Edili (industria): accordo per il rinnovo del contratto integrativo di lavoro della provincia di Napoli
premessa
Costituzione Delle Parti
Il giorno 7 dicembre 2012 in Napoli, presso l’Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli, si sono incontrati
– l’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (ACEN), aderente all’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE);
e
– la FENEAL UIL Provinciale di Napoli;
– la FILCA CISL Provinciale di Napoli;
– la FILLEA CGIL Provinciale di Napoli.
Le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, sviluppatasi in numerosi incontri a partire dal 24 febbraio 2012, hanno concordato il seguente accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale 19 aprile 2010, da valere nella Provincia di Napoli per le imprese edili ed affini, che regola i rapporti per tutto il territorio delta provincia di Napoli tra le imprese che svolgono le lavorazioni di seguito elencate e i lavoratori loro dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura delle imprese stesse:
– costruzioni edili;
– costruzioni idrauliche;
– movimenti di terra, cave di prestito, costruzioni stradali, ponti e viadotti;
– costruzioni sotterranee;
– costruzioni di linee e condotte;
– produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato;
– manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro artistico di opere edili comprese quelle sottoposte a tutela;
– tutte le altre attività, comunque denominate, connesse per complementarità o sussidiarietà all’edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.) che vi è addetto, è alle dipendenze di un’impresa edite.
art. 1
Orario Di Lavoro
L’orario normale di lavoro per tutti i mesi dell’anno è di 40 ore settimanali da distribuirsi in 5 giorni in modo da esonerare gli operai dal prestare l’attività lavorativa nella giornata di sabato, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive e con le possibilità esecutive dei lavori, da portare a preventiva conoscenza delle R.S.A./R.S.U. ai fini di eventuali verifiche.
Resta fermo tutto quanto stabilito dagli articoli 5, 6 e 10 del C.C.N.L. 19 aprile 2010.
Le parti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 38 del C.C.N.L., nel corso dell’anno 2013, promuoveranno un confronto teso a valutare gli effetti di una eventuale possibile nuova ripartizione dell’orario di lavoro.
art. 2
Indennita’ Territoriale Di Settore E Premio Di Produzione
L’indennità territoriale di settore è confermata nei valori orari stabiliti dai Contratto integrativo territoriale del 28 luglio 1989. Ad integrazione di quanto stabilito nell’allegato 15 del C.C.N.L. Edile Industria del 19 aprile 2010, gli importi dell’Elemento Economico Territoriale sono stati conglobati nell’indennità di cui sopra.
Operaio di produzione | I.T.S. |
IV livello | 1,545 |
Operaio Specializzato | 1,439 |
Operaio Qualificato | 1,290 |
Operaio Comune | 1,111 |
Discontinui | |
Operaio Specializzato | 1,416 |
Operaio Qualificato | 1,269 |
Operaio Comune | 1,092 |
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti | 0,941 |
Custodi, portinai, guardiani con alloggio | 0,816 |
Il premio di produzione per gli impiegati resta determinato nei valori mensili stabiliti dal Contratto integrativo territoriale del 28 luglio 1989. Ad integrazione di quanto stabilito nell’allegato 15 del C.C.N.L. Edile Industria del 19 aprile 2010, gli importi dell’Elemento Economico Territoriale sono stati conglobati nell’indennità di cui sopra.
Premio di Produzione | |
Categoria I Super | 369,87 |
Categoria I | 337,80 |
Categoria II | 283,16 |
Assistenti Tecnici | 259,45 |
Categoria III | 239,11 |
Categoria IV | 216,35 |
Primo impiego | 186,01 |
art. 3
Elemento Variabile Della Retribuzione (e.v.r.)
In conformità di quanto previsto agli artt. 12, 38 e 46 del C.C.N.L. Edile industria del 19 aprile 2010, le parti firmatarie del presente contratto possono concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per la circoscrizione territoriale di propria competenza, l’elemento variabile della retribuzione fino ad un massimo del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo i criteri e modalità indicati nell’art. 38 commi da 4 a 21.
Le parti si danno reciprocamente atto che tale elemento variabile della retribuzione è un premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, che deve essere correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto.
Le parti stabiliscono che per il territorio di Napoli e provincia l’istituto dell’EVR decorre dall’1.10.2012.
Le parti inoltre stabiliscono che, fermi i quattro indicatori previsti nel C.C.N.L. del 19 aprile 2010, nel territorio di Napoli e provincia, per la durata del presente contratto, i parametri fissati per il calcolo dell’EVR eventualmente erogabile a livello provinciale sono i seguenti:
a) l’EVR territoriale è determinato nella misura del 2% per l’anno 2012 e del 2% per l’anno 2013 dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010;
b) il quinto indicatore è determinato nell’indice “Investimenti in Costruzioni nella Provincia di Napoli (fonte Cresme)”;
c) l’incidenza ponderale in termini percentuali per ciascuno dei cinque indicatori è il seguente:
1) numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: peso ponderale 20%;
2) monte salari denunciato in Cassa Edile: peso ponderale 20%;
3) ore denunciate in cassa Edile: peso ponderale 20%;
4) valore aggiunto del settore delle costruzioni come Individuato a livello provinciale dall’ISTAT: peso ponderale 20%;
5) investimenti in Costruzioni nella Provincia di Napoli (fonte Cresme): peso ponderale: 20%.
Le parti, pur ribadendo che l’elemento Variabile della Retribuzione deve tenere conto dell’andamento congiunturale del settore rilevato nel periodo quanto più prossimo a quello in cui l’EVR medesimo viene quantificato, prendono atto che alla data odierna l’ultimo triennio in cui sono noti tutti gli indici è il triennio 2008-2006 e, pertanto, in coerenza con quanto previsto dal C.C.N.L., stabiliscono che per l’anno 2012 il raffronto dei cinque parametri territoriali, su base triennale, sarà effettuato comparando il triennio 2008-2007-2006 con il triennio 2007-2006-2005.
Le Parti, sempre in coerenza con quanto previsto all’art. 38 del C.C.N.L. 19 aprile 2010, stabiliscono che ai fini delle successive verifiche annuali, l trienni di comparazione sopra indicati slitteranno in avanti di un anno.
Ai fini della determinazione dell’EVR eventualmente erogabile a livello provinciale, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l’EVR sarà comunque erogabile nella misura del 30% dell’EVR determinato a livello territoriale; nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l’EVR sarà erogabile nella misura derivante da tale somma.
Nell’ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l’EVR sarà erogabile nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell’EVR fissato territorialmente.
Determinata la percentuale a livello provinciale di EVR erogabile, ciascuna impresa procederà alla verifica del seguenti due parametri aziendali:
– ore denunciate in Cassa Edile;
– volume d’affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.
Per le imprese con solo impiegati, il parametro aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile è rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate nel Libro Unico del Lavoro.
L’impresa confronterà i parametri aziendali dell’ultimo triennio nel quale gli stessi sono noti, con i medesimi parametri del precedente triennio aziendale.
Ai fini delle successive verifiche annuali, i trienni di comparazione sopra indicati slitteranno in avanti di un anno.
Qualora nel confronto triennale di cui sopra i suddetti parametri aziendali esultino entrambi pari o positivi, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR in misura pari a quello erogabile a livello provinciale.
Qualora nel medesimo confronto solo uno dei parametri aziendali risulti negativo, l’azienda dovrà erogare l’EVR nella misura del 30% di quello erogabile a livello provinciale ovvero, laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR erogabile superiore al 30% o risultasse erogabile l’EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:
– l’impresa renderà un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali; tale dichiarazione, il cui schema si allega al presente contratto, dovrà essere inviata all’Associazione Costruttori Edili di Napoli e alla Cassa Edile di Napoli, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
– l’Associazione Costruttori Edili di Napoli informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell’autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell’impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate;
– qualora l’impresa non aderisse all’Associazione Costruttori Edili di Napoli informerà con sollecitudine l’Associazione Costruttori Edili di Napoli e le Organizzazioni Sindacali Territoriali dell’autodichiarazione di cui sopra.
Qualora nel confronto triennale entrambi i parametri aziendali risultino negativi, l’azienda non dovrà erogare l’EVR.
Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’EVR nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui sopra e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
Si precisa che ai nuovi assunti sarà erogato l’EVR pro-quota calcolando dalla data di assunzione e fino al termine dell’anno di riferimento, così come per gli operai che dovessero essere dimessi e/o licenziati l’EVR verrà conteggiato fino al momento dell’effettiva presenza. Per i lavoratori a part-time il calcolo avverrà sempre sulla base delle ore effettive di lavoro.
Le parti, nell’arco di vigenza del presente contratto, entro il mese di febbraio di ogni anno si incontreranno per determinare, con le modalità stabilite nel presente articolo, l’importo dell’EVR erogabile a livello territoriale per il medesimo anno. L’erogazione dell’EVR, se dovuto e nella misura risultante (dalla verifica degli indicatori territoriali e dalla successiva verifica dei parametri aziendali, sarà effettuata dalle aziende al personale in forza in quote mensili a partire dalla busta paga del mese successivo alla avvenuta verifica dell’EVR eventualmente erogabile.
Per l’anno 2012 tale verifica è stata effettuata contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo e risultati sono riportati nell’allegato verbale di accordo.
Le parti si danno atto che l’ammontare dell’EVR, come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalie vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività e verrà calcolato sulle ore ordinarie effettive di lavoro quindi con esclusione di tutte le altre possibili voci.
art. 4
Lavoro A Cottimo
Fermo restando quanto disposto dall’art. 13 del CCNL 19 aprile 2010 e la sua piena applicabilità ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste nel detto articolo, le parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno per esaminare il problema in sede provinciale.
art. 5
Subappalto
Le parti si impegnano all’integrale applicazione dell’art. 14 del CCNL 10 aprile 2010 ed in specie per quanto concerne l’obbligo delle imprese al puntuale adempimento di tutte le disposizioni in esso contenute, tra le quali le comunicazioni alla Cassa Edile ed agli altri Organismi previsti nel richiamato articolo.
In particolare l’impresa appaltante o subappaltante è tenuta ad effettuare ie comunicazioni di cui al punto b), quarto comma dell’art. 14 del CCNL 19 aprile 2010 quindici giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell’inizio medesimo; dette comunicazioni vanno effettuate ai dirigenti della R.S.A./R.S.U. o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell’organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni Nazionali che hanno sottoscritto il citato CCNL.
Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente, anche per richiesta di una sola di esse i vari problemi emergenti in relazione aita normativa di cui sopra assumendo le iniziative del caso e provvedendo nelle sfere di rispettiva competenza, nei termini e nei modi che si renderanno necessari ed opportuni in merito alla gestione dell’appalto o del subappalto.
art. 6
Ferie
Considerate le caratteristiche del settore, la mobilità della mano d’opera e la brevità dei rapporti di lavoro, le parti concordano di fissare l’epoca del godimento delle ferie collettive per tre settimane, salvo casi di obiettive esigenze tecnico-produttive, di massima come segue:
– due settimane a “cavallo” del Ferragosto;
– una settimana in occasione del Natale.
La quarta settimana sarà goduta nell’arco dell’anno, a richiesta del lavoratore e tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive dell’impresa.
L’operaio che non ha maturato un anno di anzianità nel settore è dispensato dal prestare attività lavorativa per l’intero periodo di godimento delle ferie collettive.
art. 7
Trattamento Economico Per Ferie, Festivita’ E Gratifica Natalizia
Gli importi delle quote corrispondenti al trattamento economico spettante agli operai ai sensi dell’art. 18 del CCNL 19 aprile 2010, assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50%, devono essere accantonati dalle imprese presso la Cassa Edile della provincia di Napoli, con versamenti mensili posticipati secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa.
L’anno finanziario, agli effetti della gestione del servizio gratifica natalizia, ferie e riposi annui, scade il 30 settembre di ogni anno.
Il pagamento agii operai delle somme loro spettanti e accantonate presso la Cassa Edile in appositi conti individuali, deve essere fatto in occasione:
– del Ferragosto per le somme afferenti al semestre ottobre-marzo;
– del Natale per le somme afferenti al semestre aprile-settembre.
Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, secondo le norme del relativo Statuto.
art. 8
Lavori Speciali
A) Lavori marittimi
Il personale imbarcato su galleggianti in navigazione per viaggi di trasporto da e per le cave, percepirà per detto lavoro fuori porto) oltre la paga giornaliera, un compenso a forfait di sei ore di retribuzione globale per la penisola Sorrentina e quattro ore per Pozzuoli e Villa Inglese per ogni viaggio utile (cioè a discarica effettuata) di andata e ritorno da Napoli alle cave e viceversa.
Per gli altri viaggi dalle cave ed altre destinazioni, spetta un compenso mai inferiore a due ore che sarà stabilito in proporzione, per quanto riguarda la distanza, ai viaggi di cui al 1° comma.
Nel caso che i mezzi d’opera siano costretti a poggiare per il cattivo tempo, per ciascuna poggiata è dovuto un ulteriore compenso forfettario di tre ore.
Per tutti gli altri lavori a bordo (cioè salpamento di scogli, sistemazione di scogliere, ecc.) il personale impiegato avrà diritto alla retribuzione giornaliera più il compenso per le eventuali ore di lavoro straordinario effettivamente prestato.
I capi servizio (operai specializzati) percepiranno la paga fissa settimanale di sei giorni lavorativi per la permanenza a bordo a custodia del mezzo oltre l’eventuale compenso per le ore straordinarie corrisposte all’equipaggio e sempre che essi siano presenti sui mezzo.
Il personale non specializzato chiamato a bordo per servizio e che poi non venga utilizzato per causa di forza maggiore, ha diritto ad un compenso forfettario di quattro ore.
Per tutti gli altri lavori eseguiti fuori porto, non contemplati nei precedenti commi, spetta una maggiorazione sulla retribuzione globale nella misura del 10% della stessa, limitatamente alle ore trascorse fuori del porto.
Per i lavori fuori del porto si intendono quelli eseguiti oltre le due miglia dalla bocca del porto stesso.
B) Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria, che lavora in una delle condizioni appresso elencate, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione una delle seguenti indennità:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione: 26%;
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%;
d) nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco): 18%.
art. 9
Limiti Territoriali. Diaria
I limiti territoriali di cui al 2° comma dell’art. 21 del CCNL 19 aprile 2010 sono così stabiliti:
– per i Comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Giugliano, Pozzuoli, Torre Annunziata, Torre del Greco, i confini territoriali del Comune;
– per gli altri Comuni, oltre due chilometri dai confini territoriali del Comune stesso.
art. 10
Trasporti
Le indennità a titolo di concorso spese di trasporto urbano ed extraurbano sono così stabilite:
a) Per gli operai di produzione euro 2,16/giorno pari a euro 0,27 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia);
b) Per gli impiegati in euro 46,71
Nella determinazione dell’indennità di cui al punto a) si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all’art. 18 del CCNL.
Le predette indennità non sono dovute ai lavoratori che fruiscano dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall’impresa.
art. 11
Mensa
Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto e quanto disposto dall’art. 88 del CCNL 19 aprile 2010, l’impresa provvedere alla istituzione di un servizio mensa perché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere.
Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l’allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno al prelievo dei generi alimentari.
Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici ai dipendenti occupati nel cantiere.
Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo per ciascun pasto consumato di euro 4,13.
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dall’1.12.2013 sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di euro 4,88 giornalieri pari a euro 0,61 per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).
Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all’art. 18 del vigente CCNL.
Per gli impiegati l’indennità sostitutiva dall’1.12.2013 è stabilita in euro 105,53 mensili.
L’indennità sostitutiva non spetta agii operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.
Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziende.
art. 12
Cassa Edile
Il contributo a favore della Cassa Edile, a decorrere dall’1.10.2012 è determinato, nella misura complessiva del 2,80% di cui il 2,33% a carico dell’impresa e lo 0,47% a carico dei lavoratori.
I predetti contributi vengono calcolati sulla retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL.
Al personale operaio in possesso dei requisiti in seguito indicati ed in forza presso (e aziende che alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento sono in regola con il versamento dei contributi (compreso il contributo per gli RLST se dovuto) e degli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile, l’Ente provvedere annualmente a fornire n°1 tuta da lavoro sulla quale risulterà apposto il logo degli Enti Bilaterali.
Al fine di consentire l’approvvigionamento di tali indumenti da lavoro, le aziende dovranno presentare apposita richiesta alla Cassa Edile della Provincia di Napoli.
