Edili (piccola industria – Confapi): accordo per il rinnovo del CCNL del 29 luglio 2019
Costituzione delle parti
Addì 29 luglio 2019
tra:
– CONFAPI ANIEM – Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini Aderenti a Confapi
e
– FENEAL – UIL
– FILCA – CISL
– FILLEA – CGIL
sì è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 12 novembre 2014 per gli addetti delle Piccole e Medie Industrie Edili ed affini.
Minimi retributivi e incremento contributo previdenza complementare
Al fine di evitare fenomeni di dumping contrattuale e di allineare i costi contrattuali per le Aziende di tutto il settore dell’Edilizia in modo da evitare concorrenza, in coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le Parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 50,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nella seguente tabella per raggiungere una omogeneizzazione con le tabelle contrattuali degli altri settori dell’Edilizia.
Liv. | Par. | Aumenti | Nuovi minimi | |||
Complessivi | 1/9/2019 | 1/9/2020 | 1/9/2019 | 1/9/2020 | ||
VII | 200 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 1.741,96 | 1.791,96 |
VI | 180 | 90,00 | 45,00 | 45,00 | 1.567,76 | 1.612,46 |
V | 150 | 75,00 | 37,50 | 37,50 | 1.306,48 | 1.343,98 |
IV | 140 | 70,00 | 35,00 | 35,00 | 1.219,37 | 1.254,37 |
III | 130 | 65,00 | 32,50 | 32,50 | 1.132,28 | 1.164,78 |
II | 117 | 58,50 | 29,25 | 29,25 | 1.019,05 | 1.048,30 |
I | 100 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 870,99 | 895,99 |
Per le Aziende associate Anier che abbiano applicato gli aumenti retributivi previsti dai Verbali di Accordo dell’11 novembre 2013 e del 10 dicembre 2014, gli attuali aumenti retributivi verranno erogati a partire dal 1° settembre 2020 fino a concorrenza, per ogni livello, dei minimi di paga base della tabella di cui sopra al 1° settembre 2020, come da seguente tabella.
Livelli | Par. | Minimi all’1/1/2017 | Aumenti 1/9/2020 | Nuovi minimi 1/9/2020 |
VII | 200 | 1.769,96 | 22,00 | 1.791,96 |
VI | 180 | 1.592,96 | 19,50 | 1.612,46 |
V | 150 | 1.327,48 | 16,50 | 1.343,98 |
IV | 140 | 1.238,97 | 15,40 | 1.254,37 |
III | 130 | 1.150,48 | 14,30 | 1.164,78 |
II | 117 | 1.035,43 | 12,87 | 1.048,30 |
I | 100 | 884,99 | 11,00 | 895,99 |
Le Parti concordano che l’incremento del contributo primario alla previdenza complementare nazionale del settore edile previsto all’articolo 90 viene aumentato di euro 2,00 a parametro a partire dal 1° ottobre 2019, come definito nella seguente tabella.
Liv. | Par. | Aumento |
VII | 200 | 4 |
VI | 180 | 3,6 |
V | 150 | 3 |
IV | 140 | 2,8 |
III | 130 | 2,6 |
II | 117 | 2,34 |
I | 100 | 2 |
Decorrenza e durata
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente CCNL si applica dal 1° settembre 2019 al 30 settembre 2020 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° settembre 2019 e instaurati successivamente.
Qualora non sia disdetto da una delle parti con lettera raccomandata A/R da riceversi almeno 6 mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato.
Le Parti concordano inoltre che la contrattazione territoriale avrà decorrenza non anteriore al 1° settembre 2019.
Protocollo Enti Bilaterali
Casse Edili/Edilcasse
Le Parti Sociali firmatarie, nel confermare gli obiettivi del Protocollo sulla Bilateralità del 17 marzo 2015 e quanto previsto nel CCNL del 12 novembre 2014, per le parti non modificate dal presente articolato, ribadiscono la specificità del proprio sistema bilaterale e riaffermano la volontà di dare ad esso maggior impulso anche attraverso il rafforzamento delle primarie attività che le Casse Edili/Edilcasse devono assolvere a favore di lavoratori ed imprese, in modo compatibile con i propri costi di gestione e con la piena certezza di risultato, anche rispetto ai nuovi compiti affidati dagli accordi contrattuali.
In perfetta coerenza con questa fondamentale premessa, le Casse Edili/Edilcasse sono pertanto tenute a garantire la gestione delle risorse in grado da mettere in positivo equilibrio la sostenibilità dei costi, l’efficacia dei servizi e l’efficienza della propria organizzazione, corrispondendo al contempo le prestazioni stabilite per imprese e lavoratori.
A tal fine, si concorda che il contributo Casse Edili/Edilcasse, è stabilito nella misura del 2,85% della massa salari di ciascuna cassa. A tal fine le Parti Sociali territoriali sono tenute ad intraprendere tutte le azioni necessarie per il rispetto e il raggiungimento di tale parametro, con particolare attenzione agli Enti che necessitano un reale processo di riorganizzazione.
Di tale percentuale e sino alla data di effettiva entrata in vigore del Fondo sanitario nazionale (Sanedil), costituito con l’accordo del 12 marzo 2019, lo 0,25% potrà assorbire quanto destinato dalla contrattazione territoriale e/o da regolamenti/accordi, per le prestazioni socio sanitarie; dall’avvio del Fondo Sanitario Sanedil, le prestazioni socio sanitarie erogate dalle Casse Edili/Edilcasse decadranno e tale percentuale sarà assorbita dal contributo dello 0,60% dovuto al Fondo Sanitario.
