto al futuro di un settore, che nel territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza ritengono ancora in grado di esprimere significativi risultati in termini di qualità della produzione, miglioramento delle condizioni di vita e ambientali, occupazione;
– che tale processo deve essere adeguatamente sorretto da azioni che, nel rispetto delle funzioni delle pubbliche Istituzioni locali e nazionali e del sistema creditizio, nonché dei vincoli che la più generale crisi economica e finanziaria pongono, consentano alle imprese – ed in particolare a quel tessuto di medie e piccole aziende che hanno fatto la “storia” dell’edilizia milanese – di superare l’attuale congiuntura e di garantire, ed ove possibile incrementare, nel futuro sia una sana e regolare occupazione sia gli elevati standard qualitativi ed organizzativi dimostrati negli anni passati;
condividono l’intento di promuovere congiuntamente azioni concrete finalizzate a:
– una rapida approvazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) di Milano;
– promuovere la partecipazione delle aziende locali ai lavori edili previsti nell’ambito di EXPO 2015;
– dare attuazione ai progetti di housing sociale e di edilizia residenziale pubblica, da destinare alle famiglie dei lavoratori del settore;
– ottenere la riduzione del costo del lavoro in edilizia, soprattutto tramite l’equiparazione delle aliquote contributive INPS a quelle degli altri settori produttivi, l’aumento del limite di esenzione dell’indennità di mensa, l’incremento della percentuale di esenzione contributiva e fiscale del salario destinato alla produttività e competitività, anche al fine dell’aumento della retribuzione diretta;
– introdurre ulteriori premialità e agevolazioni per le imprese e per i lavoratori del settore, che dimostrino la propria regolarità retributiva e contributiva e una particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro;
– la semplificazione delle procedure amministrative;
– la concreta applicazione del Protocollo sulla legalità, regolarità e sicurezza sul lavoro sottoscritto con la Prefettura di Milano in data 22/02/2012;
– interventi presso gli Istituti di credito, al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito per le imprese e i lavoratori del settore;
– promuovere presso le Pubbliche Amministrazioni investimenti in infrastrutture e opere edili, necessarie alla città;
– garantire il tempestivo pagamento dei lavori eseguiti e dei crediti delle imprese verso le Pubbliche Amministrazioni, anche al fine di garantire la corretta e costante corresponsione dei salari e degli stipendi ai lavoratori.
TESTO DELL’ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
In Milano, il 20 Giugno 2012,
– L’UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO E MONZA – BRIANZA ADERENTE ALLA CLAAI;
– L’APA – CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI MILANO E MONZA – BRIANZA;
– CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE;
– CONFARTIGIANATO DI LODI;
– LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI MILANO E MONZA – BRIANZA;
– UNIAPAM/CASARTIGIANI;
– CASARTIGIANI – UNIONE ARTIGIANI LODI E PROVINCIA
e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico,
– la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI – Fe.N.E.A.L. – U.I.L. – SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;
– la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI – F.I.L.C.A.-C.I.S.L. – DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;
– la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI – F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. – DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;
visti
il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 luglio 2008, come modificato dal verbale di accordo 16 dicembre 2010, e in particolare gli articoli 42 e 15 nel testo,
richiamata
la premessa al c.c.n.l. 23 luglio 2008, che si intende qui integralmente riportata,
si è convenuto quanto segue
per la stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del c.c.n.l. 23 luglio 2008, come modificato dal verbale di accordo 16 dicembre 2010, da valere per tutto il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.
VERBALE DI ACCORDO
(Premialità per le imprese virtuose)
In Milano, addì 20 giugno 2012,
– L’UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO E MONZA – BRIANZA ADERENTE ALLA CLAAI;
– L’APA – CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI MILANO E MONZA – BRIANZA;
– CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE;
– CONFARTIGIANATO DI LODI;
– LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI MILANO E MONZA – BRIANZA;
– UNIAPAM/CASARTIGIANI;
– CASARTIGIANI – UNIONE ARTIGIANI LODI E PROVINCIA
e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico,
– la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI – Fe.N.E.A.L. – U.I.L. – SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;
– la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI – F.I.L.C.A.-C.I.S.L. – DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;
– la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI – F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. – DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;
convengono
il riconoscimento di una forma di premialità contributiva alle imprese artigiane iscritte senza soluzione di continuità alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza da almeno due anni alla data del 30 giugno 2012, le quali abbiano effettuato per tale periodo un accantonamento mediamente non inferiore a 1800 ore annue di lavoro ordinario.
