Edili (industria): Contratto Collettivo di Lavoro della provincia di Avellino del 18 ottobre 2017
premessa
Costituzione Delle Parti
L’anno duemiladiciassette, il giorno 18 del mese di ottobre presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino si sono incontrati:
– l’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino
e
la delegazione FENEAL-UIL
la delegazione FILCA-CISL
la delegazione FILLEA-CGIL
visti
Il Contratto Collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008 e gli Accordi di rinnovo del 19 aprile 2010 e del 1° luglio 2014
Dichiarazioni comuni
L’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino, aderente all’A.N.C.E. e Confindustria Avellino, e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL
Premesso
– che il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro rappresenta l’occasione per le parti firmatarie di individuare nuove opportunità e studiare strategie comuni utili al settore delle costruzioni in provincia di Avellino;
– che in una fase di crisi economico-finanziaria qual è quella che stiamo attraversando, tutte le rappresentanze del nostro sistema hanno il dovere morale e sociale di affrontare i problemi con rigore e responsabilità;
– che nel prendere atto delle criticità che il settore sta attraversando le parti firmatarie, ciascuna per la propria parte, si impegnano ad affrontare con rigore e responsabilità la drammatica congiuntura economica del settore;
– che le principali criticità che si evidenziano sono le seguenti:
1- le opere pubbliche sono ferme per l’assenza o il blocco dei fondi europei, statali e regionali. Le opere già eseguite sono peraltro oppresse dalla piaga dei ritardati pagamenti;
2. la burocrazia è lenta e confusa, intenta ad operare attraverso procedure amministrative ispirate ad una apparente semplificazione;
3. il mercato dell’edilizia privata è debole, per l’estrema precarietà dei redditi . delle famiglie, la difficoltà di accesso al credito, la crescente disoccupazione giovanile e la forte pressione fiscale che pesa sulle imprese e sui cittadini;
4. manca un fattibile e complessivo piano per la città, che riveda l’intero tessuto urbano e periferico secondo una prospettiva progettuale di sistema;
5. sono fermi gli interventi di recupero e adeguamento del patrimonio pubblico e privato esistente, atteso che il nostro territorio è esposto ad un elevato rischio simico e idrogeologico;
6. l’ampia volatilità dei mercati finanziari impedisce l’accesso al credito delle imprese e delle famiglie.
Nella convinzione che il rilancio passi per la professionalità, per la legalità e la trasparenza, che si traducono in garanzie reali per la sicurezza dei lavoratori e gettano le basi per una ricrescita sana e proficua dell’economia provinciale,
Ritengono
di eccezionale valenza, ed assolutamente indispensabile, rilanciare le politiche concertative per un continuo e costante esame dello stato del settore nella provincia di Avellino con particolare attenzione ad un corretto e costruttivo confronto con gli enti pubblici appaltanti, per una puntuale verifica dell’applicazione delle norme sugli appalti pubblici e della programmazione della spesa pubblica, non tralasciando la necessità di un serrato confronto con le Amministrazioni locali per un diretto coinvolgimento nelle scelte urbanistiche del territorio.
Auspicano
– che le Amministrazioni pubbliche si confrontino su progetti e programmi al fine di favorire i livelli occupazionali e la crescita e la qualificazione dell’industria edile ed il rispetto delle norme contrattuali, delle disposizioni legislative di contrasto al lavoro nero ed irregolare e dell’applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
– che vengano attivate forme efficaci di coordinamento tra Enti Locali, Ufficio del Governo, ASL e Direzione provinciale del Lavoro per realizzare un controllo penetrante, anche di carattere preventivo, su tutte le fasi di attuazione delle opere e dell’avanzamento del cantiere per scongiurare abusi ed inadempienze contrattuali;
– che vengano promossi incontri comuni con i maggiori e più significativi Enti appaltanti al fine di condividere e sottoscrivere protocolli di intesa tali da garantire la trasparenza degli appalti, sin dalla scelta del metodo di gara e di aggiudicazione, la qualità e i tempi di realizzazione delle opere, la contrattazione degli organici e la predisposizione di piani di sicurezza e prevenzione.
le parti si impegnano inoltre:
– a proporre iniziative condivise nei confronti della pubblica amministrazione, tese a sollecitare programmi per la messa in sicurezza degli edifici, dell’edilizia scolastica e residenziale;
– ad attivare iniziative tese al rilancio dell’Osservatorio “Sicurezza e Legalità”;
– a favorire e agevolare l’inserimento lavorativo e sociale dei lavoratori migranti prevedendo anche periodi formativi per l’apprendimento della lingua italiana;
– a promuovere ogni utile e congiunta iniziativa per il rilancio del settore, l’incremento dei livelli occupazionali e per favorire la ricerca di nuovi processi tecnologici atti alla sua modernizzazione;
– a favorire, ogni qual volta si rendesse necessario, e su richiesta anche di una sola delle parti contraenti, incontri a livello territoriale per esaminare singole realtà produttive per le quali si prospetti l’insorgere di controversie collettive in ordine alla forza lavoro occupata, e/o per procedere ad opportune analisi per quegli interventi che attengono ad opere di particolare rilievo con riguardo ai procedimenti tecnologici, ai tempi di esecuzione, ai piani di sicurezza e alla occupazione prevista; a sviluppare la funzione della Cassa Edile, meramente mutualistica e assistenziale, al fine di allargarne gli obiettivi anche ad un concreto osservatorio degli appalti nell’intera provincia e ad una assistenza più moderna in favore dei lavoratori dell’edilizia;
– a far sì che il Centro per la Formazione e la Sicurezza in edilizia della provincia di Avellino – C.F.S. -, svolga con efficacia la sua attività volta ad accrescere la qualificazione e la riqualificazione degli addetti in edilizia e sviluppi le iniziative più opportune affinché siano organizzati progetti al fine di svolgere con puntualità la funzione di consulenza, prevenzione e formazione per la sicurezza nei cantieri;
– a sviluppare presso il C.F.S. il progetto dei portale B.LEN.IT, al fine di favorire la domanda e l’offerta dì lavoro per una programmazione mirata dell’offerta formativa.
