AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 224146 del 20 giugno 2023
Effettuazione dei controlli di regolarità amministrativo-contabile sull’operato degli Agenti contabili e sulla gestione dei Direttori Provinciali in merito alle somme introitate ed accertate per i servizi resi dagli Uffici Provinciali – Territorio
Dispone:
1. Principi generali
1.1 Il presente Provvedimento concerne i controlli di regolarità amministrativa e contabile sulle somme introitate ed accertate dagli Uffici Provinciali Territorio dell’Agenzia delle entrate, previsti dall’art. 75 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, nonché dei riscontri amministrativo-contabili di cui al Decreto Ministeriale 8 agosto 1984.
1.2 I controlli previsti al punto precedente sulle predette somme sono riorganizzati e disciplinati ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) e dell’art. 2 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in coerenza con il sistema di controllo interno e di gestione del rischio (SCIGR) ispirato ai principi dell’internal auditing adottato dall’Agenzia delle entrate.
1.3 Resta ferma l’applicazione delle disposizioni vigenti in merito ai controlli previsti per la parifica e il deposito dei conti giudiziali degli Agenti contabili di cui agli artt. 139, comma 2, 140, comma 1 e 145, comma 3 del Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, secondo la specifica disciplina di settore.
2. Effettuazione dei controlli sull’operato degli Agenti contabili presso gli Uffici Provinciali Territorio
2.1 I controlli di regolarità amministrativa e contabile sull’operato degli Agenti contabili, in base alle competenze attribuite dal Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate e dagli atti organizzativi, sono svolti dalle strutture di audit nel rispetto del principio di continuità temporale e devono accertare che le somme introitate dagli Uffici Provinciali Territorio per i servizi catastali e di pubblicità immobiliare siano state assunte in carico, correttamente contabilizzate e debitamente versate alla Tesoreria dello Stato.
2.2 Nell’ambito dei controlli di cui al punto precedente, viene anche verificata la corretta gestione del conto corrente postale intestato all’Ufficio Provinciale Territorio riscontrando la regolarità dei movimenti in entrata ed uscita.
2.3 Le modalità di effettuazione dei controlli, da svolgere con cadenza almeno annuale, sono stabilite con direttiva del Direttore Centrale Audit. Al cambio dell’Agente contabile dovrà comunque essere effettuata una verifica sull’operato dell’Agente contabile uscente.
3. Effettuazione dei controlli sulla gestione dei Direttori Provinciali in relazione alle somme accertate per i servizi Catastali e di Pubblicità Immobiliare resi dagli Uffici Provinciali Territorio
3.1 Alla gestione dei Direttori Provinciali in relazione alle somme accertate per i servizi resi dagli Uffici Provinciali Territorio si applica il sistema di controllo interno e di gestione del rischio (SCIGR) ispirato ai principi dell’internal auditing e basato sul criterio del c.d. control risk self assessment (C.R.S.A.) adottato dall’Agenzia e già in uso per gli altri processi operativi.
3.2 I Direttori Provinciali e i Direttori degli Uffici Provinciali – Territorio di Milano, Torino, Roma e Napoli adottano, con il supporto della Direzione Centrale Audit, un sistema di controllo finalizzato alla valutazione e alla gestione dei rischi che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi assegnati con particolare riferimento alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa riferita alla gestione delle somme accertate per i servizi catastali e di pubblicità immobiliare.
3.3 Le strutture di audit, nell’esercizio delle competenze attribuite dal Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate e dagli atti organizzativi, valutano e verificano periodicamente la completezza, la funzionalità e l’adeguatezza del sistema di controllo interno di cui al punto precedente.
3.4 La periodicità dei controlli è stabilita nell’ambito del piano annuale di audit approvato dal Direttore dell’Agenzia.
4. Riscontri amministrativo contabili presso gli Uffici Provinciali – Territorio
4.1 I riscontri amministrativo-contabili di cui al Decreto Ministeriale 8 agosto 1984 sono eseguiti nell’ambito dei controlli sull’operato degli Agenti contabili e sulla gestione dei Direttori Provinciali previsti dai punti 2 e 3 del presente Provvedimento.
5. Disposizioni finali
5.1 Nel periodo intercorrente tra l’emanazione del presente Provvedimento e l’individuazione delle modalità di esecuzione dei controlli di cui ai precedenti punti 2 e 3, gli stessi continueranno ad essere svolti secondo le modalità attualmente in uso.
