Il decreto Direttoriale recante le misure di riduzione contributiva per il settore edile per il 2013 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 277 del 26 agosto 2013 divenendo, in tal modo, ufficiale la conferma, per l’anno 2013, della riduzione contributiva edile nella misura dell’11,50 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile. (ai sensi dell’art. 29, commi 2 e 5 del decreto-legge n. 244/1995, convertito con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, per l’anno 2013).
Si rammenta che la base di calcolo, per la riduzione contributiva edile, deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 e all’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005; la stessa, deve essere, altresì, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.
L’INPS con il messaggio n. 11999/2013 aveva già fornito le indicazioni operative per l’applicazione della riduzione contributiva edile nelle more dall’emanazione del decreto in commento.
Per espressa previsione di legge i datori di lavoro che possono accedere al beneficio contributivo per il settore edilizio sono quelle individuate dai codici Istat dal 45.1 al 45.45.2, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro.
Per avere diritto all’agevolazione i datori di lavoro devono rispettare il contratto collettivo, essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione DURC e non devono aver riportato condanne passate in giudicato, per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
Per poter fruire del beneficio e` necessario inoltrare all’Inps il modulo Rid-Edil (Riduzione Edilizia), disponibile sul sito dell`Inps nelle sezioni `Cassetto previdenziale Aziende`->`Comunicazioni ON-LINE`->`Invio Nuova Comunicazione`.
Si ricorda che per effetto dell’art. 29 della L. 341/1995 come modificata dall’art. 2, comma 3, della L. 266/2002, è stata prevista, fino a tutto il dicembre 2006, una riduzione del premio assicurativo a favore delle imprese del settore edile che fossero in possesso di determinati requisiti, nella misura fissata annualmente con specifico decreto ministeriale. La norma suddetta è stata poi modificata dall’art. 1, comma 51, della L. 247/2007, ripristinando l’agevolazione, che per il 2007 non era stata applicata, e subordinandone l’operatività all’emanazione del decreto di conferma o rideterminazione dello sconto, in relazione a ciascun anno.
Sempre l’art. 29 della L. 341/1995, al comma 5, prevede altresì che, qualora il decreto non sia emanato entro il 31 luglio, decorsi trenta giorni (e, cioè, a decorrere dal 31 agosto) e sino all’adozione del menzionato decreto, si applica (in via provvisoria) la riduzione determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata (con il decreto), ovvero, nel caso di mancata adozione del decreto entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Circolare 28 novembre 2019, n. 145 - Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2019. Indicazioni operative
- INPS - Circolare 29 settembre 2020, n. 110 - Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2020. Indicazioni operative
- Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2021. Indicazioni operative - Articolo 29 del D.L. n. 244/1995 INPS - Circolare 07 dicembre 2021, n. 181
- Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2022 - Articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995,convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni - INPS - Circolare 28 ottobre 2022, n. 123
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