bilancio efficacia probatoria, cassazione sentenza n. 15394 del 2013,La Corte di Cassazione sez. civile con la sentenza n. 15394 del 09 giugno 2013 ha chiarito quali sono i limiti dell’efficacia probatoria  del bilancio della cooperativa per i crediti verso i soci.

Infatti secondo gli Ermellini “il bilancio di una società approvato dalla assemblea, stante l’efficacia vincolante che – a norma dell’art. 2377 comma 1 cod.civ. – la relativa delibera riveste nei confronti di tutti i soci (anche assenti o dissenzienti, in mancanza di impugnazione), costituisce, in deroga al disposto dell’art. 2709 cod.civ., piena prova dei crediti della società (nei confronti dei soci stessi) che risultino chiaramente indicati nel bilancio approvato (cfr. Sez. 1 n. 22475/06; n. 21831/05/ Sez. L n. 8938/1997). Ma tale efficacia vincolante, e quindi probatoria, dei bilanci approvati può ravvisarsi, per l’appunto, solo in relazione ai crediti che ivi risultino chiaramente indicati.”

La vicenda nasce dal ricorso della Cooperativa sportiva M. s.c.r.l., con cui ingiungeva ad A. S., socio della stessa che aveva svolto le funzioni di Presidente sino alla nomina del successore, deliberata nella riunione assembleare del 24 aprile 1988, il pagamento della somma di lire 9.785.075 in forza di bilancio consuntivo dell’esercizio 1990 e del relativo stato di riparto approvato dall’assemblea. Proponeva opposizione avverso il decreto lo S., deducendo di avere impugnato la delibera approvativa del bilancio e contestando comunque nel merito la pretesa. La cooperativa, costituitasi, resisteva all’opposizione, precisando che la somma di lire 3.239.000 corrispondeva al valore di una enciclopedia IPSOA indebitamente trattenuta dallo S. dopo la cessazione dalle funzioni di presidente, mentre lire 4-000.000 erano dovute per indebito incasso del compenso per lo svolgimento di tali funzioni da gennaio ad aprile 1988.