art. 1
Occupazione E Investimenti
L’Associazione Costruttori Edili informerà, su richiesta delle Organizzazioni di categoria (FENEAL – FILCA – FILLEA), di norma bimestralmente:
– sullo stato e le prospettive della produzione e dell’occupazione e sulle iniziative consortili, e in particolare nel corso di tali incontri verranno esaminate le prevedibili implicazioni degli investimenti sull’occupazione, le condizioni di lavoro, la formazione, l’igiene, la sicurezza e la durata del lavoro stesso.
Per ogni cantiere, l’impresa deve dare informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali di categoria e ai delegati sindacali relativamente ad ogni fase di fine lavoro del cantiere ed in questi casi sarà attuata la procedura prevista dagli accordi interconfederali.
Le parti si impegnano a sviluppare tutte le iniziative necessarie per rafforzare la banca dati sugli appalti presso la Cassa Edile per un concreto controllo sulle iniziative nel settore, anche al fine di stabilizzare ed allargare le opportunità occupazionali e combattere le evasioni contributive. Le parti concordano di favorire la preventiva consultazione con le imprese affidatarie di appalti pubblici per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di programmi di edilizia abitativa, particolarmente significativi, al fine di favorire corrette relazioni sindacali e per determinare benefici occupazionali per i lavoratori del settore.
art. 2
Categorie E Qualifiche
L’assegnazione delle categorie e l’incasellamento delle qualifiche verranno effettuate in aderenza ai criteri fissati dall’art. 77 del CCNL 18 giugno 2008.
art. 3
Subappalto
Le parti si impegnano alla integrale applicazione dell’art. 14 del CCNL 18 giugno 2008 e pertanto restano ferme le norme di legge che regolano l’appalto ed il subappalto di opere pubbliche.
L’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino e le Organizzazioni sindacali di categoria convengono sulla necessità di operare comunemente al fine di evitare eventuali fenomeni negativi che potessero verificarsi nell’affidamento ed esecuzione di lavori in appalto e subappalto.
Pertanto l’Impresa appaltante o subappaltante è tenuta a comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria – R.S.U. -, prevista dall’art. 103 del CCNL 18 giugno 2008 costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni, nonché al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, di cui all’art. 87 del CCNL, la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e l’indicazione delle opere da eseguire, nonché a trasmettere alla R.S.U. la dichiarazione dell’impresa medesima, di adesione al Contratto Nazionale e Provinciale di Lavoro.
Tale comunicazione deve essere effettuata 15 giorni prima dell’inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto.
Le Imprese appaltatrici o subappaltatrici sono tenute al rispetto del CCNL e del Contratto integrativo Provinciale.
L’Impresa appaltatrice deve assicurare anche ai lavoratori dell’impresa subappaltatrice la fruizione delle strutture ambientali (locali, spogliatoi mensa, ecc.) al servizio dei propri dipendenti. Nell’ambito dei diritti stabiliti dal vigente CCNL, i lavoratori delle Imprese appaltatrici o subappaltatrici potranno partecipare alle assemblee di cantiere indette dalla R.S.U.
art. 4
Lavori A Cottimo
Fermo restando quanto disposto dall’art. 13 del CCNL 18 giugno 2008 e la sua piena applicabilità, il datore, di lavoro si impegna a comunicare preventivamente alla R.S.U., ed in mancanza, alle Organizzazioni di categoria territoriali, i lavori da affidare a cottimo.
Ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste dall’art. 13 del CCNL, le parti a richiesta di una di esse, si incontreranno per esaminare il problema a livello provinciale.
art. 5
Igiene E Ambiente Di Lavoro
Nell’intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle Imprese dì mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
1) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali, idoneo alla conservazione degli indumenti personali;
2) un locale uso refettorio, dotato di tavoli e sedie con superficie lavabile, riscaldato durante i mesi freddi;
3) uno scaldavivande;
4) servizi igienici sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell’attività edilizia, le misure di cui ai punti 1) e 2) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché divisi.
I mezzi protettivi e di prevenzione antinfortunistica per i lavoratori addetti, previsti dalla vigente normativa in materia, sono a carico delle imprese edili.
art. 6
Prevenzione Infortuni
Le attività di prevenzione infortuni, sicurezza sui luoghi di lavoro e formazione professionale sono attribuite al Centro di Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Avellino – C.F.S. – ai sensi degli artt. 91 e 109 del CCNL 18 giugno 2008, ivi compresa quella specificamente indicata dall’art. 51 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Detta attività sarà finanziata con un contributo a carico delle imprese nella misura dello 0,15% da calcolarsi su paga base, Indennità di settore e indennità di contingenza.
Inoltre, la Cassa Edile potrà valutare la possibilità di finanziare specifici progetti straordinari formativi proposti dal C.F.S., mirati al rafforzamento della prevenzione e sicurezza nei cantieri edili.