L’individuazione della premialità e la definizione delle modalità applicative saranno effettuate dalle parti con un separato accordo, che dovrà essere concluso entro e non oltre il 15 settembre 2012, fermo restando che l’importo complessivamente destinato alla presente premialità dovrà essere ragguagliato nel suo ammontare a quello complessivamente destinato alla prestazione “una tantum” per gli operai.
La copertura finanziaria della premialità sarà assicurata dagli avanzi di gestione a disposizione iscritti a bilancio.
VERBALE DI ACCORDO
(R.L.S.T.- A.S.L.E.)
In Milano, addì 20 giugno 2012,
– L’UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO E MONZA – BRIANZA ADERENTE ALLA CLAAI;
– L’APA – CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI MILANO E MONZA – BRIANZA;
– CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE;
– CONFARTIGIANATO DI LODI;
– LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI MILANO E MONZA – BRIANZA;
– UNIAPAM / CASARTIGIANI;
– CASARTITIGIANI – UNIONE ARTIGIANI LODI E PROVINCIA
e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico,
– la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI – Fe.N.E.A.L. – U.I.L. – SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;
– la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI – F.I.L.C.A.-C.I.S.L. – DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;
– la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI – F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. – DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;
visti
– l’Accordo provinciale 24 ottobre 1996 sull’elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
– gli Accordi provinciali 1° agosto 1997 sul Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (R.L.S.T.) e 2 dicembre 1997 sul relativo Regolamento;
– l’Atto costitutivo dell’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia R.L.S.T.- A.S.L.E. del 6 maggio 1998 e lo Statuto ivi Allegato alla lettera C;
– l’Accordo provinciale 16 novembre 2007 intitolato “Revisione A.S.L.E.”;
– gli articoli 47, 48 e 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
– l’articolo 84 del c.c.n.l. 23 luglio 2008, come integrato dall’articolo 84 dell’Accordo nazionale 19 aprile 2010 per il rinnovo del c.c.n.l. 23 luglio 2008 intitolato “Protocollo sul RLST”;
ribadita
– l’importanza e l’utilità della funzione dell’R.L.S.T.;
considerate
– la necessità di una revisione ed armonizzazione della disciplina contrattuale provinciale della figura dell’R.L.S.T., a seguito sia delle modifiche intervenute negli ultimi anni in sede legislativa e contrattuale sia della nascita della nuova provincia di Monza e Brianza;
– l’opportunità di meglio definire lo scopo dell’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia R.L.S.T.- A.S.L.E. e i compiti correlati, alla luce delle esperienze maturate dalla fase di avviamento dell’istituto ad oggi nonché in riferimento ai compiti affidati dalla contrattazione collettiva di settore al Comitato paritetico per la sicurezza;
in attuazione
del disposto dell’articolo 2 dell’Accordo provinciale 16 novembre 2007 sopra citato;
si conviene
1. a partire dal 1° gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2013, il contributo necessario alla copertura economica dell’attività dell’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia R.L.S.T.- A.S.L.E. è fissato nella misura dello 0,15% dell’imponibile Cassa Edile. A far data dal 1° gennaio 2014 il contributo anzidetto tornerà ad essere fissato nella misura dello 0,20%;
2. le parti definiranno con separato accordo la destinazione della differenza del contributo derivante dalla riduzione prevista al punto precedente per gli anni 2012 e 2013;
3. fermo restando che A.S.L.E. è l’associazione individuata dalle OO.SS. territoriali per il governo dell’attività degli R.L.S.T. per il settore edile e ritenendo che il progetto “Cantiere di qualità” sia uno strumento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori all’interno dei cantieri, le OO.SS. si impegnano a definire con Assimpredil Ance il finanziamento di un progetto di premialità.
Inoltre, verrà riconosciuto un premio anche alle imprese in cui è operante il Rappresentante per la sicurezza (R.L.S.), eletto dai lavoratori come da procedura definita tra le parti, che presentino i verbali di elezione e la certificazione di avvenuta formazione obbligatoria dell’R.L.S. rilasciata dal C.P.T. di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
L’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia R.L.S.T.- A.S.L.E. finanzierà i progetti di cui al presente punto con proprie risorse;
4. Le Organizzazioni Provinciali firmatarie, unitariamente all’Assimpredil – Ance, in merito alla proposta di modifica della disciplina R.L.S.T. – A.S.L.E. parteciperanno in un apposito tavolo tecnico già costituito con le OO.SS.