Tali richieste dovranno essere inoltrate, per via telematica nel periodo dal 1° febbraio al 28 febbraio di ciascun anno. Le domande pervenute oltre il termine del 28 febbraio saranno automaticamente escluse.
Alle domande dovrà essere allegato l’elenco nominativo (con le taglie) del personale operaio, distinto per cantiere di appartenenza, ancora in forza alla data di presentazione della domanda.
Il diritto a ricevere una tuta da lavoro matura solo ed esclusivamente se, rispetto alla data del 30 settembre dell’anno precedente il termine di presentazione della domanda, nei dodici mesi precedenti risultano registrate presso la Cassa Edile della Provincia di Napoli, a nome del lavoratore beneficiario della fornitura:
a) almeno 1.540 ore effettive di lavoro denunciate oltre le festività contrattuali se l’operaio risulta iscritto alla Cassa da oltre 12 mesi;
b) una media mensile di almeno 140 ore effettive di lavoro denunciate oltre le festività contrattuali se l’operaio risulta iscritto alla Cassa da oltre sei mesi ma da meno di 12 mesi.
Ogni anno, scaduto il termine di presentazione delle richieste, la Cassa Edile della Provincia di Napoli, dopo aver accertata la tempestività delle domande e la sussistenza di tutti i requisiti innanzi indicati, provvederà:
a) entro il 31 marzo a redigere apposito elenco, distinto per azienda, dei nominativi degli effettivi aventi diritto;
b) entro il 15 aprile, visto le offerte di almeno due fornitori operanti nella provincia di Napoli, provvedere a stipulare con il fornitore prescelto una convenzione annuale per la fornitura di tali indumenti di lavoro;
c) entro il 30 aprile comunicherà all’azienda e al fornitore prescelto i nominativi degli aventi diritto alla prestazione (con le taglie individuali).
Sarà cura della singola azienda, entro il 15 maggio di ogni anno, comunicare ai propri dipendenti l’indirizzo del fornitore medesimo presso il quale gli stessi potranno ritirare gli indumenti da lavoro.
Alla distribuzione e consegna di tali indumenti provvedere esclusivamente il fornitore a mezzo di propri dipendenti ai quali il lavoratore, idoneamente identificato, dovrà rilasciare apposita ricevuta dell’avvenuta consegna del materiale.
Per consentire i dovuti controlli da parte dell’Ente ai fini del pagamento delle relative forniture, il fornitore dovrà trasmettere mensilmente alla Cassa Edile le ricevute di cui sopra e comunque improrogabilmente entro il 30 settembre dell’anno di riferimento per le consegne.
In alternativa è facoltà della Cassa Edile della Provincia di Napoli concordare con il fornitore prescelto che la consegna e la distribuzione di tali indumenti di lavoro avvenga presso il cantiere ovvero presso la sede dell’azienda ove è operante il lavoratore avente diritto alla prestazione, in tal caso sarà cura dell’azienda predisporre le ricevute nominative dell’avvenuta consegna degli indumenti e trasmetterle al fornitore, il quale a sua volta dovrà inoltrarle alla Cassa Edile – mensilmente ed in unico contesto riferito a tutte le Imprese interessate – e comunque entro il 30 settembre dell’anno in cui dette consegne risultano avvenute.
La Cassa Edile è vincolata a contenere il costo unitario di tale modalità di consegna in misura non superiore al 10% del costo unitario della relativa fornitura.
Resta inteso che in ogni caso la consegna e la distribuzione degli indumenti da lavoro dovrà essere effettuata senza alcun utilizzo del personale della Cassa Edile o degli altri Enti bilaterali.
Le parti convengono che, entro il mese di marzo 2014, valuteranno le implicazioni economiche, organizzativi e gestionali che andranno ad impattare sulla Cassa Edile in riferimento falla modifica di cui al punto precedente.
art. 13
Addestramento Professionale
Il contributo a carico delle Imprese in favore del C.F.M.E. della provincia di Napoli, da versare alla Cassa Edile, a decorrere dall’1.10.2012 è determinato nella misura dello 0,75% delle retribuzioni di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL.
Le parti concordano di incontrarsi semestralmente per la programmazione della formazione professionale nell’edilizia, secondo lo spirito del CCNL, al fine di favorire la formazione di giovani lavoratori da inserire nell’attività edilizia, nonché della riqualificazione professionale di lavoratori edili già occupati per i quali le aziende richiedano il predetto intervento formativo.
art. 14
Comitato Paritetico Territoriale Per La Prevenzione Infortuni, L’igiene E L’ambiente Di Lavoro
Il contributo a carico delle Imprese, di finanziamento al Comitato, da versare alla Cassa Edile di Napoli, a decorrere dall’1.10.2012 è determinato nella misura dello 0,7% delle retribuzioni di cui al punto 3 dell’art. 24 del C.C.N.L.
art. 15
Ambiente Di Lavoro
Le parti confermano il loro impegno al pieno rispetto dell’art. 85 del CCNL che si intende qui integralmente riportato.
Fermo restando tutti gli obblighi sanciti dal D.Leg.vo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. in tema di Sicurezza ed Igiene negli ambienti di lavoro, le imprese dovranno fornire a tutti i propri lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuali occorrenti per l’espletamento delle attività ricomprese tra le mansioni agli stessi assegnate.
La Cassa Edile della Provincia di Napoli provvedere, entro il 28 febbraio di ogni anno, a stipulare una convenzione annuale con almeno due fornitori di materiale antinfortunistico operanti nella provincia di Napoli ai quali le imprese potranno rivolgersi per l’acquisto del D.P.I.
Entro il 30 aprile di ogni anno, la Cassa Edile renderà noto alle aziende iscritte i nominativi dei fornitori convenzionati e i prezzi da questi offerti per l’acquisto dei D.P.I.
Al personale operaio in forza da almeno sei mesi presso le aziende ed in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 12, la Cassa Edile della Provincia di Napoli provvedere, annualmente, a fornire n. 1 tuta da lavoro sulla quale risulterà apposto il logo degli Enti Bilaterali. La consegna degli indumenti avverrà con le modalità indicate nel precedente art. 12.
Il costo di tale prestazione sarà a carico degli Enti bilaterali secondo le seguenti quote:
Cassa Edile | 70% |
C.P.T. | 15% |
C.F.M.E. | 15% |
art. 16
Commissione Paritetica Di Coordinamento Degli Enti
Al fine di realizzare un’attività di supporto e coordinamento degli Enti Paritetici della provincia di Napoli, è costituita la “Commissione Paritetica di Coordinamento Attività Enti Paritetici”.
La Commissione suggerirà orientamenti tesi a favorire un maggiore livello di collegamento e coordinamento funzionale degli Enti nel pieno rispetto delle prerogative statutarie e contrattuali di ciascuno di essi.
La Commissione sarà attivata, su iniziativa delle parti firmatarie del presente Contratto Integrativo di concerto con i Comitati di Presidenza degli Enti, su specifiche problematiche formalizzate con apposita richiesta scritta.
La “Commissione Paritetica di Coordinamento degli Enti” sarà composta da n. 6 componenti di cui 3 nominati dall’ACEN e 3 nominati dalle OO.SS. dei lavoratori.
art. 17
Anzianita’ Professionale Edile
Fermo restando quanto disposto in materia dal Regolamento Nazionale, dall’art. 29 del CCNL e dall’Accordo nazionale 11 Giugno 1997, gli oneri derivanti dalla disciplina dell’Anzianità Professionale Edile è a carico delle imprese nella seguente misura:
A.P.E. ordinaria | 2,30% |
l contributi così determinati sono computati sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 17.
Le parti stabiliscono che il contributo per Anzianità Professionale Edile (APE) potrà essere variata nel corso del presente contratto in relazione all’andamento della gestione. Nel caso di variazione contributiva, la nuova misura avrà decorrenza secondo quanto stabilito tra le organizzazioni territoriali firmatarie del presente contratto integrativo.
art. 18
Previdenza Integrativa
Le parti si danno atto di quanto stabilito in materia a livello nazionale sul Fondo Prevedi.
Tenuto conto della attuale consistenza del Fondo di riserva Prevedi, le parti decidono di destinare, a decorrere dall’1.10.2012, una contribuzione pari allo 9,10% al Fondo per la “Previdenza complementare di settore”, ritenendo tale contributo congruo alle attuali finalità di gestione dello stesso.
