Firmata, il giorno 16/7/2013, tra UNIGEC CONFAPI, UNIMATICA CONFAPI, CONFAPI e SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, l’ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria della comunicazione, dell’informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa. Le parti si erano già incontrate il giorno 2/7/2013 per la stipula dell’ipotesi di accordo relativa alla parte normativa del CCNL in cui è stato disciplinato anche l’apprendistato professionalizzante .
Il rinnovo contrattuale, fatto salvo quanto previsto per i singoli istituti, decorre dall’1/7/2012 con scadenza al 30/6/2015.
Parte economica
Le parti hanno definito per la parte economica un aumento a regime di € 108,00 per il livello C1 settore Cartotecnica e livello 6 per il settore Grafica, da riparametrare per tutti gli altri livelli, divisi in tre tranches come di seguito riportato:
– Euro 33,00 dall’1/9/2013
– Euro 35,00 dall’1/5/2013
– Euro 40,00 dall’13/2015.
Pertanto alle date indicate i minimi retributivi, esclusa l’indennità di contingenza, saranno i seguenti:
Settore Grafico Editoriale, Informatico – Servizi Innovativi
Livello | Minimo 1/9/2013 | Minimo 1/5/2014 | Minimo 1/3/2015 |
Quadro | 1.764,13 | 1.819,77 | 1.883,36 |
1 | 1.757,12 | 1.812,54 | 1.875,87 |
2 | 1.484,47 | 1.531,36 | 1.584,95 |
3 | 1.385,63 | 1.429,38 | 1.479,38 |
4 | 1.296,43 | 1.337,26 | 1.383,93 |
5 | 1.203,55 | 1.241,47 | 1.284,80 |
6 | 1.111,20 | 1.146,20 | 1.186,20 |
7 | 966,04 | 995,88 | 1.029,98 |
8 | 887,71 | 915,75 | 947,80 |
9 | 809,50 | 835,08 | 864,31 |
10 | 710,57 | 733,01 | 758,65 |
Settore Cartaio – Cartotecnico
Livello | Minimo 1/9/2013 | Minimo 1/5/2014 | Minimo 1/3/2015 |
Quadro | 1.725,00 | 1.782,19 | 1.847,55 |
A Super | 1.714,51 | 1.771,47 | 1.836,57 |
A | 1.463,28 | 1.511,78 | 1.567,20 |
B/1 | 1.297,46 | 1.340,46 | 1.389,61 |
B/2 Super | 1.256,08 | 1.297,71 | 1.345,30 |
B/2 | 1.200,66 | 1.240,46 | 1.285,95 |
C/1 Super | 1.111,00 | 1.147,83 | 1.189,92 |
C/1 | 1.055,94 | 1.090,94 | 1.130,94 |
C/2 | 959,58 | 991,38 | 1.027,72 |
C/3 | 891,56 | 921,07 | 954,80 |
D/1 | 835,02 | 862,70 | 894,33 |
D/2 | 765,70 | 791,09 | 820,11 |
E | 690,13 | 713,01 | 739,15 |
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importo – una tantum – di Euro 160,00 a titolo di arretrati retributivi commisurato alla anzianità di servizio nel periodo 1/7/2012 al 31/8/2013 con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore.
Tale importo sarà erogato in due tranche di pari importo alle seguenti scadenze temporali: 80,00 euro unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2013 e 80,00 euro unitamente alla retribuzione del mese di marzo 2014.
Apprendistato Professionalizzante
Ammissibilità
L’assunzione dei nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% e gli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. La norma non si applica alle aziende con meno di 10 dipendenti.
Periodo di prova
La durata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista dal contratto collettivo nazionale vigente per il livello di inquadramento iniziale.
Durante tale periodo ciascuna delle Parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l’obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di lavoro effettivamente prestate.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio l’apprendista sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un numero di giorni pari alla metà della durata della prova.
Inquadramento, retribuzione e durata
Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione.
La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo.
Nel secondo periodo, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello.
Nel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione.
La durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito riportata fatte salve diverse intese fra le Parti contraenti.
La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.
Durata complessiva | Primo periodo | Secondo periodo | Terzo periodo |
36 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
30 mesi | 10 mesi | 10 mesi | 10 mesi |
24 mesi | 8 mesi | 8 mesi | 8 mesi |
Formazione
La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, e potrà essere svolta anche on the job e in affiancamento. Essa sarà integrata, laddove esistente, dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011.
Tutor
Per l’attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente aziendale nominativamente indicato nel PFI, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza asseverata dall’ente blaterale interconfederale ENFEA.
Il servizio inerente le iniziative per lo sviluppo dell’apprendistato – ” Diritto alle prestazioni della bilateralità”, previsto dall’Accordo Interconfederale del 23/7/2012 e dalla relativa Intesa Applicativa del 28/12/2012, è gestito tramite l’ENFEA che è chiamato ad operare per la raccolta dei Piani Formativi Individuali e la validazione degli stessi rispetto alla coerenza con i modelli previsti dal CCNL nonché per la formazione sia dell’apprendista che del tutor aziendale.
Prestazioni della Bilateralità
E.A.R.
Dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi, mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e in caso di lavoratori assunti con contratto part-time, è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta;
Per le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i versamenti, l’elemento aggiuntivo della retribuzione è forfettariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto non va versato.
Contributi
Dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo, saranno avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli Accordi e dei CCNL rinnovati ed in corso di rinnovo i cui contributi rappresentano una quota annua a carico delle aziende come di seguito indicato:
a) “Fondo Sicurezza PMI CONFAPI”
– 18,00 euro annui (1,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale;
– 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con il RLS.
b) “Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI”
– 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell’apprendistato;
– 3,00 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore part-time fino a 20 ore.
c) “Fondo Sostegno al reddito”
– 28,00 euro annui (2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore.
d) “Osservatorio della contrattazione e del lavoro”
– 8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali l’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di II livello;
– 12,00 euro annui (1,00 euro mensile per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale.
Le aziende che applicano il CCNL verseranno, secondo le modalità previste dall’Accordo Interconfederale del 23/7/2012 e dall’Intesa Applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni previste nell’ambito degli enti stessi, i contributi rispettivamente all’OPNC e all’ENFEA tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
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