Articolo 5 BIS
Orario di lavoro
Ad integrazione del contratto integrativo provinciale del 19/09/2003 e 21/09/2006 in materia di orario di lavoro, si prevede che: nel caso di uscita e di rientro dell’operaio straniero nel territorio italiano in occasione dei periodi feriali o per gravi motivi familiari, le imprese sono tenute, su richiesta del lavoratore, a concedere il godimento cumulativo delle ferie e dei permessi maturati.
Al medesimo fine, fermo restando quanto previsto dall’articolo 47, lett. B), comma 4, del c.c.n.l. 23 luglio 2008, le richieste di fruizione dei permessi individuali dovranno essere presentate per periodi non inferiori alle 4 ore lavorative consecutive.
Esaurito il godimento dei permessi individuali retribuiti maturati ai sensi dell’articolo 47, lett. B), del c.c.n.l. 23 luglio 2008, all’impiegato che ne faccia motivata richiesta per esigenze personali o familiari è concesso un permesso mensile della durata di 4 ore lavorative consecutive, con obbligo di recupero a regime normale nel mese stesso o, comunque, entro i quindici giorni lavorativi immediatamente successivi alla fruizione. I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di 2 ore al giorno, nel rispetto del limite massimo giornaliero di 10 ore lavorative.
Restano ferme le condizioni di miglior favore già in essere.
Articolo 6
Prestazione Cassa Edile per carenza malattia
Negli eventi morbosi di durata non superiore a sei giorni, la Cassa Edile corrisponde una prestazione in misura fissa denominata “indennizzo per carenza”.
Tale prestazione non può superare l’importo complessivo di 150,00 euro nel singolo anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) ed è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile, sulla base della certificazione medica.
Nel caso in cui la prima malattia abbia una durata pari o superiore a tre giorni, la prestazione è riconosciuta nella misura intera sopra indicata.
In caso contrario, al lavoratore va riconosciuto, per ogni giornata di assenza relativa alla prima malattia, un terzo dell’importo complessivo e la rimanente parte, sino al raggiungimento dei 150,00 euro nell’anno, va corrisposta in concomitanza con eventuali successive assenze per malattia di durata non superiore a sei giorni.
Nei casi di malattia con prognosi inferiore a quattro giorni, l’impresa è tenuta – limitatamente al numero di eventi nell’anno sufficienti a far riconoscere al singolo operaio l’intera prestazione – ad inviare alla Cassa Edile la richiesta di prestazione e copia dell’attestato di malattia.
Il diritto all’indennizzo per carenza malattia matura solo se a favore del lavoratore risultino accantonate almeno 1.800 ore di lavoro ordinario nei quattro trimestri solari o 500 ore di lavoro ordinario nel trimestre solare antecedenti il mese di presentazione della richiesta e purché il lavoratore, al momento dell’evento, risulti iscritto da almeno 12 mesi alla Cassa Edile di Milano.
*****
La disciplina di cui sopra si applica agli eventi insorti dal 1° Luglio 2012 e sino alla data di scadenza del presente contratto.
Il fondo destinato alla prestazione di cui al presente articolo è pari a 400.000,00 euro annui.
La Cassa Edile comunicherà alle parti, entro il mese successivo ad ogni semestre, l’andamento dell’accesso alla prestazione, per consentirne una valutazione ed eventuale rimodulazione, ai fini del rispetto dello stanziamento annuo massimo previsto.
In ogni caso, nel momento in cui la Cassa Edile rilevi l’eventuale possibile superamento dello stanziamento anzidetto in misura non inferiore al 10%, lo comunicherà tempestivamente alle parti, le quali dovranno, nei due mesi successivi, convenire una nuova disciplina in materia.
Nel frattempo, la Cassa Edile sospenderà la definizione delle domande in corso e, qualora le parti non raggiungano l’accordo nel termine di cui sopra, procederà alla liquidazione della prestazione in misura proporzionale, sempre nel rispetto dello stanziamento annuo complessivo.
