AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 06 marzo 2019, n. 70
Articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Effetti della trasformazione societaria sul calcolo del c.d. “holding period”
Quesito
La società istante Alfa S.r.l. detiene una partecipazione rappresentativa del 50% del capitale della società straniera Beta, joint venture tra l’imprenditore Tizio e il gruppo Zeta per lo sviluppo di prodotti e soluzioni a base di …
Come emerge da quanto prodotto in sede di documentazione integrativa (prot. …), la partecipazione in Beta è iscritta nel bilancio della società istante tra le immobilizzazioni finanziarie.
La controllata Beta detiene, a sua volta, l’intero capitale sociale delle società Gamma, Delta ed Epsilon.
Negli anni … la società istante è stata interessata, dapprima (in data …) da un’operazione di trasformazione omogenea regressiva, da società a responsabilità limitata a società in nome collettivo con unico socio e, successivamente (in data …), da un’operazione di trasformazione omogenea progressiva, da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata.
Nella documentazione integrativa si riferisce (pagina …) che la trasformazione progressiva in parola è stata effettuata in quanto il signor Tizio – dopo la prima trasformazione regressiva – non era riuscito a ricostituire la pluralità dei soci nei termini di legge e ciò avrebbe comportato lo scioglimento della società ai sensi dell’articolo 2272 del codice civile.
In data …, il signor Tizio ha ceduto l’intera partecipazione nella Alfa S.r.l. a un veicolo societario “riconducibile al gruppo Zeta” (pagina … della documentazione integrativa).
Il nuovo socio unico, nel contesto della riorganizzazione e della razionalizzazione della struttura societaria, intende “accorciare la catena di controllo nel Gruppo Zeta”, ponendo in liquidazione la società istante Alfa S.r.l., previa cessione a sé stesso “a valore di mercato” (pagina … dell’istanza) dell’unico asset, costituito dalla partecipazione in Beta di cui sopra.
In riferimento a tale programmata cessione di partecipazione, l’istante evidenzia che l’articolo 87 del TUIR statuisce l’esclusione (nell’attuale misura del 95 per cento) delle plusvalenze da realizzo di partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti che non residenti, in presenza dei requisiti ivi previsti.
In riferimento al requisito di cui alla lettera a), il dubbio applicativo evidenziato dall’istante attiene all’eventualità che le intercorse operazioni di trasformazione societaria abbiano, o meno, interrotto il c.d. holding period, vale a dire i dodici mesi di ininterrotto possesso della partecipazione richiesti dalla disposizione normativa.
Sul punto, l’istante richiama la prassi dell’Amministrazione finanziaria (circolare n. 36/E del 4 agosto 2004), la quale ha fornito chiarimenti in merito agli effetti derivanti da operazioni straordinarie quali conferimenti, fusioni e scissioni sul calcolo dell’holding period in parola. Diversamente, per quanto riguarda le operazioni di trasformazione societaria, si afferma che non sono state rinvenute indicazioni di prassi.
Tutto ciò premesso, l’istante chiede il parere della scrivente in merito all’eventualità che le operazioni di trasformazione che hanno interessato la Società abbiano o meno interrotto il c.d. holding period di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), con riferimento alla partecipazione del 50% della società Beta.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Ad avviso dell’istante, la trasformazione societaria, essendo, per sua propria natura, un’operazione che avviene in continuità giuridica e fiscale, non comporta alcuna interruzione dell’holding period, di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR.
La trasformazione societaria, disciplinata dall’articolo 170 del TUIR, è un’operazione che: “Non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”; ciò significa che la modifica dello statuto e del regime di responsabilità patrimoniale della società non è, in linea generale (e tralasciando l’ipotesi di trasformazione eterogenea), da annoverare tra gli eventi che determinano il realizzo ai fini impositivi di plusvalenze e minusvalenze latenti.
L’operazione di trasformazione, prosegue l’istante, non comporta infatti l’estinzione di un soggetto e la conseguente creazione di un altro soggetto, ma si configura come una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali che fanno capo a esso. Si tratta in sostanza di una diversa configurazione giuridica dello stesso soggetto, ovvero di un mutamento dell’ordinamento corporativo della società, senza soluzione di continuità da un “tipo” giuridico ad un altro.