Nell’ambito delle attività svolte dal C.F.S. particolare attenzione, sarà riservata allo sportello BLEN.IT (Borsa Lavoro Edile Nazionale) già attivo presso il Centro per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della provincia di Avellino per assistere lavoratori ed imprese edili territoriali al fine di favorire rincontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Per quanto riguarda l’attività dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza, previsti dall’accordo sindacale del 1° maggio 1998, come modificato successivamente il 15/5/2002 e altresì modificato dall’Accordo del 16 febbraio 2015, viene confermato che il finanziamento resta a carico del C.F.S., secondo le modalità previste nei già citati accordi.
art. 7
Controllo Malattie Professionali Infortuni E Patronati Dei Lavoratori
Per quanto attiene la tutela delle malattie professionali, infortuni sul lavoro e tutto quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia e della relativa normativa contrattuale, in base agli artt. 5 e 12 della L. 20 maggio 1970 n. 300, le parti concordano la presenza e la possibilità d’intervento nei singoli cantieri dei patronati confederali INCA CGIL, ITAL- UIL, INAS – CISL.
Gli stessi potranno accedere alla verifica delle pratiche di malattia ed infortunio in Cassa Edile, su espresso mandato del lavoratore interessato. Tale ultima attività resta comunque subordinata ad apposita regolamentazione da sottoscrivere tra le parti.
I dati statistici relativi ai lavoratori per i quali l’Impresa ha richiesto rimborso per malattia ed infortunio sul lavoro, potranno essere forniti, su richiesta, alla Organizzazione sindacale cui sono iscritti i lavoratori interessati.
art. 8
Addestramento Professionale
In aderenza a quanto sancito con l’accordo sottoscritto il 30 luglio 2002 tra l’Associazione Costruttori Edili e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL della provincia di Avellino e a quanto previsto dagli artt. 87, 91 e 92 del CCNL le attività di formazione per i profili professionali di settore e per la sicurezza saranno realizzate dal CENTRO di FORMAZIONE e SICUREZZA per l’edilizia della Provincia di Avellino – C.F.S – ricomprendendo tra esse anche le attività formative previste per gli apprendisti.
Con riferimento all’art. 91 del CCNL 18 giugno 2008 il contributo a carico delle Imprese per il funzionamento del C.F.S., in ordine alla formazione, è fissato nella misura dello 0,85% da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza.
Si conviene che l’attestato di idoneità rilasciato dal C.F.S. sarà riconosciuto rilevante ai fini dell’inserimento dei lavoratori nei cantieri, nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento.
Le parti concordano che per rispondere in maniera adeguata alle esigenze del settore, la formazione professionale dovrà essere finalizzata all’ingresso nell’edilizia dei giovani disoccupati, predisponendo anche piani di formazione per i nuovi assunti.
A tal fine, le parti concordano di sperimentare Patti Formativi finalizzati all’inserimento di nuovi occupati nel settore. Le imprese edili che assumeranno personale che ha partecipato a corsi di formazione professionali attestati e certificati dal C.F.S. di Avellino, avranno diritto, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di assunzione, e in costanza di rapporto di lavoro, alla riduzione del contributo previsto per il C.F.S. dallo 0,85% allo 0,70%, esclusivamente per la posizione dei nuovi assunti.
Le parti si impegnano a promuovere tutte le iniziative necessarie al fine di determinare la istituzione di corsi pomeridiani di riqualificazione anche in zone della provincia, da individuare in considerazione del potenziale bacino di utenza. A tale scopo le Imprese concederanno ai lavoratori iscritti a tali corsi permessi di 2 ore giornaliere fino ad un massimo di 20 ore mensili e 80 ore annue.
Le Imprese si faranno carico della retribuzione dei propri lavoratori impegnati in detti corsi, fino ad un massimo di 10 ore mensili e 40 ore annue, una volta ricevuta l’attestazione di frequenza effettiva dei lavoratori ai corsi da parte del C.F.S.
Al fine di sviluppare l’attività formativa per tutti i soggetti del settore, le parti concordano che il C.F.S. avvierà seminari formativi in favore di imprenditori, tecnici e lavoratori sulla legislazione dei lavori pubblici e degli appalti.
Le parti stabiliscono che l’attività formativa teorica prevista per gli assunti dalle imprese edili con Contratti di inserimento e Contratti di apprendistato venga svolta e attestata dal C.F.S. della Provincia di Avellino.
art. 9
Politiche Di Settore
Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne sui luoghi di lavoro le parti si impegnano a regolamentare e a stipulare, con protocolli separati, accordi, tesi a:
– definire un codice etico di condotta teso alla prevenzione e alla lotta contro le molestie, il mobbing e tutte le forme di discriminazioni comprese quelle salariali;
– riconoscere delle ore di maternità ai fini della maturazione APEO relativamente al periodo obbligatorio;
– riconoscere alle lavoratrici impiegate il periodo di maternità obbligatoria ai fini dello scatto d’anzianità;
– riconoscere al lavoratore padre due giornate di congedo non retribuito per la nascita del figlio, in aggiunta a quanto già previsto per legge.
art. 10
Elemento Variabile Della Retribuzione
L’elemento variabile della retribuzione (EVR), la cui determinazione è prevista dalla lett. f) dell’art. 38 dell’accordo di rinnovo del CCNL 1° luglio 2014, nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014, è un premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Fermi gli indicatori previsti dal CCNL, è individuato in sede provinciale, quale quarto indicatore, il numero dei DURC (documento unico di regolarità contributiva) rilasciati dalla Cassa Edile di Avellino.