Le parti convengono di effettuare incontri periodici per monitorare gli sviluppi e l’andamento del Fondo anche in relazione alla consistenza della dotazione finanziaria stabilita.
Qualora le determinazioni a livello nazionale e/o territoriale dovessero prevedere la soppressione del costituendo fondo di mutualizzazione oneri “Prevedi” le parti si incontreranno per decidere la diversa destinazione del contributo e delle riserve accantonate.
art. 19
Istituto Di Patronato
Al Patronati INAS-CISL, INCA-GGIL, ITAL-UIL è consentito di esercitare nei cantieri della provincia di Napoli le attività loro attribuite dal D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804 fuori orario dell’orario di lavoro.
art. 20
Tentativo Di Conciliazione
Il tentativo di conciliazione di cui all’art. 103 del CCNL va effettuato dinanzi alla Commissione paritetica di conciliazione di cui all’Accordo 28 Luglio 1989 allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.
Le parti si danno atto reciprocamente di aver rinnovato la vigenza dell’Accordo 28 Luglio 1989 in quanto non intervenuta alcuna disdetta dello stesso.
art. 21
Quote Di Adesione Contrattuale E Quote Sindacali
A) Quote di adesione contrattuale
Le quote di adesione contrattuale in favore delle Associazioni territoriali (ACEN e Associazioni di parte operaia che hanno stipulato il presente contratto) restano determinate nella misura paritetica dello 0,85% e vengono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL maggiorati del 18,50% e del 4,95%.
Le quote di adesione contrattuale in favore dell’ANCE e delle Associazioni nazionali di parte operaia che hanno stipulato il CCNL 19 aprile 2010 restano determinate nella misura paritetica dello 0,18% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL maggiorati del 18,5% e del 4,95%,
Per l’erogazione delle quote di adesione contrattuale in favore delle organizzazioni territoriali si provvede secondo le seguenti disposizioni
Le quote di adesione contrattuale a carico degli operai sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo da essi dovuto alla Cassa Edile suddetta e sono versate, a cura dei datori di lavoro alla Cassa Edile della Provincia di Napoli in una con la quota a loro carico e con il contributo paritetico ad essa dovuto ai sensi dell’art. 12 del presente contratto.
Le quote di adesione contrattuale a carico del datore di lavoro riscosse dalla Cassa Edile saranno da quest’ultima versate all’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli.
Le quote di adesione contrattuale a carico dei lavoratori riscosse dalla Cassa Edile saranno da quest’ultima versate ai tre Segretari responsabili pro tempore delle Associazioni dei lavoratori firmatari del presente contratto.
Il versamento delle somme comunque incassate dalla Cassa Edile per 3 quote di adesione contrattuale indipendentemente dal periodo di competenza, a tutto il 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ciascun anno, deve essere effettuato dalla Cassa Edile stessa all’ACEN ed alle Associazioni sindacali dei lavoratori rispettivamente entro i mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.
Il versamento delle quote di adesione contrattuale a carico dei lavoratori deve essere effettuato congiuntamente ai tre Segretari pro tempore delle Associazioni dei lavoratori negli Uffici della Cassa Edile nel giorno ed ora stabiliti dal Presidente della Cassa Edile, previa redazione di un verbale in quattro originali, uno dei quali resterà presso la Cassa stessa, come ricevuta di versamento. In caso di rifiuto da parte anche di uno solo dei Segretari responsabili dei tre Sindacati stipulanti, di sottoscrivere il verbale, o in caso di sua ingiustificata assenza, finterò importo delle quote di adesione contrattuale a carico degli operai resterà depositato presso la Cassa Edile fino a quando i tre Segretari responsabili avranno sottoscritto il verbale, Le somme riscosse verranno ripartite tra i tre Sindacati secondo i criteri tra di loro concordati e senza l’intervento di Rappresentanti della Cassa Edile la quale comunque declina ogni responsabilità in materia,
L’intervento della Cassa Edile per l’esazione delle quote di adesione contrattuale dovute dall’impresa all’ACEN nonché l’intervento delle imprese e della Cassa Edile per l’esazione delle quote di adesione contrattuale dovute dagli operai alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori non producono novazione o comunque modifica dei rapporti giuridici tra le imprese e l’ACEN e tra gli operai e le Organizzazioni sindacali del lavoratori. La Cassa Edile, per quanto concerne l’esazione delle quote di adesione contrattuale a carico delle imprese e le imprese e la Cassa Edile, per quanto concerne l’esazione delle quote di adesione contrattuale a carico degli operai, restano esonerate da ogni responsabilità, sotto il profilo sia sostanziale e sia processuale, il servizio di esazione, sia da parte delle imprese e sia da parte della Cassa Edile, viene effettuato gratuitamente.
Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, in favore delle quali il servizio viene effettuato, rinunciano a loro volta, al pagamento di interessi maturati sulle somme depositate.
Le quote di adesione contrattuale in favore delle Associazioni nazionali, vengono trattenute dalle imprese e versate alla Cassa Edile con le stesse modalità previste per quelle territoriali.
Il gettito complessivo delle quote sarà ripartito in due parti uguali di cui una di spettanza dell’ANCE e l’altra da attribuire cumulativamente alle Federazioni nazionali di parte operaia che hanno stipulato il CCNL 19 aprile 2010.
Ogni sei mesi, la Cassa Edile provvedere a rimettere alle Organizzazioni Nazionali predette la somma di rispettiva competenza con le modalità descritte nella convenzione di affidamento stipulata.
B) Contributi sindacali
È in facoltà degli operai di cedere, mediante deleghe, un importo semestrale, da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile.
Le modalità per il rilascio e la revoca delle deleghe per le trattenute e per i versamenti, sono quelle previste dall’Accordo nazionale 25 luglio 1996 (riportato nel CCNL 19 aprile 2010) e dalle disposizioni in materia previste dal D.Lgs. n. 196/03.
La Cassa Edile resta sollevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa dell’esplicazione del servizio di cui sopra, anche in riferimento all’art. 26 della L. 20 maggio 1970 n. 300.
Le parti si danno atto che la disciplina contenuta nel presente articolo costituisce piena e integrale attuazione dell’art. 26 della L. 20 maggio 1970 n. 300.
art. 22
Fondo Di Premialita’
Al fine di promuovere il lavoro regolare, rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, migliorare attraverso percorsi di formazione mirata la competenza delle risorse umane che operano nel settore edile, le parti, stabiliscono di istituire, in via sperimentale per 24 mesi con decorrenza dal 1° ottobre 2012 e termine il 30 settembre 2014, la costituzione di un “Fondo di Premialità” con un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,18% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 19 aprile 2010.
Alle Imprese iscritte e versanti in Cassa Edile della Provincia di Napoli, in possesso dei requisiti di seguito indicati, verrà riconosciuto, annualmente, una premialità il cui importo sarà prelevato dal suddetto Fondo di Premialità.
Per accedere a tale premio, ogni anno, a partire dall’anno 2013, nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre, pena decadenza, le imprese in possesso del requisiti di seguito indicati dovranno inviare alla Cassa Edile della Provincia di Napoli, secondo le procedure da questa indicate, la richiesta di premialità su apposito modulo predisposto dall’Ente da stampare su carta intestata dell’impresa con firma originale del Titolare/Legale Rappresentante. Alfa richiesta dovrà essere allegata la dichiarazione di cui al successivo punto 3. Le domande pervenute oltre il termine del 31 dicembre saranno automaticamente e tassativamente escluse.
Per l’ottenimento della premialità le imprese dovranno soddisfare i requisiti di sotto elencati che si intendono riferiti ai 12 mesi dell’esercizio gestionale della Cassa Edile (1/10-30/09) precedente il termine di presentazione della richiesta di premialità:
1) Essere in regola, ai fini BNI, con i versamenti contributivi dovuti alla Cassa Edile della Provincia di Napoli (compreso il contributo per l’RLST se dovuto) con riferimento al 30/09 dell’anno in cui si riferisce la domanda;
2) Aver trasmesso regolarmente alla Cassa Edile della Provincia di Napoli i dati dei lavoratori occupati distinti per singolo cantiere della Provincia di Napoli nell’ambito della ordinaria denuncia telematica mensile;
3) Aver accertato che, in caso di nuove assunzioni per il primo ingresso dei lavoratori nel settore edile, i lavoratori abbiano effettuato il corso di formazione denominato “16 ore prima” presso il Centro Formazione Maestranze Edili dalla Provincia di Napoli o presso un qualsiasi Ente Paritetico di Formazione presente sul territorio nazionale costituito tra l’ANCE e le OO.SS. Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. Tale avvenuto accertamento dovrà essere comprovato a mezzo auto dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda.