L’istante cita in proposito la risoluzione n. 60/E del 16 maggio 2005, ove si precisa che “la trasformazione non comporta una novazione soggettiva neppure nell’ipotesi di passaggio dalla società da un tipo sfornito di personalità giuridica a un tipo personificato”, configurandosi “come una mera vicenda che lascia immutata l’identità dell’ente sociale”.
Alla luce di tali considerazioni, nonché dell’interpretazione dell’articolo 2498 del codice civile resa dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza del 13 luglio 1990 n. 7258), l’istante ritiene che i chiarimenti forniti in relazione a fusioni, scissioni e conferimenti dalla circolare n. 36/E del 2004 sopracitata, debbano a maggior ragione valere anche per le operazioni di trasformazione.
L’istante evidenzia, altresì, come una simile conclusione sarebbe coerente con ulteriori precedenti di prassi, in particolare con la risoluzione n. 345/E del 5 agosto 2008 (relativa alla possibilità di usufruire del regime pex nel caso di cessione di partecipazioni da parte di una “holding del 29” lussemburghese, successivamente al suo trasferimento di sede in Italia) e con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2016 (con riferimento agli effetti della trasformazione agevolata in società semplice sul computo del quinquennio di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR).
Tutto ciò premesso e considerato, l’istante ritiene che le operazioni di trasformazione che hanno interessato Alfa, dapprima da società di capitali (S.r.l.) a società di persone (S.n.c.) e successivamente da società di persone (S.n.c.) a società di capitali (S.r.l.), non hanno interrotto il computo del periodo di possesso (di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR) della partecipazione detenuta nella società di diritto tedesco Beta.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si rappresenta che il presente parere ha esclusivamente per oggetto gli effetti della doppia trasformazione della società istante (dapprima regressiva e successivamente progressiva) sul calcolo dell’holding period di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR, in riferimento alla partecipazione detenuta nella società Beta.
Sempre preliminarmente, si evidenzia che esula dall’analisi della presente istanza di interpello ordinario la corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili, dei valori fiscali indicati in istanza e nei vari allegati prodotti, restando impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria volto alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione fiscale degli stessi.
Ciò premesso, si osserva che la disciplina della participation exemption, contenuta nell’articolo 87 del TUIR, prevede l’esenzione da IRES delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società aventi i seguenti requisiti:
“a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato […];
d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55 […].”
La circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, al paragrafo 2.3.6 (e successivi sotto-paragrafi), ha illustrato i riflessi che le operazioni straordinarie possono avere sulla disciplina della participation exemption con riferimento, in particolare, al riscontro dei requisiti di cui al citato articolo 87 per ottenere l’esenzione delle plusvalenze.
Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera a), oggetto della presente istanza, la circolare de qua ha chiarito che, nell’ambito dei conferimenti effettuati in neutralità ai sensi dell’articolo 176 del TUIR, “il principio della continuità nel possesso del complesso aziendale conferito, esteso ai beni oggetto del conferimento (comprese le partecipazioni), porta a ritenere che il soggetto conferitario verificherà la sussistenza del requisito temporale tenendo conto anche del periodo di detenzione già maturato in capo al conferente”.
Tali considerazioni possono essere estese anche alle operazioni straordinarie di fusione e scissione, in quanto le stesse realizzano un effetto di sostanziale successione tra soggetti, secondo caratterizzazioni di neutralità fiscale. Pertanto, prosegue la circolare, “il soggetto avente causa nell’operazione straordinaria valuterà il periodo di possesso delle partecipazioni tenendo conto del periodo di iscrizione nel bilancio del dante causa”.
Nel caso di specie, l’istante riferisce di aver posto in essere, in data …, un’operazione di trasformazione omogenea regressiva, da società a responsabilità limitata a società in nome collettivo e, successivamente, in data …, un’operazione di trasformazione omogenea progressiva, da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata.
La scrivente, in linea con i citati precedenti interpretativi e fermo restando il carattere di neutralità fiscale delle due operazioni straordinarie di trasformazione effettuate ai sensi dell’articolo 170 del TUIR, ritiene che le stesse non interrompano, ai fini del computo del requisito di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR, il periodo di possesso della partecipazione, il quale sarà computato, in capo al soggetto trasformato, tenendo conto anche del periodo maturato in capo al soggetto trasformando.
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