A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali:
Indicatori Incidenza ponderale 1. Numero lavoratori iscrìtti in Cassa Edile 25% 2. Monte salari denunciato in Cassa Edile 25% 3. Ore denunciate in Cassa Edile (al netto delle ore di cassa integrazione guadagni) 25% 4. Numero complessivo dei DURC rilasciati dalla Cassa Edile di Avellino 25%
La determinazione dell’EVR avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 38 del vigente Accordo di rinnovo del CCNL del 1° luglio 2014 per i dipendenti delle imprese edili e affini. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei quattro parametri con le seguenti modalità temporali;
– anno 2017: media triennio 2016/2015/2014 su media triennio 2015/2014/2013;
– anno 2018: media triennio 2017/2016/2015 su media triennio 2016/2015/2014;
– anno 2019: media triennio 2018/2017/2016 su media triennio 2017/2016//2015.
Nell’ambito del raffronto ai fini della determinazione dell’EVR, qualora dovessero risultare 2 dei suddetti parametri pari o positivi, l’EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell’EVR (4%); nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Nell’ipotesi di un numero superiore a 2 dei parametri pari o positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalle somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell’EVR.
Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.
Determinata la percentuale a livello provinciale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:
– Ore dì lavoro denunciate in Cassa Edile;
– Volume d’affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.
Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto ai triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale.
Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo e a livello provinciale fosse individuata una percentuale dì EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l’EVR nella misura piena del 4%, l’impresa nelle condizioni suindicate erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:
1. inviare un’autodichiarazione all’Associazione datoriale di riferimento, alla Cassa Edile, e alle RSU/RSA ove costituite, utilizzando lo schema riportato di seguito (all. 3) attestante il non raggiungimento di un parametro;
2. l’Associazione datoriale dì riferimento informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, attivando altresì , in caso dì richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell’autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.
Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi l’EVR non sarà erogato.
Resta fermo quanto previsto in proposito dall’Art. 38 del vigente Accordo 1° luglio 2014 di rinnovo del CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.
L’EVR, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza; adottando il seguente criterio: per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 mentre, per gli impiegati, l’erogazione dell’EVR avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di dodici mesi.
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto all’uopo disciplinato dall’art. 38 del vigente Accordo 1° luglio 2014 di rinnovo del CCNL per tutti i dipendenti delle imprese edili ed affini.
Le Parti si danno atto che l’ammontare dell’EVR, come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di sgravi contributivi e tassazione agevolata delle erogazioni premiali.
Le parti prendono atto che in Provincia di Avellino l’EVR negli anni 2015 e 2016 non è stato riconosciuto a causa dell’andamento negativo degli indici di riferimento, mentre per l’anno 2017 è erogabile a livello provinciale secondo quanto riportato nell’allegato 2 – Verbale di accordo del 18 ottobre 2017.
art. 11
Accantonamento, Presso La Cassa Edile
L’importo delle quote corrispondenti al trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia, assolti con la percentuale del 18,50%, devono essere accantonati dall’impresa presso la Cassa Edile della Provincia di Avellino, nella misura del 14,20% con versamenti mensili avendo cura di inoltrare alla stessa mensilmente le denuncie nominative per cantiere, e secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa.
Per versamento ritardato sia delle percentuali sopra dette che del contributo alla Cassa Edile, l’impresa è tenuta a corrispondere a questa ultima un interesse di mora pari al 50% del tasso di mora applicato dall’INPS.
art. 12
Ferie
Ai fini e per gli effetti dell’art. 15 del CCNL 18 giugno 2008 il godimento delle quattro settimane viene così stabilito: due settimane consecutive nel mese di agosto, una settimana su richiesta dei singoli lavoratori negli altri mesi dell’anno, escluso agosto, ed una settimana da concordare tra l’impresa e la R.S.U. ed in assenza di essa con i lavoratori.
Per i lavoratori migranti si prevede la possibilità, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell’azienda, di concordare modalità alternative di utilizzo delle ferie, in modo da facilitare il rientro alle proprie residenze.
art. 13
Trattamenti Di Integrazione Salariale
Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 7 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
art. 14
Indennita’ Per Lavori Speciali Disagiati
Ferme restanti le percentuali stabilite dall’art. 20 del CCNL 18 giugno 2008 relative a:
1) lavori vari – Gruppo A
2) lavori in cassoni ad aria compressa – Gruppo C
3) lavori marittimi – Gruppo D.
Si conviene quanto appresso:
a) agli operai addetti ai lavori in galleria Gruppo B – spettano le seguenti indennità da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell’art. 25 sub a):
– fronte di perforazione 46%
– rivestimento e rifiniture 26%
– riparazione e manutenzione ordinaria 18%
– in presenza di forti getti d’acqua 20%.
Tutte le suddette indennità assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto e vanno, calcolate sulle ore di lavoro effettivamente prestate. Agli operai addetti a tali lavori in galleria sarà corrisposta un’ulteriore indennità: di misura pari al 20% qualora la sezione particolarmente ristretta o il fronte di avanzamento sia distante oltre un chilometro dall’imbocco. Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo e dall’art. 20 del CCNL.
art. 15
Indennita’ Per Lavori In Alta Montagna
Con riferimento all’art. 23 del CCNL 18 giugno 2008, l’indennità per lavori eseguiti oltre gli 800 metri sul livello del mare viene stabilita nella misura del 20% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3, sub a) dell’art. 24 del CCNL. L’indennità suddetta non va corrisposta ai lavoratori che risiedono nello stesso Comune dove si eseguono i lavori.
art. 16
Mensa E Indennita’ Sostitutiva Di Mensa
L’impresa; in relazione alla ubicazione e durata dei cantieri; alle caratteristiche delle opere da eseguire, e su richiesta di almeno 20 dipendenti, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante l’allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze, oppure facendo ricorso a servizi esterni.
Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.
Il servizio suddetto è comunque subordinato alla richiesta scritta.
A decorrere dal 1° ottobre 2017 il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro, con un massimale a carico del lavoratore di € 1,25 per ciascun pasto consumato.