Motivazioni
Il presente Provvedimento disciplina i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalle disposizioni sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 e del relativo Regolamento di attuazione recato dal Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827, sull’operato degli Agenti contabili in relazione alle somme riscosse per i servizi catastali e di pubblicità immobiliare, nonché sulla gestione dei Direttori provinciali in relazione alle somme accertate per le attività degli Uffici provinciali Territorio.
Rimangono disciplinate dalla normativa specifica di settore le modalità di effettuazione degli adempimenti relativi alla parifica e al deposito dei conti degli Agenti contabili prevista dagli artt. 139, comma 2, 140, comma 1 e 145, comma 3 del Codice di Giustizia Contabile – Decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 174.
I controlli di regolarità amministrativa e contabile sulle somme introitate ed accertate per i servizi catastali e di pubblicità immobiliare resi dagli Uffici Provinciali – Territorio sono allo stato attuale effettuati dalle strutture di audit dell’Agenzia con le modalità previste per l’esecuzione delle verifiche di cassa e di gestione dal Decreto Ministeriale 7 aprile 1888, recante Istruzioni per la contabilità demaniale.
Propedeutici all’esecuzione delle verifiche di cassa e di gestione sono i riscontri amministrativo-contabili previsti dal Decreto Ministeriale 8 agosto 1984. Questi ultimi, svolti sempre dalle strutture di audit, consistono in una serie di controlli formali, volti ad accertare l’esatta corrispondenza tra i dati risultanti dai documenti contabili dell’Ufficio e quelli annotati sui registri – manuali e informatizzati – di carico e scarico.
In particolare, il citato Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 – “Nuove disposizioni sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità generale dello stato” – all’art. 75 così statuisce: “Presso le casse del Tesoro, gestite direttamente dallo Stato, è istituito uno speciale servizio di controllo. Le funzioni dei controllori e le norme per le ispezioni e verificazioni di cassa sono determinate dai regolamenti, i quali stabiliscono pure le modalità e le norme per il controllo nell’interesse dello Stato, quando il servizio di cassa sia affidato a un istituto bancario. Il servizio di controllo sarà altresì istituito presso qualsiasi altra cassa dello Stato per la quale il ministero competente, di concerto con quello delle finanze, ne riconosca la necessità. Nulla è innovato per quanto concerne gli uffici di riscontro stabiliti con disposizioni speciali.”.
Il Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 – “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” – all’art. 218 prevede che: “Le casse, i magazzini e le relative scritture elementari, tenute da agenti, da magazzinieri, da enti collettivi come consigli di amministrazione, comitati e simili, ed in generale da chiunque sia consegnatario di danaro, valori o materie appartenenti allo Stato, sono verificati da appositi funzionari delle competenti amministrazioni nei tempi stabiliti od in altri straordinari, giusta i regolamenti speciali per i diversi servizi. Di ogni verificazione dev’essere fatto processo verbale sottoscritto dagli intervenuti […]”.
Il Decreto Ministero delle Finanze del 13 giugno 1995, n. 297 – “Regolamento concernente i criteri e le modalità di esecuzione dell’attività ispettiva dei servizi ispettivi centrali e compartimentali del Dipartimento del Territorio” – all’art. 18 (Attività svolte dal servizio ispettivo compartimentale), stabilisce che: “Nell’espletamento delle proprie funzioni di carattere ordinario il servizio ispettivo compartimentale svolge le seguenti attività: a) Verifiche di cassa e gestione, accessi ed ispezioni presso gli uffici periferici del compartimento di pertinenza, nei modi e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge;”.
Le modalità di esecuzione delle verifiche ispettive di cui sopra sono ancora oggi svolte secondo le indicazioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 1888 – Istruzioni per la contabilità demaniale -, dal Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l’esecuzione della legge sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato – e dal Decreto Ministeriale 7 aprile 1947, contenente le Istruzioni per gli Ispettorati Compartimentali delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari.
Il Decreto Ministeriale 8 agosto 1984 – “Modalità di attuazione delle norme per la semplificazione e lo snellimento delle istruzioni concernenti il servizio di ispezione presso gli uffici periferici dell’amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari” – ha istituto il Servizio per il riscontro amministrativo-contabile.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 – “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” – il cui articolo 1 dispone che “Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile) (…)”, l’Agenzia delle entrate ha introdotto un nuovo modello di controllo interno e di gestione del rischio (SCIGR) ispirato ai principi dell’internal auditing e basato sul criterio del c.d. control risk self assessment (C.R.S.A.).