Articolo 7
Mensa operai
Quando, in forza delle opere da eseguire, si prefiguri una durata del cantiere superiore a tre mesi, le imprese, salvo casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle r.s.u., debbono provvedere, su richiesta di almeno quindici dipendenti occupati nel cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo giornaliero nelle immediate vicinanze del cantiere, o anche nell’ambito dello stesso, avvalendosi di servizi esterni.
Qualora la richiesta del servizio di un pasto caldo venga avanzata dalla maggioranza delle maestranze, purché tale maggioranza sia costituita da almeno quaranta dipendenti occupati in cantieri per i quali si prefiguri una durata superiore a sei mesi, sempre fatti salvi i casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle r.s.u. e sino a che permanga l’indicato requisito numerico, le imprese hanno l’obbligo di apprestare il servizio all’interno del cantiere. Tale obbligo non esclude la possibilità di ogni altra forma di realizzazione del servizio stesso, all’interno o nelle immediate vicinanze del cantiere, che di fatto si rendesse meno onerosa e/o più agevole per le imprese e per i lavoratori. Qualora nei cantieri venga organizzato un servizio di mensa interna tramite convenzione con trattorie nelle immediate vicinanze dello stesso, tale servizio si intende esteso anche alle Aziende Artigiane ivi occupate (titolare artigiano e lavoratori dipendenti).
A titolo esemplificativo, si prospetta la fornitura del servizio mensa attraverso terzi gestori con i quali il datore di lavoro si convenziona, fornendo ai lavoratori i cosiddetti “buoni pasto” per accedere al servizio stesso. Tale meccanismo, in quanto correttamente applicato, concorre a realizzare la comune dichiarata volontà delle parti di privilegiare il consumo del pasto rispetto alla monetizzazione dello stesso.
Sia nelle ipotesi di cui al 1° comma, sia in quella di cui al 2° comma, l’impresa concorre mensilmente al costo complessivo dei pasti nella misura di 3/4 con un massimo di euro 14,90 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° aprile 2013.
Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, e comunque ove non si renda possibile l’attuazione di quanto ivi stabilito, è corrisposta un’indennità sostitutiva pari a euro 8,76 giornalieri a decorrere dal 1° aprile 2013. Tale indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità).
Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore a quattro ore, essa compete in misura pari ad un ottavo della misura giornaliera per ogni ora di lavoro effettivo. Lo stesso criterio di ragguaglio ad ora è adottato per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso.
L’indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio attuato in una delle forme di cui al 1° o al 2° comma, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell’organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.
Chiarimenti a verbale
– Agli effetti del presente articolo, si fa riferimento al numero complessivo dei dipendenti normalmente occupati nel cantiere dalle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici, operanti nel cantiere stesso per l’esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto.
– Per verificare la permanenza dei requisiti numerici previsti, si fa riferimento al numero degli operai che usufruiscono del servizio.
– Nel caso di organizzazione in proprio del servizio da parte dell’impresa, l’importo massimo del concorso, di cui al 3° comma, è comprensivo della quota di spese sostenute per il personale di cucina, nonché per il trasporto, la confezione e la cottura delle vivande, e la relativa incidenza è convenzionalmente valutata in misura forfettaria pari al 25% di detto importo massimo.
– Il valore del concorso al costo del pasto di cui al terzo comma del presente articolo non può essere preso a riferimento per la determinazione dell’importo del buono pasto.
– L’indennità sostitutiva di mensa non è dovuta ai lavoratori che fruiscano del pasto del vitto il cui costo è a carico dell’impresa.
Articolo 8
Indennità trasporti operai
A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 2,66 a euro 3,26 giornalieri.
Detta indennità trasporti urbani ed extraurbani è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità).
Per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso, essa è ragguagliata ad ora dividendone per otto la misura giornaliera.
Chiarimento a verbale
L’indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all’effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano a carico dell’impresa.
Articolo 10
Mensa impiegati
Si richiamano integralmente le norme contenute nell’articolo 7 dell’accordo per gli operai, salvo per quanto riguarda le modifiche di seguito indicate.
A decorrere dal 1° aprile 2013, la misura dell’indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in euro 140,79 mensili.
Difformemente da quanto previsto per gli operai, detta indennità sostitutiva si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà.