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra, in relazione alla breve durata del cantiere e ad altre obiettive difficoltà da valutarsi su iniziativa delle parti contraenti, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di Euro 4,45 giornaliera, a decorrere dal 1° ottobre 2017 pari a € 0,55625 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Su tale importo non va computata la percentuale di cui all’art. 18 del CCNL 18 giugno 2008 poiché per la sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia.
L’indennità suddetta non spetta a coloro i quali non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme sopraindicate, salvo il caso che siano impossibilitati a utilizzare il servizio stesso in dipendenza dell’organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.
Per gli operai discontinui la misura giornaliera dell’indennità sarà frazionabile ad ora e rapportata all’orario contrattuale.
L’indennità sostitutiva di mensa, se dovuta in assenza del servizio mensa, sarà corrisposta agli impiegati nella misura fissa di € 89,00 mensili a decorrere dal 1° ottobre 2017.
Sono assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziende.
art. 17
Indennita’ Di Trasporto
Con l’intento di esercitare un’azione verso l’uso dei servizi di trasporto pubblico da parte dei lavoratori edili, e considerando la notevole pendolarità alla quale sono sottoposti, a decorrere dal 1° ottobre 2017, è dovuta all’operaio un’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.
La misura della predetta indennità è fissata, con decorrenza 1° ottobre 2017 in Euro 2,48 giornalieri, pari, per gli operai di produzione, a Euro 0,31 per ogni ora di lavoro effettivamente prestata.
Per i lavoratori discontinui la predetta indennità oraria è rapportata al diverso orario contrattuale.
Nella determinazione delle predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale per ferie e gratifica natalizia.
L’indennità non è dovuta nel caso in cui l’impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.
Tale indennità sarà corrisposta agli impiegati nella misura di Euro 2,48 giornalieri, per ogni giornata effettiva di lavoro, a decorrere dal 1° ottobre 2017.
I suddetti importi sono utili tutti ai soli fini del computo dell’indennità di anzianità e di preavviso.
Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto nelle aziende per lo stesso titolo.
art. 18
Trasferta
Fermo restando quanto previsto dall’art. 21 del CCNL, è considerato in trasferta il lavoratore che presta la propria opera in un cantiere posto ad una distanza superiore ai 30 (trenta) chilometri dai confini territoriali del Comune dove insiste il cantiere in cui il lavoratore è stato assunto.
art. 19
Lavoratori Provenienti Da Altre Province
Ai lavoratori provenienti da altre province sarà corrisposta una indennità pari al 10%, da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL 18 giugno 2008, se la distanza tra il luogo di residenza e l’ubicazione del cantiere supera i 40 (quaranta) chilometri.
art. 20
Diritti Sindacali
I rappresentanti sindacali vengono eletti o nominati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, anche presso le imprese che hanno meno di 15 dipendenti. Il monte ore totale a favore dei predetti rappresentanti sindacali è stabilito nella misura di 8 ore annue per ogni dipendente.
Le parti concordano, inoltre, 14 ore annue di assemblea di cantiere retribuite e cumulabili.
In dette assemblee potranno essere trattate le problematiche inerenti la sicurezza e l’igiene nell’ambiente di lavoro, con l’intervento di tecnici dell’Area Sicurezza dei C.F.S. e degli RLST.
art. 21
Cassa Edile
Con riferimento all’art. 36 del CCNL 18 giugno 2008 il contributo a favore della Cassa Edile viene stabilito nella misura complessiva del 2,50 % – di cui 5/6 a carico del datore di lavoro, pari all’ 2,08 % e 1/6 pari allo 0,42 % a carico dei lavoratori. Il predetto contributo deve essere calcolato su paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore.
art. 22
Premialita’ Di Settore
Le imprese iscritte alla Cassa Edile della provincia di Avellino in possesso dei requisiti di seguito riportati, anziché versare il contributo di gestione pari al 2,08% calcolato su base imponibile Cassa Edile, verseranno un contributo di gestione ridotto, pari all’1,59% secondo quanto stabilito con apposito regolamento di attuazione che sarà definito dalle parti sottoscrittrici il contratto integrativo provinciale.
Le parti, comunque, concordano fin da ora che i requisiti per accedere alla premialità dovranno essere i seguenti e posseduti contemporaneamente dall’impresa richiedente:
1. l’impresa deve aver denunciato alla Cassa Edile di Avellino la manodopera per almeno 160 ore lavorate/mese;
2. l’impresa deve essere in regola con i versamenti degli accantonamenti e degli obblighi contributivi contrattuali alla Cassa Edile di Avellino;
3. l’impresa deve avere in forza e denunciare alla Cassa Edile di Avellino manodopera per almeno il 90% residente in provincia di Avellino;
4. l’impresa, qualora avesse assunto lavoratori dopo il 1° gennaio 2016, che per la prima volta fanno ingresso nel settore edile, deve aver iscritto gli stessi ai corsi di formazione di 16 ore, presso il C.F.S. di Avellino, previsti dagli artt. 87 e 91 CCNL 18 giugno 2008;
5. l’impresa deve risultare iscritta alla Cassa Edile di Avellino, senza soluzione di continuità, da non meno di due anni alla data del 31.10.2017.
art. 23
Previdenza Integrativa
Le parti preso atto degli accordi nazionali 9/1/2000, 9/4/2001, 3/10/2001 e 15/1/2003, regolanti la costituzione e la regolamentazione del Fondo di pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini denominato PREVEDI- determinano di attenersi alle procedure previste dai citati accordi e di impegnare la Cassa Edile della provincia di Avellino a mettere in essere tutte le iniziative necessarie per la promozione e l’adesione dei lavoratori al citato Fondo Prevedi.
art. 24
Quote Territoriali Di Adesione Contrattuale
Le parti stipulanti fissano un contributo complessivo del 2% per quote di servizio sindacale provinciale da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL 18 giugno 2008, maggiorati della percentuale del 23,00%.
