L’interpretazione qualificata del diritto UE operato dalla Corte di Giustizia UE va attribuito efficacia ultra partes. Infatti tale efficacia vincolante, non statuita espressamente, trae fondamento dall’articolo art. 99 del regolamento di procedura della Corte di giustizia (RP CG) e delle indicazioni fornite dalle sentenze Da Costa e soprattutto Cilfit. In particolare nelle suddette sentenze la Corte di Giustizia UE ha statuito che l’art. 177, 3° comma del Trattato obblighi senza alcuna restrizione i giudici nazionali di ultima istanza a sottoporre alla Corte qualsiasi questione interpretativa dinanzi ad essi sollevata, l’autorità dell’interpretazione data dalla Corte può tuttavia far venir meno la causa di tale obbligo e privarlo quindi del suo contenuto; ciò avviene in ¡specie qualora la questione sollevata sia sostanzialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale ovvero qualora il punto di diritto di cui trattasi sia stato risolto dalla costante giurisprudenza della Corte, indipendentemente dalla natura dei procedimenti da cui essa ha tratto origine, anche in mancanza di stretta identità delle questioni controverse. Resta comunque inteso che, in tutte queste ipotesi, i giudici nazionali, compresi quelli di cui all’art. 177, 3° comma restano del tutto liberi di adire la Corte qualora lo ritengano opportuno.

Inoltre con la sentenza Costa del 1964 la Corte di Giustizia UE definitivamente statuisce la supremazia del diritto comunitario sulla legislazione nazionale fondandola sulla specificità dell’ordinamento giuridico comunitario, destinato a ricevere un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

La Corte unionale, nella sentenza Costa, ha evidenziato che, “a differenza dei comuni trattati internazionali”, il Trattato CEE aveva istituito “un proprio ordinamento giuridico, integrato nell’ordinamento giuridico degli Stati membri”, “che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare”. Infatti, gli Stati membri, istituendo la Comunità, avevano “limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani” e creato “un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi.”

I giudici UE, con la sentenza Costa, hanno osservato che tale “integrazione nel diritto di ciascuno Stato membro di norme che promanano da fonti comunitarie, e più in generale, lo spirito e i termini del Trattato” avevano “per corollario l’impossibilità per gli Stati di far prevalere, contro un ordinamento giuridico da essi accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore, il quale pertanto non potrà essere opponibile al l’ordine comune”.

Pertanto per la Corte Ue il “trasferimento, effettuato dagli Stati a favore dell’ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del Trattato” implicava “una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile col sistema della Comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia.” 

Anche la Corte Costituzionale Italiana ha affermato che il valore delle sentenze della Corte UE è cogente, vincolante nell’applicare il diritto dell’Unione così come interpretato dalla Corte di giustizia, si esprime in termini di «efficacia diretta» o di «immediata operatività». La Corte Costituzionale con la sentenza n. 284 del 2007 ha affermato che “… Le statuizioni della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno, al pari delle norme dell’Unione direttamente applicabili cui ineriscono, operatività immediata negli ordinamenti interni

[…]

Le sentenze della Corte di giustizia vincolano il giudice nazionale all’interpretazione da essa fornita, sia in sede di rinvio pregiudiziale, che in sede di procedura d’infrazione …”

L’articolo 91 del del regolamento di procedura della Corte di giustizia (RP CG) prevede che le sentenze e le ordinanze della Corte UE abbiano efficacia vincolante, rispettivamente dal in cui è pronunciata, per la sentenza, e dal giorno della notifica, per l’ordinanza.

Inoltre si ritiene che la pronuncia della Corte esplichi i propri effetti retroattivamente (ex tunc), ovvero dal momento di entrata in vigore delle norme oggetto di interpretazione.

La Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto alle pronunce della Corte UE “valore normativo” (Cass. 30 dicembre 2003, n. 19842) ed efficacia retroattiva e valore erga omnes: poiché alla Corte UE è affidato il compito di fornire una interpretazione autentica del diritto dell’Unione.

