La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 16988 depositata il 24 giugno 2025, intervenendo in tema di notifica diretta degli atti impositivi e del trattenimento della documentazione oltre i termini di legge, ha riaffermato che “nel caso in cui l’Amministrazione trattenga presso di sé le scritture contabili oltre il termine di legge, la disposizione qui invocata non prevede espressamente alcuna conseguenza negativa in ordine alla validità dell’avviso di accertamento (invocata dal contribuente nel concreto contenuto censorio del motivo) che dovesse essere in seguito notificato al contribuente, né impone all’Ufficio espressi obblighi di standstill, come avviene all’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 secondo il quale “l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”
(…) poiché le cause di invalidità dell’atto in argomento sono oggetto di disciplina positiva, spettando al legislatore individuare le situazioni e i vizi in cui la difformità dell’atto o degli atti da modello ex lege previsto ne causa l’illegittimità, non può infatti ritenersi che ogni deviazione dal modello legale provochi una tale contrarietà a legge da riverberarsi in modo caducatorio sull’atto viziato, travolgendolo;
(…) non tutti gli obblighi posti a carico degli Uffici siano suscettibili, ove violati, di provocare in via automatica la illegittimità degli avvisi di accertamento nei quali vengono a sfociare gli esiti dell’attività di controllo; “
Gli Ermellini hanno ulteriormente precisato che “(tra molte, Sez. 5, Ordinanza n. 6779 del 01/03/2022) in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall’art. 12, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati;
e per vero, il principio di illegittimità derivata non è ignorato nel sistema processuale civile, che dedica ad esso una norma ad hoc: l’art. 159 p.c. in effetti, nel suo primo comma statuendo che ”la nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti”, prevede la nullità di un atto finale qualora sia nullo un atto precedente allo stesso, con il quale sia legato, però, da un rapporto di dipendenza; “
Per i giudici di piazza Cavour “(tra molte, Sez. 5, Ordinanza n. 6779 del 01/03/2022) in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall’art. 12, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati;
e per vero, il principio di illegittimità derivata non è ignorato nel sistema processuale civile, che dedica ad esso una norma ad hoc: l’art. 159 p.c. in effetti, nel suo primo comma statuendo che ”la nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti”, prevede la nullità di un atto finale qualora sia nullo un atto precedente allo stesso, con il quale sia legato, però, da un rapporto di dipendenza;“
Le modifiche introdotte dal d.lgs. 219/2023
I giudici della Suprema Corte hanno anche chiarito che il nuovo articolo 7-quinques dello Statuto del Contribuente trova applicazione dal 18 gennaio 2024 precisando che “va osservato che è inapplicabile, in quanto sopravvenuta e non retroattiva, la nuova disposizione introdotta dal d. lgs. 219 del 2023 (art. 7-quinquies l. n. 212 del 2000) secondo la quale “non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all’articolo 12, comma 5, o in violazione di legge”;
d’altronde, consolidato è il principio che nel processo civile le prove atipiche sono sempre ammissibili, ancorché assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio (Cass., Sez. III, 5 maggio 2020, n. 8459 e ordinanza n. 18901 del 2021); “