Detto contributo è cosi ripartito:
a) a carico dei datori di lavoro 1%
b) a carico dei lavoratori 1%
In aggiunta a tale contributo, è dovuta una quota nazionale di servizio sindacale a carico della Impresa, in misura dello 0,22%, calcolata sugli elementi della retribuzione come sopra esposti ed in eguale misura a carico dei lavoratori. Gli importi delle quote a carico dei lavoratori saranno trattenuti dall’impresa che provvederà a versarli unitamente agli importi a suo carico alla Cassa Edile di Avellino unitamente al contributo di cui all’art. 21 del presente Contratto.
art. 25
Quote Sindacali
E’ facoltà dei lavoratori di cedere, mediante deleghe, un importo semestrale da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile.
Le modalità per il rilascio e la revoca delle deleghe per le trattenute e per i versamenti sono quelle previste dall’accordo nazionale 16 maggio 1973 e dall’accordo provinciale, sottoscritto dall’Associazione Costruttori Edili, dalla FENEAL, FILCA e FILLEA e dalla Cassa Edile di Avellino.
La Cassa Edile resta sollevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa dell’esplicazione del servizio di cui sopra, anche in riferimento all’art. 26 della L. 20 maggio 1970 n. 300.
art. 26
Norma Di Rinvio
Per quanto non contemplato nel presente Contratto si fa espresso rinvio e riferimento al CCNL 18 giugno 2008 e s.m.i. per i dipendenti delle Imprese edili e suoi allegati, che ne forma parte integrante.
art. 27
Norma Di Salvaguardia
Qualora le Organizzazioni Sindacali – FILCA-CISL, FENEAL-UIL e FILLEA-CIGL – firmatarie del presente Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese edili e affini – dovessero concordare, anche successivamente, con altre Organizzazioni imprenditoriali e per lo stesso settore merceologico condizioni a livello provinciale e/o regionale meno onerose di quelle previste dal presente Contratto Integrativo, tali condizioni si intenderanno automaticamente estese alle aziende rappresentate dall’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino e integralmente riportate nel presente contratto.
art. 28
Contributo E Gestione Fondo Ape
L’Associazione Costruttori Edili e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori della provincia di Avellino FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL preso atto dell’andamento del Fondo per la gestione dell’Anzianità Professionale Edile e della sua evoluzione, convengono che a decorrere dal 1° marzo 2015, il contributo a carico delle imprese, previsto per l’Anzianità Professionale Edile, viene confermato nella misura del 2,50%.
art. 29
Norma Di Garanzia
In relazione alla determinazione dei contributi versati alla Cassa Edile, come appresso specificati, le parti convengono di operare una verifica, per tutto l’arco di vigenza del Contratto Integrativo, entro il 30 aprile di ogni anno per esaminare l’andamento economico finanziario dei due Enti paritetici, al fine di operare le conseguenti variazioni dell’entità di detti contributi, sia nell’ipotesi in cui dovessero risultare sovra dimensionati rispetto al normale andamento gestionale degli enti medesimi, sia nell’ipotesi che dovessero risultare insufficienti a coprire dette esigenze.
art. 30
Coordinamento Enti Paritetici
Le parti, al fine di realizzare un maggiore coordinamento dell’attività gestionale degli Enti Paritetici, convengono di costituire la “Commissione per il Coordinamento degli Enti Paritetici “.
La Commissione di coordinamento sarà costituita da sei (6) componenti, 3 designati dall’Associazione Costruttori Edili e 3 dalle OO.SS., con la specificazione che siano ricompresi tra essi i Comitati di Presidenza di Cassa Edile e Centro di Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Avellino.
art. 31
Decorrenza E Durata
Il presente Contratto Integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini industria è valido per tutto il territorio della provincia di Avellino a decorrere dal 1° ottobre 2017 ed avrà efficacia sino al 31 dicembre 2019 fatto salvo quanto stabilito dagli accordi e dalla contrattazione nazionali.
ALL 1
TABELLA CONTRIBUTI CASSA EDILE
Contributi | IMPRESA | OPERAIO | TOTALE |
Contributo Gestione Cassa Edile | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
A.P.E. | 2,50 | 2,50 | |
Lavori Usuranti | 0,10 | 0,10 | |
C.F.S. Area Formazione | 0,85 | 0,85 | |
C.F.S. Area Sicurezza | 0,15 | 0,15 | |
R.L.S.T. | 0,30 | 0,30 | |
Quote Provinciali Ades. Contratt. | 1,23 | 1,23 | 2,46 |
Quote Nazionali Ades. Contratt. | 0,22 | 0,22 | 0,44 |
TOTALE | 7,43 | 1,87 | 9,30 |
ALL 2
Verbale Di Accordo 18/10/2017. Evr 2017
Il giorno 18 ottobre 2017 in Avellino presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili di Avellino si sono incontrati:
– ANCE AVELLINO
– FENEAL-UIL di Avellino e provincia
– FILCA-CISL di Avellino e provincia
– FILLEA-CGIL di Avellino e provincia
premesso che le parti hanno in precedenza stabilito :
1. che per il territorio di Avellino e provincia l’istituto dell’EVR è istituito con Contratto integrativo provinciale;
2. che l’EVR, così come stabilito dall’art.38 del CCNL Edile Industria, è fissato nella misura massima del 4% dei minimi di paga base in vigore al 1° luglio 2014.