4) Aver inviato al Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Napoli (e per conoscenza alla Cassa Edile della Provincia di Napoli), per ciascun cantiere in corso nella provincia di Napoli, richiesta di un intervento di consulenza in cantiere da parte di un tecnico del CIP allo scopo di accertare la corretta esecuzione degli apprestamenti prevenzionali.
La Cassa Edile della Provincia di Napoli, accertata la tempestività della domanda e verificato il possesso di tutti i requisiti previsti per l’ottenimento della premialità, accrediterà all’azienda avente diritto l’importo della premialità così stabilito:
per ciascun operaio che avrà raggiunto un minimo di 140 ore ordinarie effettive lavorate/mese, nell’esercizio gestionale della Cassa Edile (1/10-30/09) precedente il termine di presentazione della richiesta di premialità, verrà accreditato lo 0,18% sulla contribuzione mensilmente versata di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 19 aprile 2010.
Si precisa che per quanto concerne la verifica del requisito di cui al precedente punto 4, la Cassa Edile si dovrà avvalere del supporto del CPT da attuarsi con le modalità che verranno stabilite dai due Enti.
La Cassa Edile della Provincia di Napoli entro il 28 febbraio di ogni anno comunicherà alle aziende aventi diritto l’importo ad esse riconosciuto quale premialità. Le aziende potranno avvalersi di tale credito di premialità in detrazione ai contributi che andranno a versare all’Ente entro e non oltre il successivo 30 settembre dello stesso anno. In nessun caso il credito della premialità può essere oggetto di liquidazione autonoma all’impresa. Trascorso il suddetto termine del 30 settembre, le imprese che non avranno effettuato tale conguaglio perderanno il diritto all’ottenimento della premialità e la Cassa Edile provvedere ad annullare il relativo credito.
art. 23
Calcestruzzo
In aggiunta a quanto stabilito nella declaratoria di cui all’art. 77 del CCNL 19 aprile 2010 si considera operaio specializzato l’autista di autobetoniera e l’autista di autopompa da calcestruzzo, sempre che abbia svolto tali mansioni per almeno sei mesi consecutivi anche presso altra impresa.
art. 24
Disposizioni Generali
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 118 e 119 del CCNL 19 aprile 2010 gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, costituiscono parte integrante del presente contratto integrativo provinciale.
art. 25
Norme Di Rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo provinciale integrativo di lavoro, valgono le norme di cui al CCNL 19 aprile 2010.
art. 26
Validita’ E Durata
Il presente Contratto, valido in Provincia di Napoli per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL sopra richiamato e per tutti gli operai e impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura dell’impresa stessa e dalla sua provenienza, entra in vigore il 1° ottobre 2012, salvo quanto diversamente disposto nei singoli articoli del contratto medesimo e avrà durata fino al 31 dicembre 2013, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione nazionale.
Le Parti firmatarie del presente contratto si impegnano reciprocamente a non promuovere e/o sottoscrivere altri contratti collettivi per il settore delle costruzioni edili aventi effetto nella Provincia di Napoli.
Viceversa, nel caso in cui con riferimento al settore delle costruzioni edili della Provincia di Napoli, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto dovessero concordare con altre associazioni datoriali condizioni sia retributive che normative meno onerose di quelle previste dal CCNL 19 aprile 2010 e dal presente contratto provinciale che ne costituisce parte integrante, si conviene tra le parti che tali condizioni più favorevoli si intendono automaticamente estese anche alle aziende edili associate all’ACEN.
ALL A
Verbale Di Accordo
Il 7 dicembre 2012 in Napoli presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili di Napoli si sono incontrati:
– ACEN Associazione Costruttori Edili di Napoli;
– FENEAL-UIL di Napoli e provincia;
– FILCA-CISL di Napoli e provincia;
– FILLEA-CGIL di Napoli e provincia;
premesso che la parti hanno in precedenza stabilito:
– che per il territorio di Napoli e Provincia l’istituto dell’EVR decorre dall’1.10.2012;
– che per fanno 2012 l’EVR territoriale è determinato nella misura del 2%.
Ciò premesso, in data odierna le parti si sono incontrate per effettuare la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello provinciale dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) erogabile per l’anno 2012 (con riferimento alle sole ore ordinarie effettive di lavoro prestate nel periodo compreso tra l’1.10.2012 e il 31.12.2012) in conformità di quanto previsto agli artt. 12, 38 e 46 del CCNL Edile Industria del 19 aprile 2010 e dell’art. 3 del C.I.P.L. sottoscritto in data 7.12.2012.
La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2006/2007/2008 sul triennio 2005/2006/2007.
I risultati di tale raffronto sono riportati nelle seguenti tabelle:
TAB. 1 | ||||
Indicatori territoriali | Triennio 2006-2008 | |||
2006 | 2007 | 2008 | media triennio | |
lavoratori iscritti (media mensile riferita a anno solare) | 17.358 | 21.565 | 21.991 | 20.305 |
monte salari denunciato | 216.036.824 | 266.511.730 | 268.962.810 | 250.503.788 |
ore denunciate | 25.383.673 | 30.278.046 | 29.351,160 | 28.337.626 |
indice valore aggiunto costruzioni provincia di Napoli (fonte Istat) | 2.507 | 2.537 | 2.401 | 2.482 |
indice investimenti in costruzioni provincia di Napoli (fonte Cresme) | 4.557 | 4.923 | 4.701 | 4.727 |
TAB. 2 | ||||
Indicatori territoriali | Triennio 2005-2006 | |||
2005 | 2006 | 2007 | media triennio | |
lavoratori iscritti (media mensile riferita a anno solare) | 15.015 | 17.358 | 21.565 | 17.979 |
monte salari denunciato | 174.668.406 | 216.036.824 | 266.511.730 | 219.072.320 |
ore denunciate | 21.937.117 | 25.383,673 | 30.278.046 | 25.866.279 |
indice valore aggiunto costruzioni provincia di Napoli (fonte Istat ) | 2.509 | 2.507 | 2.537 | 2.518 |
indice investimenti in costruzioni provincia di Napoli (fonte Cresme) | 4.052 | 4.557 | 4.923 | 4.511 |
TAB. 3 | ||||
Raffronto triennio 2007 – 2009 su triennio 2006-2008 | ||||
Indicatori territoriali | media triennio 2006 – 2008 | media triennio 2005 – 2007 | differenze | |
in valore assoluto | In % | |||
lavoratori iscritti | 20.305 | 17.373 | 2.32S | 12,93% |
monte salari denunciato | 250.503,788 | 219.072.320 | 31431.468 | 14,35% |
ore denunciate | 28.337.626 | 25.866.279 | 2,471.348 | 9,55% |
indice valore aggiunto costruzioni provincia di Napoli (fonte Istat ) | 2,482 | 2.518 | -36 | -1,43% |
indice investimenti in costruzioni provincia di Napoli (fonte Cresme) | 4.727 | 4.511 | 216 | 4,80% |
Dalla tabella 3 si evidenzia che dal raffronto tra il triennio 2008/2007/2008 e il triennio 2005/2006/2007 quattro indicatori territoriali risultano positivi per un peso ponderale complessivo pari al 80%.
Pertanto, per il periodo compreso tra l’1.10.2012 e il 31.12.2012 l’importo di EVR erogabile nel territorio di Napoli e Provincia è pari al 80% (ottantapercento) della misura massima fissata al punto a) dell’art. 3 del C.I.P.L. sottoscritto in data 7.12.2012 ed è quindi pari al 1,60% (unovirgolasessantapercento) dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010 (vedi successiva tabella). Restano salve le successive verifiche aziendali in conformità di quanto previsto all’art. 3 del richiamato C.I.P.L..