Le Parti territoriali disciplineranno la restante aliquota del 2,25%, che comunque decorrerà dal mese di competenza dell’avvio fattuale del fondo sanitario (SANEDIL) e sarà destinata ai costi di gestione (0,75%), alle ulteriori prestazioni a favore degli operai (0,45%) e al rilancio del contratto di settore mediante premialità a favore delle imprese (1,05%) ivi compreso il rimborso malattia infortunio
I tre distinti capitoli, dovranno avere evidenza all’interno dei bilanci delle singole Casse.
La percentuale del contributo destinato al costo di gestione di ogni singola cassa, ricomprenderà le spese individuate nel Protocollo che la commissione indicata ai punto successivo sottoscriverà entro 60 giorni dalla firma del rinnovo del presente CCNL. Sono fatte salve le ulteriori prestazioni ad imprese e lavoratori, ivi compreso il rimborso per malattia e infortunio, nella misura in cui vige specifica contrattazione territoriale che determina aliquote e contribuzioni aggiuntive rispetto alle previsioni del presente accordo. Le Parti Sociali nazionali sottoscritte concordano di costituire una Commissione della bilateralità paritetica, supportata dalla CNCE che, oltre a definire tempi e modalità di attivazione di quanto previsto al 5° capoverso, dovrà esaminare in via preliminare le situazioni critiche già in essere in alcune Casse Edili/Edilcasse, ovvero in quelle che presentano bilanci in perdita negli ultimi due esercizi nonché quelle nelle quali la massa salari necessita di una particolare attenzione ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria in adempimento di dette condizioni.
La Commissione, nell’ipotesi in cui tali Casse non possano assicurare il rispetto del dettato contrattuale, su richiesta del livello territoriale, si riunisce insieme alle parti sociali territoriali, al fine di individuare soluzioni idonee che mirino al raggiungimento dei predetto obiettivo.
Ente Unificato Nazionale Formazione/Sicurezza
Le Parti stabiliscono che al finanziamento delle attività degli enti territoriali per la formazione e la sicurezza si provvederà con un contributo a carico delle imprese fino all’1% degli elementi della retribuzione di cui all’art. 11 del vigente CCNL, da versarsi con le modalità stabilite dal secondo livello di contrattazione.
Con l’obiettivo del perseguimento della razionalizzazione dei costi, unitamente all’efficienza organizzativa, le Parti Sociali nazionali concordano sull’immediata costituzione dell’Ente nazionale Formazione e Sicurezza, che assumerà le funzioni attualmente svolte da Formedil e CNCPT.
Il finanziamento, posto a carico dei rispettivi Organismi paritetici territoriali, anche unificati, è fissato nella misura complessiva dello 0,04% da destinarsi al 50% per la funzione formativa e per il 50% per la funzione sicurezza.
Le Parti sociali ribadiscono altresì la necessità non più procrastinabile che anche sull’intero territorio nazionale si attui l’accorpamento tra Scuola Edile e CPT.
Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo sarà varato lo Statuto tipo dell’Ente unificato.
Le Parti concordano, fin d’ora, di mantenere in rigoroso equilibrio il rapporto tra numero dei dipendenti degli Enti territoriali con la sostenibilità dei relativi bilanci.
A tal fine, le parti stabiliscono che il costo di gestione degli Enti territoriali di formazione e sicurezza, anche unificati, comprensivo del costo del personale amministrativo, non potrà superare il 30% del contributo territorialmente previsto a partire dall’esercizio finanziario decorrente dal 1° ottobre 2019; in tale previsione non rientrano i tecnici addetti alla formazione e sicurezza e gli addetti alla progettazione finanziata.
Laddove sorgessero criticità a livello territoriale sull’applicazione di tale previsione, le parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.
Con l’obiettivo di un efficientamento dei servizi a favore delle imprese e dei lavoratori, gli Enti bilaterali dovranno attrezzarsi al fine di realizzare interventi formativi mirati in via preliminare all’addestramento professionale, nonché all’implementazione delle competenze delle varie professionalità, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche che interessano il settore delle costruzioni, con lo scopo anche di favorire una maggiore condivisione degli obiettivi perseguiti dal sistema.
Ai dipendenti degli enti bilaterali saranno applicate le retribuzioni del CCNL dell’edilizia, ad eccezione di eventuali obblighi derivanti da normative regionali per quanto concerne la formazione.
Le retribuzioni dei dipendenti degli Enti bilaterali, compresi i Direttori, non potranno superare gli importi previsti per i quadri come disciplinati dai CCNL del settore Edile.
Le cariche rivestite all’interno della CNCE, dell’Ente nazionale formazione e sicurezza e degli enti bilaterali territoriali sono esclusivamente a carattere gratuito, in linea con quanto già stabilito all’interno dei rispettivi statuti tipo, a partire dall’approvazione del bilancio 2020/2021 non sarà consentita alcuna forma di compenso laddove previsto dalle prassi in essere, ad eccezione ovviamente dei compensi previsti per il collegio sindacale.
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- Laterizi (industria): accordo di rinnovo del CCNL del 30 settembre 2019
- CCNL Alimentari Industria: rinnovo della parte economica, accordo del 31 luglio 2020
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