In data odierna le parti si sono incontrate per effettuare la verifica dei quattro indicatori stabiliti nel contratto integrativo provinciale e per determinare a livello provinciale l’elemento variabile della retribuzione (di seguito EVR) erogabile per l’anno 2017, con riferimento alle sole ore ordinarie effettive di lavoro prestate, in conformità a quanto previsto dagli artt. 12,38 e 46 del CCNL Edile Industria del 1° luglio 2014 e dell’art. 10 del CIP sottoscritto in data 18/10/2017.
La verifica degli indicatori è stata effettuata raffrontando il triennio 2016/2015/2014 sul triennio 2015/2014/2013.
I risultati di tale raffronto sono riportati nelle seguenti tabelle:
TABELLA 1 | ||||
INDICATORI | 2016 | 2015 | 2014 | MEDIA TRIENNIO |
N° LAVORATORI | 6436 | 6570 | 5671 | 6.226 |
MONTE SALARI | 45.482.751 | 41.560.176 | 34.571.557 | 40.538.161 |
ORE DENUNCIATE | 4.369.338 | 4.086.710 | 3.417.335 | 3.957.794 |
DURC EMESSI | /// | /// | /// | 4190 |
TABELLA 2 | ||||
INDICATORI | 2015 | 2014 | 2013 | MEDIA TRIENNIO |
N° LAVORATORI | 6570 | 5671 | 6075 | 6105 |
MONTE SALARI | 41.560.176 | 34.571.557 | 37.751.996 | 37.961.243 |
ORE DENUNCIATE | 4.086.710 | 3.417.335 | 3.779.602 | 3.761.216 |
DURC EMESSI | /// | /// | /// | 5800 |
TABELLA 3 RAFFRONTO TIENNIO 2016-2014 SU TRIENNIO 2015-2013 | ||||
INDICATORI | Media triennio 2016-2014 | Media triennio 2015-2013 | Differenze | |
N° LAVORATORI | 6226 | 6105 | 121 | 1,98% |
MONTE SALARI | 40.538.161 | 37.961.243 | 2.576.918 | 6,79% |
ORE DENUNCIATE | 3.957.794 | 3.761.216 | 196.578 | 5,23% |
DURC EMESSI | 4190 | 5800 | -1.610 | -27,76% |
Dalla tabella 3 si evidenzia che dai raffronto tra il triennio 2016/2015/2014 e il triennio 2015/2014/2013 tre indicatori su quattro risultano positivi per un peso ponderale pari al 75%.
Pertanto per l’anno 2017 l’importo dell’EVR nel territorio di Avellino e provincia è pari al 75% della misura massima fissata dall’art. 10 del CIPL, sottoscritto in data 18/10/2017 ed è quindi pari al 3% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014 (come dalla tabella che segue).
Restano salve le verifiche aziendali in conformità a quanto previsto dall’art. 10 CIPL.
IMPORTO EVR IMPIEGATI E OPERAI EROGABILE A LIVELLO PROVINCIALE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 | |||
CATEGORIA IMPIEGATI | PAGA BASE AL 1° LUGLIO 2014 | % EVR EROGABILE | EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 3% determinata a seguito della verifica dei parametri |
7° liv | € 1.630,71 | 3,00% | € 48,92 |
6° liv | € 1.467,63 | 3,00% | € 44,03 |
5° liv | € 1.223,02 | 3,00% | € 36,69 |
4° liv | € 1.141,51 | 3,00% | € 34,25 |
3° liv | € 1.059,96 | 3,00% | € 31,80 |
2° liv | € 953,97 | 3,00% | € 28,62 |
1° liv | € 815,36 | 3,00% | € 24,46 |
Per gli impiegati il costo mensile dell’EVR è calcolato su un ipotesi di 173 ore ordinarie effettive/mese
CATEGORIA OPERAI | PAGA BASE AL 1° LUGLIO 2014 | % EVR EROGABILE | EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 3% determinata a seguito della verifica dei parametri |
4 LIVELLO | € 6,600 | 3,00% | € 0,198 |
OPERAI SPEC. | € 6,130 | 3,00% | € 0,184 |
OPERAI QUALIF. | € 5,510 | 3,00% | € 0,165 |
OPERAI COMUNI | € 4,710 | 3,00% | € 0,141 |
CUSTODI B | € 4,240 | 3,00% | € 0,127 |
CUSTODI C | € 3,770 | 3,00% | € 0,113 |
Per gli operai il costo mensile dell’EVR è calcolato su un ipotesi di 8 x 21,625 = 173,00 ore ordinarie effettive/mese
ALL 3
Autodichiarazione Evr
(Carta intestata dell’Impresa)
Luogo e data/RACCOMANDATA RR – PEC
Spettabile Cassa Edile della provincia di Avellino n. 148
via San Lorenzo 1 – 83042 ATRIPALDA (AV)
Spettabile ANCE AVELLINO
Via Palatucci 20/A – 83100 Avellino
Spettabile RSA / RSU
C/C Sede dell’Impresa (*)
Oggetto: ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)
Autodichiarazione per l’anno……..dei parametri aziendali.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del CCNL 13 aprile 2010 e successivo Accordo 1° luglio 2014, per i dipendenti delle imprese edili ed affini e art. 10 del Contratto integrativo provinciale in vigore dal 1° ottobre 2017, il sottoscritto ………………………………………………………… nato a ……………………………………. nella qualità di rappresentante legale dell’impresa con sede in ………………………….., dichiara sotto la propria responsabilità:
1. Di aver proceduto ai sensi dell’art. 10 del CIPL sottoscritto in data 18/10/2017 al confronto dei parametri aziendali dell’ultimo triennio nel quale gli stessi sono noti con i medesimi parametri del precedente triennio aziendale;
2. Che il risultato di tale confronto è il seguente:
a. entrambi i parametri aziendali sono positivi
b. solo uno dei due parametri aziendale è positivo
c. entrambi i parametri aziendali sono negativi
A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.