IMPORTO MENSILE EVR IMPIEGATI E OPERAI EROGABILE A LIVELLO PROVINCIALE DALL’1.10.2012 AL 31.12.2012
Categoria impiegati | Paga base al 1° gennaio 2010 | E.V.R. territoriale 2% su minimi al 1° gennaio 2010 (euro/ora) | EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale (1,60%) determinata a seguito della verifica dei parametri (euro/ora) |
7° liv. | 1.418,71 | 0,164 | 0,131 |
6° liv. | 1.276,83 | 0,148 | 0,118 |
5° liv. | 1.064,02 | 0,123 | 0,038 |
4° liv. | 993,11 | 0,115 | 0,092 |
3° liv. | 922,16 | 0,107 | 0,085 |
2° liv. | 829,95 | 0,006 | 0,077 |
1° liv. | 709,36 | 0,082 | 0,066 |
Categoria Operai | Paga base al 1° gennaio 2010 | E.V.R. territoriale = 2% su minimi al 1° gennaio 2010 (euro/ora) | EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale (1,60%) determinata a seguito della verifica dei parametri (euro/ora) |
4° livello | 5,740 | 0,115 | 0,092 |
operai spec. | 5,330 | 0,107 | 0,085 |
operai qualif. | 4,797 | 0,096 | 0,077 |
operai comuni | 4,100 | 0,082 | 0,066 |
custodi B | 3,690 | 0,074 | 0,059 |
custodi C | 3,280 | 0,066 | 0,052 |
N.B. L’importo orario dell’EVR si riferisce, sia per gli operai che per gli impiegati, alle effettive ore ordinarie di lavoro. |
Del che è verbale.
ALL B
Facsimile Autodichiarazione Per L’anno …. Dei Parametri Aziendali
Carta intestata dell’impresa
Luogo e data
Raccomanda RR
Spett.le Cassa Edile di Napoli<br> CDN isola F3<br> Napoli
Spett.le ACEN<br> Piazza dei Martiri 58<br> 80121 Napoli
e p.c.
Spett.le RSA o RSU<br> c/o Sede impresa (*)
Oggetto: art. 38, commi 18 e 19, del C.C.N.L. 19 aprite 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini ed articolo 3 del C.I.P.L. di Napoli del …/…/2012 – Autodichiarazione per l’anno …. dei parametri aziendali.
Il sottoscritto …. nato a …. il …., nella qualità di legale rappresentante dell’impresa …. con sede in …. alla via …., dichiara sotto la propria responsabilità:
a) Di aver proceduto – ai sensi dell’articolo 3 del Contratto integrativo Provinciale di Lavoro in edilizia sottoscritto in data …/…/2012 – al confronto dei parametri aziendali dell’ultimo triennio nel quale gli stessi sono noti con i medesimi parametri del precedente triennio aziendale;
b) Che il risultato di tale confronto sono i seguenti:
[ ] entrambi i parametri aziendali sono positivi
[ ] solo uno dei due parametri aziendali è positivo
[ ] nessuno dei due parametri aziendali è positivo
c) Che i parametri aziendali utilizzati per il confronto di cui al precedente punto a) sono i seguenti:
1. Volume d’affari IVA indicato nelle dichiarazioni annuali iva relative ai seguenti anni:
– Anno ….. (ultimo anno – il più recente disponibile): euro
– Anno ….. (penultimo anno): euro
– Anno ….. (terzultimo anno): euro
– Anno ….. (quartultimo anno): euro
2. Ore denunciate in Cassa Edile (**) net seguenti anni:
– Anno ….. (ultimo anno – il più recente disponibile); n.
– Anno ….. (penultimo anno): n.
– Anno ….. (terzultimo anno): n.
– Anno ….. (quartultimo anno): n.
Conseguentemente, in osservanza a quanto previsto all’articolo 3 del C.I.P.L. di Napoli del 7.12.2012, per l’anno …. l’impresa :
[ ] erogherà l’EVR in misura ridotta e precisamente nella misura pari al …..% di quello erogabile a livello provinciale
[ ] non erogherà l’EVR.
La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni richiamate in oggetto, anche ai fini dell’eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali previsto all’articolo 3 del C.I.P.L. di Napoli del …/…/2012.
In caso di attivazione del suddetto confronto con le Organizzazioni Sindacali, il sottoscritto si obbliga a presentare copie delle dichiarazioni annuali Iva, siglate in ogni loro parte, relative alle annualità riportate al precedente punto c).
Distinti saluti
Timbro e firma del legale rappresentante
____________
(*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU.
(**) Per le imprese con solo impiegati il parametro è sostituito dalle ore lavorate registrate nel Libro Unico del Lavoro.
ALL C
Protocollo Su Articolazione Orario Contrattuale In Opere Pubbliche Di Particolare Rilevanza
In presenza di lavori pubblici per i quali gli Enti Appaltanti richiedano, per l’importanza dell’opera, modalità lavorative particolari, le parti firmatarie del presente protocollo dichiarano la propria disponibilità ad attivare confronti, unitamente all’Ente Appaltante ed alle Imprese Aggiudicatarie, per fornire un positivo contributo informativo in tema di:
– regime di orario in cantiere e loro durata;
– applicazione dei dispositivi legislativi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, tenuto conto della particolarità dei regimi di orario;
– compatibilità delle lavorazioni da eseguire in regime di orario a turni, con riferimento alle reali esigenze del cantiere ed alle possibili interazioni con i fattori interni ed esterni allo stesso.
Tali confronti non potranno determinare interferenze nella legittima discrezionalità del processo produttivo ed opereranno nel pieno rispetto delle autonomie decisionali ed organizzative delle Imprese aggiudicatarie.
ALL D
Osservatorio Territoriale Sul Mercato Del Lavoro E Sugli Appalti
Le Parti contraenti, nel riconoscere il ruolo strategico che l’industria delle costruzioni riveste nell’ambito dell’economia della città e della provincia di Napoli, ritengono che tale ruolo debba essere ulteriormente valorizzato anche attraverso l’implementazione di strumenti di contrasto al lavoro nero e/o sommerso, alla destrutturazione del settore, alla precarizzazione dei rapporti di lavoro incompatibili, tra l’altro, con l’esigenza di regolarità, trasparenza e qualificazione delle imprese.
A tal fine le Parti ravvisano la necessità di monitorare il mercato del lavoro nella provincia di Napoli attraverso l’istituzione, insieme a INPS, INAIL, DTL, Centri per l’impiego ed EE.PP., di un Osservatorio permanente sul mercato del lavoro e sugli appalti al fine di monitorare le dinamiche settoriali e favorire gli opportuni interventi a garanzia della trasparenza, della legalità e dei diritti.
Compito prioritario dell’Osservatorio sarà quello di avviare un’indagine sulle dinamiche del settore i cui risultati potranno essere utilizzati per l’adozione di interventi mirati al rilancio del settore delle costruzioni nella Provincia di Napoli.
Tale indagine avrà ad oggetto il monitoraggio della domanda, degli investimenti pubblici e privati, dei livelli occupazionali nonché dei profili professionali richiesti dal mercato.
L’Osservatorio dovrà inoltre favorire il superamento dei fenomeni di aggiudicazione degli appalti con il massimo ribasso e promuovere presso le stazioni appaltanti il ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa. L’Osservatorio dovrà realizzare una Banca dati e istituire uno sportello presso il CFME, coordinato dal Formedil regionale, al fine di favorire la piena applicazione di quanto previsto dal progetto Blein.it.
Le Parti contraenti si impegnano a istituire una apposita Commissione che avrà il compito di organizzare, unitamente ai rappresentanti di INPS, INAIL, DTL, Centri per l’impiego ed EE.PP., l’istituzione del predetto Osservatorio.
ALL E
Relazioni Sindacali
Le parti convengono di attivare, congiuntamente o disgiuntamente, le azioni, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi definiti.
Le parti condividono l’esigenza di contribuire ad elevare la qualità professionale del lavoro nel settore.
La comune esperienza di concertazione istituzionale, su segmenti importanti del comparto delle costruzioni, consente di condividere la necessità di promuovere confronti preventivi propedeutici alla definizione, anche con accordi quadro, di intese tra le parti firmatarie del presente accordo, le Istituzioni pubbliche, le aziende aggiudicatarie dei lavori ed i vari Enti locali.