Tale modello di controllo prevede che la Direzione Centrale Audit dell’Agenzia supporti i responsabili nella auto-valutazione e gestione dei rischi del processo attraverso la definizione di un sistema di controllo basato su due livelli: il primo costituito dai controlli eseguiti dalle strutture produttive (c.d. controlli di linea), il secondo rappresentato dai controlli effettuati da unità diverse da quelle produttive per verificare la corretta esecuzione delle attività dell’Ufficio e, quindi, dei controlli di primo livello. Le strutture di audit, centrali e periferiche, attuano, nell’ambito dei poteri attribuiti dal Regolamento di amministrazione e da ultimo con gli Atti organizzativi n. 186053 del 07/08/2018 e n. 394064 del 31/12/2020, un terzo livello di controllo (audit interno), finalizzato alla valutazione e verifica periodica della completezza, della funzionalità e dell’adeguatezza del sistema di controllo interno.
Infine, va richiamata la disciplina dettata dal decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123 – “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” – il cui art. 2, comma 1, statuisce che “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ha per oggetto gli atti aventi riflessi finanziari sui bilanci dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici.”. In tale categoria di atti rientrano tutti quelli oggetto delle verifiche di cassa e di gestione e dei riscontri amministrativo-contabili.
Allo stato attuale, tuttavia, le modalità di esecuzione delle verifiche di cassa e di gestione e dei riscontri amministrativo-contabili relativi alle attività degli Uffici Provinciali Territorio, anche dopo l’unificazione dell’Agenzia del Territorio con l’Agenzia delle entrate, non sono state allineate al nuovo modello di controllo interno basato sul criterio C.R.S.A. da quest’ultima adottato e continuano ad essere svolte dalle strutture di audit secondo il rigido schema delineato dagli ormai risalenti decreti ministeriali già sopra menzionati.
Le modifiche normative introdotte in materia di riscossione dal decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, che hanno eliminato anche per i servizi catastali e di pubblicità immobiliare resi dagli Uffici Provinciali – Territorio la possibilità di effettuare i pagamenti in contanti e hanno introdotto, seppur in maniera progressiva, l’utilizzo del modello unificato di versamento F24, nonché altre modalità di pagamento elettronico, per la riscossione dei relativi tributi, hanno determinato il venir meno dei rischi connessi al maneggio di denaro contante e hanno reso superflui e ridondanti i controlli tutt’ora in essere. Inoltre, una serie di controlli vengono svolti in automatico da parte dei sistemi operativi grazie alla meccanizzazione delle procedure di erogazione dei servizi e di riscossione dei tributi afferenti.
Le innovazioni testé richiamate insieme all’evoluzione della disciplina dei controlli interni, ispirata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità degli stessi, determinano la necessità di procedere ad una revisione delle modalità di esecuzione dei controlli ispettivi sull’operato degli Agenti contabili e dei Direttori Provinciali in relazione alle somme in esame, superando le istruzioni recate dai decreti ministeriali del 7 aprile 1888, del 7 aprile 1947 e dell’8 agosto 1984 nonché le disposizioni ad essi collegate, i Manuali operativi adottati nonché le istruzioni interne diramate, per collocare i predetti controlli nell’ambito del modello di audit adottato dall’Agenzia delle entrate in linea con la disciplina delineata dal decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 286 anche nell’ottica di un più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse disponibili.
Il Comitato di Gestione, nella seduta del 29/05/2023 (delibera prot. n. 19 del 31.05.2023), ha espresso parere favorevole sul presente Provvedimento sottoposto alle sue valutazioni ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) dello Statuto dell’Agenzia delle entrate.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71 comma 3, lettera a); e articolo 73, comma 4);
– Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
– Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento:
– Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 – Nuove disposizioni sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
– Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 – Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
– Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 – Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
– Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 – Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;
– Decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 – Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472;
– Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;
– Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
– Decreto del Ministro delle Finanze 13 giugno 1995, n. 297 – Regolamento concernente i criteri e le modalità di esecuzione dell’attività ispettiva dei servizi ispettivi centrali e compartimentali del Dipartimento del Territorio;
– Decreto Interministeriale del 16 dicembre 1998 – Ministero delle Finanze – Determinazione delle modalità di versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio e di approvazione delle convenzioni con gli intermediari bancari.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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