Il Supremo consesso ha ormai costantemente affermato che “… Le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). (Cassazione ordinanza n. 34743 del 2023; ordinanza n. 33713 del 4 dicembre 2023) …” (Cassazione ordinanza n. 2674 del 2024; Cass. sentenza n. 11760 del 2024; Cass. sentenza n. 14089 del 2024 )

Sul tema si segnala anche la Cass. civ. Sez. III, (ud. 10-02-2005) 02-03-2005, n. 4466 la quale ha affermato che “Poichè ai sensi dell’art. 164 del Trattato spetta alla Corte di giustizia assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del medesimo trattato, se ne deve dedurre che qualsiasi sentenza che applica e/o interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa del diritto comunitario, nel senso che la Corte di Giustizia, come interprete qualificato di questo diritto, ne precisa autoritariamente il significato con le proprie sentenze e, per tal via, ne determina, in definitiva, l’ampiezza e il contenuto delle possibilità applicative.
Ed in precedenza era stato affermato che “esigenze fondamentali di eguaglianza e di certezza giuridica postulano che le norme comunitarie – non qualificabili come fonte di diritto internazionale, nè di diritto straniero, nè di diritto interno dei singoli Stati – debbano avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli Stati membri, senza la necessità di leggi di recezione e adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della Comunità, si da entrare ovunque contemporaneamente in vigore e conseguire applicazione uguale ed uniforme nei confronti di tutti i destinatari” (v. Corte Cost. n. 183/73 richiamata da Corte Cost. n. 170/84).
E’ alla stregua dei principi appena ricordati che si attribuisce alle sentenze della Corte di Giustizia il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità. Tale efficacia va riconosciuta a tutte le sentenze della Corte di Giustizia, sia pregiudiziali ai sensi dell’art. 177 del Trattato (Corte Cost. n. 113/85), sia che siano emesse in sede contenziosa ai sensi dell’art. 169 dello stesso Trattato (Corte Cost. n. 389/89, come la precedente richiamate da Corte Cost. n. 168/91).
La declaratoria dell’inadempimento, da parte di uno Stato membro, degli obblighi comunitari ad esso imposti implica, sia per le autorità giudiziarie sia per quelle amministrative del medesimo Stato membro, il divieto assoluto di applicare il regime legale interno dichiarato incompatibile con la disciplina comunitaria (Corte di Giustizia delle Comunità Europee 19 gennaio 1993 causa C-101/91). …”
 
Inoltre la Corte Costituzionale ha statuito, con la Sentenza  23-04-1985, n. 113, che: La conclusione ora enunciata discende dalla sistemazione che la sentenza n. 170 del 1984 ha dato ai rapporti tra diritto comunitario e legge nazionale. La normativa comunitaria – si è detto in quella pronunzia – entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato; e ciò tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell’immediata applicabilità. Questo principio, si è visto sopra, vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti, come nella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia(principio confermato dalla Sentenza Corte cost., 11-07-1989, n. 389, Corte cost., Ord., (ud. 07-03-1990) 16-03-1990, n. 132, Corte cost., 18-04-1991, n. 168, Corte cost., 16-06-1993, n. 285, da Corte cost., Ord., 14-03-2003, n. 62, Corte cost., Ord., (ud. 11-06-1999) 23-06-1999, n. 255)
 
La Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 255 del 1999 ha affermato che se i principi enunciati nelle decisioni della Corte di Giustizia UE si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale.
 
Il Supremo consesso con l’ordinanza n. 2674 del 2024 ricorda che “… Nell’applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell’Unione nell’intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all’art. 288, comma 3, TFUE. L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 M. p. 8, CGUE 14/7/1994 causa C-91/92 F.D. p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von C. p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 C. p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso. …”
 
Anche la giustizia amministrativa ha condiviso quanto statuito dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Suprema. Infatti il Consiglio di Stato Sez. IV, Sent., (ud. 04-02-2014) 04-03-2014, n. 1020 ha precisato che “… E’ ben noto al Collegio, che lo condivide, il consolidato principio secondo il quale “l’interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell’ambito della Comunità (ex aliis Cass. civ. Sez. V, 11-12-2012, n. 22577) dal che si è fatto conseguire che (Cass. civ. Sez. lavoro, 21-12-2009, n. 26897)”il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell’ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell’ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell’ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell’esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con L. 14 ottobre 1957, n. 1203. “.