Chiarimenti a verbale
Nella determinazione della misura della indennità sostitutiva prevista per gli impiegati, si è tenuto conto di tutte le differenze concordate rispetto alla disciplina pattuita per gli operai.
Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dell’impiegato in trasferta.
Articolo 11
Indennità trasporti impiegati
A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 55,86 a euro 65,49 mensili.
Anche tale indennità, come l’indennità sostitutiva di mensa di cui al precedente articolo 4, va computata non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà, e di ciò si è tenuto conto nella determinazione della relativa misura.
Chiarimenti a verbale
L’indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all’effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano a carico dell’impresa.
In caso di lavori fuori zona ed in caso di trasferta, il rimborso delle spese giornaliere di viaggio compete per la parte eccedente la misura dell’indennità trasporti ragguagliata a giornata (Euro 65,49/173 x 8).
Articolo 16
Ferie
Nel periodo 1° giugno – 30 settembre, agli operai verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie di tre settimane consecutive.
Il godimento di una settimana di ferie potrà avvenire nel periodo invernale.
Quanto precede vale salvo deroghe che potranno essere concordate tra l’impresa e la r.s.u., tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive.
Difformemente da quanto previsto dal c.c.n.l. vigente, ai soli fini del godimento del riposo feriale, si computa l’anzianità di servizio maturata dall’operaio anche preso altre imprese del settore.
In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l’operaio che non ha maturato un anno di anzianità anche presso altre imprese del settore è dispensato da prestare attività lavorativa per l’intero periodo di godimento delle ferie collettive, fero restando che, per il trattamento economico per ferie, valgono le norme di cui al a c.c.n.l..
Le suddette norme sono compatibili con l’articolo 10 del Decreto legge n. 66/2003 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva di ferie.
Di massima, il periodo delle ferie collettive sarà stabilito dall’impresa entro il 30 aprile di ogni anno e reso noto per iscritto agli operai, anche mediante avviso affisso in luogo accessibile a tutti.
La richiesta di ferie, presentata per iscritto dal singolo lavoratore per periodi diversi da quelli di godimento collettivo, deve intendersi tacitamente accolta qualora l’impresa non formalizzi per iscritto il proprio diniego – per esigenze tecniche, produttive o organizzative – nei 20 giorni di calendario successivi alla presentazione. In caso di richiesta di ferie inferiore a tre giornate, il termine per formalizzare il diniego è ridotto a 10 giorni di calendario.
Compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative, è possibile cumulare le ferie e i permessi individuali maturati con periodi di aspettativa.
Articolo 18
Lavori speciali disagiati
Omissis
Gruppo B
Lavori in galleria (*) per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio | 42% |
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione | 26% |
c) Alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie | 18% |
Omissis
Articolo 22
Decorrenza e durata
Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, il presente contratto entra in vigore il 1° luglio 2012 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2013.
VERBALE DI ACCORDO
(EVR)
In Milano, addì 20 giugno 2012,
– L’UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO E MONZA – BRIANZA ADERENTE ALLA CLAAI;
– L’APA – CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI MILANO E MONZA – BRIANZA;
– CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE;
– CONFARTIGIANATO DI LODI;
– LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI MILANO E MONZA – BRIANZA;
– UNIAPAM / CASARTIGIANI;
– CASARTIGIANI – UNIONE ARTIGIANI LODI E PROVINCIA
e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico,
– la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI – Fe.N.E.A.L. – U.I.L. – SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;
– la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI – F.I.L.C.A.-C.I.S.L. – DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;
– la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI – F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. – DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;
premesso che
– in data 20 giugno 2012 è stato sottoscritto il contratto provinciale integrativo del c.c.n.l. 16 dicembre 2010;
– l’articolo 13 e 14 dell’accordo anzidetto ha disciplinato per il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza l’applicazione dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) per il triennio 2011-2013, prevedendo che “il calcolo e la verifica annuali dell’EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti, entro il termine di ognuno dei singoli anni di vigenza del presente contratto territoriale, sulla base dei parametri, secondo i criteri e con le modalità individuati dal c.c.n.l. e dal presente accordo”;
– Le parti hanno effettuato la verifica per l’anno 2011, secondo quanto previsto dal contratto collettivo provinciale;
tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:
1. per l’anno 2011, gli esiti della verifica dell’andamento dei parametri individuati a livello territoriale, che tengono conto dell’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, sono tutti negativi, come risulta dal prospetto di calcolo allegato al presente verbale. Pertanto, le parti stabiliscono che per l’anno 2011 l’EVR non verrà erogato;
2. per l’anno 2012, le parti ritengono opportuno, stante la situazione di grave crisi del settore delle costruzioni e la generalizzata carenza di liquidità nella quale versano le imprese artigiane del territorio, stabilire che l’EVR verrà erogato con la retribuzione del mese di Luglio 2012 e in quote mensili pari al 65% e al 70% di un dodicesimo del valore massimo annuale previsto, rispettivamente, per gli operai e per gli impiegati in forza. Ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro in corso d’anno verrà riconosciuta la differenza di EVR, salvo conguaglio nel mese di dicembre;
3. fermo restando il pagamento dell’EVR in quote mensili anche per l’anno 2013, le parti, in sede di verifica annuale nel corso del 2012, potranno convenire una ridefinizione delle percentuali sopra previste; in mancanza di accordo, resteranno confermate anche per l’anno 2013 le percentuali fissate per l’anno 2012.
