La Corte di Cassazione sez. tributaria con l’ordinanza n. 23683 del 18 ottobre 2013 intervenendo in materia di condoni fiscali ha affermato che il condono fiscale Iva è ammissibile anche in caso di fatture false. Unico limite è che il contribuente, alla fine dei calcoli riferiti alle varie annualità, sia in debito d’imposta e non in credito.
La Corte di Cassazione ha precisato che, al contrario, “l’applicabilità del condono resta esclusa solo quando, dall’insieme delle suddette operazioni, deriva un credito del contribuente azionabile in pregiudizio dell’amministrazione, dovendo comunque il condono avere come conseguenza un versamento da parte di quest’ultimo, il quale è tenuto, ai sensi del decreto legge n. 429 del 1982, art. 26, a sborsare in ogni caso una parte della maggiore imposta accertata”.
La vicenda ha origine con la notifica dell’avviso di liquidazione per IVA dovuta in ragione della contestata “annotazione di fatture per operazioni inesistenti”, per effetto delle quali si riteneva da parte dell’Ufficio che non fosse efficace la definizione automatica richiesta dal contribuente in applicazione dell’art.26 della legge n.516/1982.
La società, ormai in liquidazione, propone avverso tali atti impositivi ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accolgono le doglianze della ricorrente ed annullano gli avvisi di rettifica. L’Amministrazione Finanziaria propone ricorso contro la sentenza del giudice di primo grado alla Commissione Tributaria Regionale che in riforma della sentenza di primo grado accoglie le motivazioni dell’Agenzia delle Entrate. In particolare i giudici di appello hanno motivato la loro decisione “ritenendo che il condono -pur ammissibile per le pendenze in materia di IVA, anche in ipotesi di contestata fatturazione di operazioni inesistenti- “non è consentito quando si configuri un credito del contribuente, giacché il condono presuppone pur sempre un debito di imposta del contribuente, con conseguente obbligo di versamento a carico di quest’ultimo. Nella specie di causa si era trattato di fatture passive inerenti ad operazioni inesistenti che comportano un maggior credito richiesto a rimborso, sicché non poteva considerarsi applicabile la definizione agevolata.”
La società ricorre per la cassazione della decisione della CTR alla Corte Suprema, basando il ricorso su tre censure.
Gli Ermellini accolgono le doglianze della ricorrente è cassano la sentenza decidendo nel merito annullando gli atti impositivi. I giudici di legittimità, infatti, affermano richiamando l’orientamento consolidato della stessa Corte “in ordine alle condizioni di efficacia della dichiarazione integrativa ex artt. 26 e 28 del richiamato D.L., e alle consequenziali condizioni di ammissibilità del condono fiscale laddove alla presentazione della dichiarazione detta faccia comunque seguito (come è qui pacifico che sia avvenuto) un pagamento d’imposta. In termini, di recente Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7675 del 16/05/2012:”in tema di condono fiscale, la definizione agevolata delle pendenze in materia di Iva prevista dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 28, conv. in L. 7 agosto 1982, n. 516, è ammissibile, in mancanza di limitazioni, anche in caso di fatturazione di operazioni inesistenti, non risultando dalla legge limitazioni al riguardo, ed essendo stata tale fattispecie compresa tra i reati di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 50, (abrogato dalla L. n. 516 cit., art. 13, con decorrenza dal 1 gennaio 1983), la cui inclusione nell’amnistia di cui al D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, era subordinata alla condizione che il contribuente avesse fatto ricorso al condono fiscale”.
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