Oggetto dei confronti e degli accordi conseguenti saranno le questioni legate alla sicurezza ed all’igiene negli ambienti di lavoro, al rispetto del contratto di lavoro, alle azioni di contrasto al lavoro nero ed al lavoro irregolare, al fenomeno dell’illegalità e della criminalità nonché alle esigenze di formazione e qualificazione professionale richiesta ed alle esigenze di flessibilità per interventi particolari.
ALL F
Enti Paritetici
Le Parti confermano la comune visione del sistema degli Enti Bilaterali (Cassa Edile, Scuola Edile e Comitato Paritetico Territoriale) inteso come strumento centrale e patrimonio prezioso del settore delle costruzioni.
Nell’attuale periodo di profonda recessione che investe tutti i settori produttivi del paese, ed in particolare quello delle costruzioni, gli Enti Paritetici dovranno rappresentare sempre più un valore aggiunto per il settore delle costruzioni.
Tali Enti dovranno fornire servizi sempre più qualificati a favore delle imprese e dei lavoratori.
Dovranno inoltre interagire con le amministrazioni pubbliche anche al fine di implementare la formazione delle maestranze, rafforzare gli strumenti di contrasto al lavoro nero e grigio, migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri.
Il perseguimento di tali obiettivi deve peraltro tenere conto delle problematiche che stanno emergendo a causa della crisi economica e del conseguente calo delle entrate contributive.
Pertanto non è più rinviabile una razionalizzazione e riorganizzazione degli Enti Bilaterali – fondata sui principi di massima trasparenza, legalità e stretta osservanza dei regolamenti interni – volta a migliorare l’efficienza e la produttività degli Enti medesimi e ciò anche in relazione a quanto disposto nell’allegato 8 al CCNL 19 aprile 2010 che si intende qui richiamato in ogni sua parte.
Fondamentale in tale processo è l’adozione di nuovi modelli organizzativi del personale tali da assicurare la massima coerenza con gli obiettivi di efficienza, riduzione dei costi di gestione e semplificazione delle procedure. Piani formativi adeguati volti ad implementare le competenze del personale, la rivisitazione dei regolamenti interni e l’adozione di criteri selettivi per l’eventuale assunzione di nuovo personale, basati sul principio della professionalità riconosciuta da una apposita Commissione all’uopo costituita fra le Parti, sono tutti fattori non più rinviabili.
Altrettanto fondamentale è il supporto dei nuovi strumenti informatici che, attraverso la creazione di una vera e propria rete, siano in grado di fare colloquiare gli Enti tra loro in modo da potenziarne l’attività, ridurre i costi di gestione, agevolare lo scambio veloce di informazioni e semplificare qualsiasi adempimento a carico delle imprese e dei lavoratori. A questo si dovrà necessariamente accompagnare un sistema diffuso di smaterializzazione dei documenti, iniziando dal DURC.
La riorganizzazione logistica degli Enti Paritetici della Provincia di Napoli va nella direzione sopra tracciata e deve essere al più presto completata; alla ristrutturazione della Palazzina Cosenza, da tempo ultimata, dovrà al più presto seguire, nella parte residua dell’area, il completamento dell’intervento previsto nel P.U.A. “Cittadella degli Enti” già presentato al Comune di Napoli utilizzando peraltro le medesime procedure di appalto già utilizzate nella prima parte dell’intervento complessivo e con le più ampie garanzie per gli Enti affidatari. Parte delle nuove volumetrie dovranno essere utilizzate per allocare gli uffici della Cassa Edile in modo che, ultimato l’intervento, i tre Enti Bilaterali della Provincia di Napoli avranno tutti sede nella Cittadella.
Le Parti ribadiscono che l’accentramento decisionale a livello nazionale permette ed agevola la risoluzione di qualsiasi problematica che dovesse sorgere sul territorio in merito all’attuale assetto organizzativo del sistema della Bilateralità. Del resto le intese già sottoscritte in sede Nazionale (Protocollo di Intesa del 18 dicembre 1998 confermato con l’Accordo Nazionale del 19 maggio 2000 e il Protocollo di intesa sugli Enti Bilaterali del 16 novembre 2010) vanno in questa direzione e le Parti firmatarie del presente contratto integrativo si impegnano reciprocamente a rispettarle in ogni loro parte.
Fermo quanto sopra, le Parti si impegnano a istituire una apposita Commissione che avrà il compito di coadiuvare gii Enti bilaterali nella adozione dei nuovi modelli organizzativi e di stabilire tempi e modalità della messa in rete degli EE.PP..
Cassa Edile
Le parti riaffermano l’importanza del ruolo della Cassa Edile nel settore delle costruzioni.
Il ruolo strategico della Cassa Edile della Provincia di Napoli è stato ulteriormente confermato con l’avvio del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
L’Ente Cassa è anche l’unico ente deputato a raccogliere, anche dagli altri Enti Pubblici quali INPS ed INAIL, i dati utili per il rilascio del DURC.
Ciò è stato confermato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 8367 del 2 maggio 2012 nella quale sono ribaditi i requisiti richiesti dal Legislatore ai fini della costituzione di un Ente bilaterale (quale la Cassa edile) legittimato allo svolgimento dell’attività certificativa.
A tal proposito le Parti, anche al fine di pervenire ad una semplificazione delle procedure e ad un risparmio di risorse economiche e amministrative, si impegnano ad avviare contatti con le PP.AA. per l’adozione di accorgimenti utili per una “dematerializzazione” del DURC. Si ritiene infatti che l’acquisizione del DURC non possa più operarsi attraverso i canali della posta cartacea che, oltre a dare luogo a costi elevati, non garantiscono certezza dei tempi di’consegna materiale del certificato.
La Cassa Edile avrà inoltre un ruolo strategico nella verifica dell’incidenza del costo del lavoro della manodopera, sulla base delle tabelle sottoscritte dalle parti sociali a livello nazionale nell’Avviso Comune del 17 maggio 2007, nonché nell’attuazione d’intese con Enti locali per la lotta al sommerso nell’attività private.
Tali attività, consentendo il controllo del rispetto della reale incidenza del costo della mano d’opera nella realizzazione dell’opera medesima e l’apertura di specifiche posizioni per l’esecuzione di lavori privati, favorirà la regolarizzazione delle imprese irregolari, ovvero la loro espulsione dal mercato delle costruzioni, e conseguentemente porterà ad un incremento delle entrate contributive per la Cassa Edile e per l’intero sistema della bilateralità.
Capitolo fondamentale per l’Ente sono le prestazioni assistenziali. Saranno erogate ai lavoratori/lavoratrici dipendenti di imprese regolarmente iscritte ed operanti in Cassa Edile, per i quali risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni previste dalla contrattazione nazionale e territoriale, incluso il versamento RLST se dovuto.
Centro di formazione maestranze edili
Le parti sociali ribadiscono il ruolo strategico della formazione professionale nello sviluppo del settore delle costruzioni e nella implementazione della sicurezza sul lavoro.
Una adeguata attività di formazione concorre in modo rilevante a fronteggiare la sfida delle innovazioni di prodotto e di processo e pertanto la crescita del settore passa indispensabilmente per la valorizzazione del fattore umano.
Migliorare la professionalità dei lavoratori in relazione alle nuove esigenze tecnologiche e ai processi produttivi innovativi, consentire il rientro nel mercato del lavoro di forze espulse per carenza di qualificazione, facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro dei disoccupati, dei lavoratori extracomunitari ed immigrati regolari, costituiscono tutte finalità fondamentali perseguibili attraverso programmi di formazione attivando le necessarie ed idonee politiche puntando sulla leva della formazione di base, di ingresso e continua, per l’accesso al settore e la permanenza in esso.
Proprio il fenomeno legato alla forte presenza sul territorio di risorse umane extracomunitarie ci pone l’urgenza, da un lato, di promuovere per questi lavoratori adeguati processi formativi al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro e, dall’altro di contribuire alla loro crescita professionale e sociale. Tale obiettivo potrà essere raggiunto anche attraverso processi formativi d’ingresso e di aggiornamento professionale nell’ambito di accordi a carattere sperimentale che prevedano forme premiali per le imprese che vorranno aderire.
Il CFME ha avviato già da qualche anno un processo di rinnovamento e di adeguamento della scuola edile alle esigenze di un mercato del lavoro.
Non da ultimo la prosecuzione, insieme al CTP, di una adeguata attività di formazione sulla sicurezza, Negli ultimi anni numerose sono state le iniziative per migliorare la sicurezza sul lavoro e i risultati si cominciano a vedere: il numero degli infortuni nel settore delle costruzioni, dopo la riduzione già avvenuta nel 2010, si è ulteriormente ridotto.