VERBALE DI ACCORDO
(Una tantum)
In Milano, addì 20 giugno 2012,
– L’UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO E MONZA – BRIANZA ADERENTE ALLA CLAAI;
– L’APA – CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI MILANO E MONZA – BRIANZA;
– CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE;
– CONFARTIGIANATO DI LODI;
– LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI MILANO E MONZA – BRIANZA;
– UNIAPAM / CASARTIGIANI;
– CASARTIGIANI – UNIONE ARTIGIANI LODI E PROVINCIA
e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico,
– la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI – Fe.N.E.A.L. – U.I.L. – SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;
– la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI – F.I.L.C.A.-C.I.S.L. – DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;
– la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI – F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. – DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;
convengono
che la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza riconosca agli operai, dipendenti dalle imprese artigiane, iscritti dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 e per un numero di ore denunciate per tale periodo non inferiore alla cifra definita dalle parti con un apposito accordo, computando anche eventuali ore di assenza per cassa integrazione guadagni, malattia e infortuni e ferie una prestazione “una tantum” a carico della Cassa stessa, pari ad € 160,00 per ogni lavoratore inquadrato nel 3° livello del c.c.n.l..
Il predetto importo dovrà essere riproporzionato per gli operai inquadrati in un diverso livello, sulla base della parametrazione individuata dall’articolo 77, comma 1, del c.c.n.l. (Classificazione dei lavoratori).
Il Comitato di gestione della Cassa Edile determina le modalità per l’erogazione di tale prestazione, che dovrà avvenire entro il 15 settembre 2012.
La copertura finanziaria della prestazione sarà assicurata dalla riserva A.P.E. Ordinaria iscritta a bilancio.
La sopracitata prestazione “una tantum” non è dovuta ai lavoratori che precedentemente hanno già percepito la prestazione simile erogata in occasione del rinnovo CCPL Edilizia Industria 22/12/2011.
Articolo 13
Elemento variabile della retribuzione (EVR) – Operai
L’elemento variabile della retribuzione (EVR), la cui determinazione è prevista dall’articolo 42, lettera b), sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli articoli 15 e 50 del c.c.n.l. Edilizia per il lavoratori dipendenti da imprese artigiane edili ed affini 16 dicembre 2010, quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e specificamente dell’artigianato, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, che non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto, è concordato come segue.
Fermi gli indicatori previsti dal c.c.n.l., è individuati, in sede territoriale, quale quarto e quinto indicatore, rispettivamente il numero delle ore di assenza degli operai dipendenti da imprese artigiane per cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria e in deroga – dati rilevati dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza) e avanzo / disavanzo di gestione rilevato dal bilancio di esercizio della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Le parti individuano nel 6% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° gennaio 2010 la misura di EVR relativa al periodo di vigenza del presente contratto territoriale.
Allo scopo di correlare l’EVR all’effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, per l’individuazione del triennio utile per il raffronto dei parametri territoriali verrà considerato, per ciascuno degli indicatori previsti a livello nazionale e territoriale, quello più recente che abbia disponibili i dati consolidati; al medesimo scopo, sulla base di valutazioni generali inerenti la situazione produttiva e di competitività territoriale, le parti potranno stabilire un indice di tolleranza relativo alla significatività degli indicatori.