Conseguentemente, per l’anno ……………………………………. l’impresa erogherà l’EVR in misura ridotta, pari al 30% dell’EVR definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.
La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 38 del vigente CCNL, anche ai fini dell’eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali, normativamente previsto.
Distinti saluti
Timbro e firma del Legale rappresentante
…………………………………. _____________
*Solo se sono presenti RSA/RSU.
ALL 4
Tabelle Retributive
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI della PROVINCIA di AVELLINOVia Palatucci 20/A – Avellino tel. 0825 36616 – fax 0825 25252 TABELLA STIPENDIO IMPIEGATI VALEVOLE DAL 1° OTTOBRE 2017 LIVELLO CATEGORIA STIPENDIO CONTINGENZA PREMIO PROD. E.D.R. Ind. Fun. TOTALE Ades. Prevedi 7 QUADRI € 1.680,71 533,82 367,70 10,33 140,00 € 2.732,56 € 16,00 7 1 Super € 1.680,71 533,82 367,70 10,33 € 2.592,56 € 16,00 6 1 Categoria € 1.512,63 529,63 335,63 10,33 € 2.388,22 € 14,40 5 2 Categoria € 1.260,52 523,35 279,79 10,33 € 2.073,99 € 12,00 4 Ass. Tecnico € 1.176,51 521,25 254,76 10,33 € 1.962,85 € 11,20 3 3 Categoria € 1.092,46 519,16 234,80 10,33 € 1.856,75 € 10,40 2 4 Categoria € 983,22 516,43 211,84 10,33 € 1.721,82 € 9,36 1 4 Categoria1° Impiego € 840,36 512,87 181,96 10,33 € 1.545,54 € 8,00 E.E.T.In base a quanto disposto dall’allegato 15 dell’accordo di rinnovo del CCNL 19 aprile 2010 gli importi in atto dell’E.E.T. sono stati conglobati nel premio di produzione
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA: E’ dovuta nella misura di € 89,00 mensili
INDENNITA’ DI TRASPORTO: E’ dovuta nella misura di € 2,48 giornalieri per ogni giornata di effettivo lavoro
EVR (Elemento variabile della retribuzione)Introdotto con l’Accordo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, sostituisce l’E.E.T.L’EVR è un premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore. Le Parti sociali si incontreranno annualmente per verificare la sua erogabilità, fermo restando le successive verifiche aziendali in conformità all’art. 10 del CIPL in vigore dal 1°/10/2017
NOTA BENE:Gli importi giornalieri, da corrispondere solo nel caso di pagamento delle festività di domenica, ed orari, da valere per gli impiegati, si ricavano dividendo rispettivamente per 25 e per 173 l’importo mensile.Per gli impiegati l’adesione al Fondo Prevedi è versato per quattordici mensilità. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI della PROVINCIA di AVELLINOVia Palatucci 20/A – Avellino tel. 0825 36616 – fax 0825 25252 TABELLA RETRIBUZIONE ORARIA OPERAI DI PRODUZIONE – DISCONTINUIVALEVOLE DAL 1° OTTOBRE 2017 CLASSIFICAZIONE PAGA BASE IND. TERR. SETTORE CONTINGENZA E.D.R. TOTALE ORARIO MAGG. 18,50% (*) Fondo Prevedì Operaio IV Livello € 6,80 1,49 3,01 0,06 € 11,36 2,1016 0,0767 Operaio Specializzato € 6,31 1,38 3,00 0,06 € 10,75 1,9888 0,0712 Operaio Qualificato € 5,68 1,24 2,99 0,06 € 9,97 1,8445 0,0641 Operaio Comune € 4,86 1,07 2,96 0,06 € 8,95 1,6558 0,0548 Custodi, Guardiani, Portinai (art. 6 lett. B) € 4,37 0,96 2,37 0,06 € 7,75 1,4338 0,0456 Custodi, Guardiani, Portinai con alloggio (art. 6 lett. C) € 3,89 0,84 1,97 0,06 € 6,74 1,2469 0,0458 (*) L’ammontare del 18,50% (gratifica natalizia 10% e ferie 8,50%) deve essere accantonato e versato mensilmente alla Cassa Edile al netto delle ritenute di legge.
INDENNITA’ DI TRASPORTO: € 0,31 orari per gli operai di produzione e € 0,26 per gli operai discontinui
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA: 4,45 giornalieri, pari a € 0,55625 per ogni ora di lavoro ordinario prestata
** E.E.T. In base a quanto disposto dall’allegato 15 dell’accordo di rinnovo del CCNL 19.04.2010 gli importi in atto dell’E.E.T. sono stati conglobati nell’indennità territoriale di settore.
EVR (Elemento variabile della retribuzione)Introdotto con l’Accordo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, sostituisce l’E.E.T.L’EVR è un premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore. Le Parti sociali si incontreranno annualmente per verificare la sua erogabilità, fermo restando le successive verifiche aziendali in conformità all’art. 10 del C.. in vigore dal 1°/10/2017
NOTA BENE:Le indennità di mensa e di trasporto sopraindicate sono escluse dall’incidenza per ferie e gratifica natalizia.Il contributi contrattuale al Fondo Prevedi si calcola dividendo il contributo per 173 e maggiorando l’importo del 18,50%L’ammontare deve essere moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.
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