Favorire un’analisi dei fabbisogni formativi è quanto di più necessario e propedeutico per un serio programma di corsi di formazione rispondenti alle esigenze della domanda di mercato per dare risposte alla domanda legata alla sostenibilità ed eco compatibilità che sempre più insistentemente si rivolgono a trasformazioni di processi e di prodotti in edilizia e nell’intera filiera delle costruzioni per dare sbocchi occupazionali ad apprendisti, nuovi assunti, disoccupati, lavoratori e lavoratrici che godono di ammortizzatori sociali ed in deroga e di lavoratori opportunamente riqualificati.
Comitato paritetico territoriale
Le Parti da sempre dedicano un forte impegno alla tutela della sicurezza dei lavoratori, mettendo a punto numerose iniziative volte a responsabilizzare sul tema sia i datori di lavoro che i lavoratori stessi.
La mission istituzionale che in questi anni ha svolto il CPT è stata quella di consulenza e assistenza alle imprese e ai lavoratori all’interno dei cantieri edili sulla sicurezza e la prevenzione in maniera capillare. Le visite dei tecnici CPT permettono infatti di individuare situazioni di possibile rischio, fornire suggerimenti per intervenire in modo adeguato e tempestivo ed aumentare il senso di responsabilità e partecipazione di tutti i soggetti che operano in cantiere.
Le Parti si impegnano a definire ulteriori forme premiali a favore per le imprese in regola che investono in sicurezza e riducono il proprio tasso infortunistico.
A tal fine proseguiranno le richieste congiunte volte ad ottenere una riduzione dei premi INAIL.
ALL G
Trasferta
Le parti, recependo l’accordo del 23 marzo 2006 sottoscritto dall’ANCE e le OO.SS. Nazionali, intendono, con il presente documento, porre l’attenzione sulla nuova disciplina della trasferta a livello regionale.
In particolare, la disciplina presuppone la messa in rete delle Casse Edili della regione e la realizzazione a livello territoriale di un processo di omogeneizzazione delle prestazioni extracontrattuali e delle relative contribuzioni richiamato nel Protocollo sugli Organismi bilaterali sottoscritto nel maggio 2004 e nel successivo accordo nazionale del 31 maggio 2005.
Le parti stabiliscono che nel corso del prossimo anno si attiveranno, per quanto di propria competenza, per avviare un’apposita commissione paritetica interprovinciale che possa formulare proposte per definire i punti cardini relativi alla procedura di avvio della nuova disciplina della trasferta a livello regionale.
ALL H
Commissione Paritetica Di Conciliazione
Accordo 28 luglio 1989 per la costituzione e il funzionamento della Commissione paritetica di conciliazione
Tra:
– l’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (ACEN) aderente all’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE);
– l’Associazione Sindacale INTERSIND;
e
– la Federazione Provinciale dei Lavoratori delle Costruzioni costituita da:
– FeNEAL UIL;
– FILCA CISL;
– FILLEA CGIL.
Visti l’art. 1/411 ultimo comma, l’art. 6/2113 ultimo comma della L. 11 agosto 1973 n. 533, nonché l’art. 95 del CCNL 7 ottobre 1987; visto l’art. 14 del Contratto Integrativo per la Provincia di Napoli stipulato in data odierna, si è convenuto quanto appresso;
Art. 1
Il prestatore di lavoro che intenda promuovere una delle controversie di cui all’art. 95 del CCNL 7 ottobre 1987, deve fare denuncia al Sindacato stipulante il presente Accordo al quale aderisce o conferisce mandato, il quale previo accordo con l’Associazione Costruttori, stabilirà la data nella quale dovrà essere esaminata la controversia stessa e che in ogni caso non dovrà essere successiva, al quindicesimo giorno dalla denuncia. La denuncia deve essere sottoscritta dal lavoratore.
Art. 2
L’Associazione Costruttori, avuta notizia dal Sindacato dei lavoratori della esistenza della denuncia, procederà ad invitare l’imprenditore a mezzo lettera raccomandata per il giorno stabilito per l’esame della controversia.
Art. 3
Le vertenze saranno esaminate nei locali messi a disposizione dall’Associazione Costruttori o dall’INTERSIND.
Art. 4
Le parti, per la discussione della vertenza, saranno assistite da rappresentanti delle rispettive categorie o da funzionari delle Associazioni.
Le parti non possono farsi assistere da avvocati o procuratori, a meno che non si tratti di legali che fanno parte delle Associazioni stipulanti, preventivamente invitati ed autorizzati da queste ultime.
Art. 5
Di ogni controversia qualunque ne sia l’esito, dovrà essere redatto apposito processo verbale, nel quale si indicheranno i nomi e le generalità delle parti e l’esito della controversia.
In caso di assenza di alcune delle parti o per altri giustificati motivi, la Commissione potrà concedere secondo la opportunità uno, al massimo due differimenti.
Art. 6
II verbale di avvenuta conciliazione ha l’efficacia di cui all’ultimo comma del citato art. 6/2113 c.c., e le rinunce e le transazioni in esso contenute non sono più impugnabili.
Prima che la conciliazione avvenga i prestatori di lavoro dovranno essere avvertiti dell’efficacia delle rinunce e transazioni.
Art. 7
L’archivio dell’ufficio di conciliazione resta a disposizione delle Associazioni per qualsiasi notizia che possa occorrere a ciascuna di esse.
Art. 8
Il presente Accordo entra in vigore il 1° Luglio 1989 ed ha la durata del Contratto integrativo della Provincia di Napoli, di cui forma parte integrante, intendendosi tacitamente rinnovato, qualora non disdettato da una delle parti, ire mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ALL I
Assistenza Per Carenza Malattia
Le Parti stabiliscono di istituire una Commissione di studio che avrà il compito di analizzare le modalità di una estensione della prestazione Cassa Edile a copertura dei giorni di carenza per gli eventi di malattia con durata da uno a sei giorni.
Le Parti stabiliscono sin da ora che tale prestazione, denominata “indennizzo di carenza”:
a) non avrà costi aggiuntivi per le imprese;
b) avrà decorrenza a partire dal 1° aprile 2014;
c) sarà finanziata attraverso il residuo del Fondo di Premialità”. L’importo dell’indennizzo di carenza sarà stabilito annualmente dalle Parti, firmatarie del presente allegato, e non potrà essere superiore al residuo del “Fondo di Premialità” dell’anno precedente;
d) potrà essere erogata dalla Cassa Edile di Napoli esclusivamente ai lavoratori, in forza alle imprese che nell’anno precedente a quello di richiesta dell’Indennizzo di carenza” hanno beneficiato del Fondo di Premialità”;
e) è riconosciuta dalla Cassa Edile della Provincia di Napoli per 1 (uno) solo evento di malattia in un anno (dal 1/10 al 30/09), per ciascuno dei primi tre giorni di malattia se coincidenti con giornate lavorative, gli importi massimi si seguito indicati:
– Op, IV livello euro 17,00 per giorno di carenza indennizzato;
– Op. III livello euro 16,00 per giorno di carenza indennizzato;
– Op. II livello euro 15,00 per giorno di carenza indennizzato;
– Op. I livello euro 13,00 per giorno di carenza indennizzato;
f) non spetta per le malattie insorte immediatamente prima e/o immediatamente dopo giornate festive o non lavorative o se il lavoratore si sia sottratto alla effettuazione della visita domiciliare di controllo.
La prestazione verrà erogata dalla Cassa Edile della Provincia di Napoli su domanda del lavoratore, presentata anche per il tramite dell’impresa, mediante apposita modulistica scaricabile sul sito della Cassa Edile di Napoli oppure reperibile presso gli sportelli della stessa Cassa Edile o presso le Organizzazioni Sindacali di categoria. Tale domanda dovrà essere inviata alla Cassa Edile di Napoli entro sessanta giorni dall’inizio della malattia, improrogabilmente ed a pena di decadenza, corredata da copia del certificato medico.
Trascorsi sei mesi dall’avvio della prestazione denominata “indennizzo di carenza” le Parti si incontreranno al fine di monitorare l’andamento della prestazione stessa e la fonte di finanziamento stabilita nel presente allegato.
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