Il calcolo e la verifica annuali dell’EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti, entro il termine di ognuno dei singoli anni di vigenza del presente contratto territoriale, sulla base dei parametri, secondo i criteri e con le modalità individuati dal c.c.n.l. e dal presente accordo.
Nell’ambito del raffronto di cui al comma precedenta, ai fini della determinazione dell’EVR, qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l’EVR sarà riconosciuto nella seguente misura variabile:
– 20% rispetto a quanto definito al livello territoriale nell’ipotesi in cui dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivi;
– 40% rispetto a quanto definito al livello territoriale nell’ipotesi in cui dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi;
– 70% rispetto a quanto definito al livello territoriale nell’ipotesi in cui dovessero risultare tre dei suddetti parametri pari o positivi;
– 96% rispetto a quanto definito al livello territoriale nell’ipotesi in cui dovessero risultare quattro dei suddetti parametri pari o positivi;
– 100% rispetto a quanto definito al livello territoriale nell’ipotesi in cui dovessero risultare cinque dei suddetti parametri pari o positivi;
L’EVR verrà erogato in quote mensili, unitamente alle altre voci retributive, in funzione dei dati rilevati; l’eventuale conguaglio dell’EVR avverrà a consuntivo, nel mese di dicembre, sulla base dei dati consolidati.
Articolo 14
Elemento variabile della retribuzione (EVR) – Impiegati
Si richiamano integralmente le norme contenute nell’articolo 13 dell’accordo per gli operai.
Allegato al C.C.P.L. Edilizia per il lavoratori dipendenti da imprese artigiane edili ed affini 20 giugno 2012
Prospetto di calcolo: EVR 2011
Parametro | Anno di riferimento: 2011 | |||
Trienni di riferimento | % di Tolleranza | Dati a confronto | Rilevazione del Parametro | |
1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile | 2010/09/08 con 2009/08/07 | 0% | 197.538 < 205.452 | (Negativo) |
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile | 2010/09/08 con 2009/08/07 | 0% | 1.721.059.381 < 1.731.362.977 | (Negativo) |
3. Ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazioni guadagni | 2010/09/08 con 2009/08/07 | 0% | 257.522.588 < 262.260.792 | (Negativo) |
4. Ore di assenza degli operai dipendenti da imprese artigiane per cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria e in deroga) | 2010/09/08 con 2009/08/07 | 0% | 2.006.878 > 1.298.625 | (Negativo) |
5. Numero di DURC rilasciati alle imprese artigiane | 2010/09/08 con 2009/08/07 | 0% | – € 203.000 < – € 4.636.165 | (Negativo) |
5 Parametri negativi % di EVR stabilito al livello Territoriale per l’anno 2011: 0% |
ADDENDUM AL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO SOTTOSCRITTO IN DATA 20 GIUGNO 2012
In Milano, addì 20 giugno 2012
Le parti stipulanti in Contratto Collettivo Provinciale di lavoro del 20 giugno 2012 hanno convenuto che gli indici di tolleranza previsti dall’Art. 13 Comma 4 del suddetto contratto per i 5 indicatori sono i seguenti:
a. per l’Anno 2011 – 0%;
b. per l’Anno 2012 – 25%;
c. per l’Anno 2013 – 25%;
Parametro | Trienni di riferimento | ||
2011 (0% di tolleranza) | 2012 (25% di tolleranza) | 2013 (25% di tolleranza) | |
1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile | 2010/09/08 con 2009/08/07 | 2011/10/09 con 2010/09/08 | 2012/11/10 con 2011/10/09 |
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile | 2010/09/08 con 2009/08/07 | 2011/10/09 con 2010/09/08 | 2012/11/10 con 2011/10/09 |
3. Ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazioni guadagni | 2010/09/08 con 2009/08/07 | 2011/10/09 con 2010/09/08 | 2012/11/10 con 2011/10/09 |
4. Ore di assenza degli operai dipendenti da imprese artigiane per cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria e in deroga) | 2010/09/08 con 2009/08/07 | 2011/10/09 con 2010/09/08 | 2012/11/10 con 2011/10/09 |
5. Avanzo/disavanzo di gestione rilevato dal bilancio di esercizio della Casse Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza | 2010/09/08 con 2009/08/07 | 2011/10/09 con 2010/09/08 | 2012/11/10 con 2011/10/09 |
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