In tema di obbligo d comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni intracomunitarie a mezzo dei modelli INTRASTAT il provvedimento del 25 settembre 2017 del direttore dell’Agenzia delle Entrate ha introdotto una serie di semplificazioni, mentre nulla è cambiato con l’introduzione dell’obbligo generalizzato della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 e dell’esterometro.
I modelli Intra vanno presentati dai soggetti passivi IVA che eseguono operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato appartenente all’Unione Europea oppure procedono all’acquisto di beni e servizi presso soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato UE.
L’invio dei modelli va presentato esclusivamente per via telematica e la periodicità varia in base al superamento di determinate soglie. 

Modelli INTRA e relativi limiti

tabella riepilogativa

ModelloMotivoTipologiaObbligo presentazione a fini fiscaliObbligo presentazione a fini statistici
MODELLI INTRA-2 bisacquisto beni intracomunitarimensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l’importo è stato pari o superiore a 200.000 euronosi
trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti l’importo è stato inferiore a 200.000 euronono
MODELLI INTRA-2 quaterservizi intracomunitari ricevuti mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l’importo è stato pari o superiore a 100.000 euronosi
trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti l’importo è stato inferiore a 100.000nono
MODELLI INTRA-1biscessioni intracomunitarie di benimensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l’importo è stato pari o superiore a 50.000sino
trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti l’importo è stato inferiore 50.000sino
MODELLI INTRA-1 quaterservizi intracomunitari resimensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l’importo è stato pari o superiore a 50.000sisi
trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti l’importo è stato inferiore 50.000sisi

Per i soggetti che superano i limiti previsti in tabella i modelli vanno presentati con periodicità mensile con scadenza entro il 25 del mese successivo al mese di riferimento.

In base alla Determina 18558 del 20 febbraio 2018 “ai fini del calcolo della periodicità di presentazione dei Modelli INTRA, la Determinazione prot. n. 194409 del 25 settembre 2017 ha già chiarito che il nuovo sistema introdotto dalle modifiche normative intervenute in materia richiede, in ordine al superamento della soglia, una verifica effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Il medesimo provvedimento stabilisce che le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente e che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.”

Come accennato in precedenza con il provvedimento del 25 settembre 2017 l’Agenzia delle Entrate ha semplificato gli obblighi sia con la riduzione delle informazioni fiscali e statistiche e sia la duplicazione delle comunicazioni a carico dei contribuenti.

Inoltre con vari provvedimenti normativi sono stati introdotte le seguenti

eliminato l’obbligo di inviare i modelli Intra trimestrali per gli acquisti di beni e servizi;

mentre per i modelli intra mensili per acquisti di beni e servizi gli stessi hanno una valenza esclusivamente statistica;

Aumento dei limiti che determina l’obbligo Intrastat:
  • da 50mila a 200mila euro trimestrali: per gli acquisti di beni;
  • da 50mila a 100mila euro trimestrali: per gli acquisti di servizi.

Per le operazioni ci cessione di beni e servizi la soglia per l’obbligo fiscale dei modelli INTRA rimane a 50.000,00 euro mentre quella per la compilazione opzionale dei dati statistici è stabilita in 100.000,00 euro per le operazioni trimestrali.

Tabella per il riepilogo delle principali modifiche

Intrastat 2019Tipo di operazionevecchie regolenuove regole
Intra trimestraliAcquisti: Beni e Serviziobbligo fino a 50.000 euroABOLITO
INTRA 2bis mensli Acquisti: Beniobbligo se superiori a 50.000 euro nel trimestre.OBBLIGO per le operazioni superiori a 200 mila euro nel trimestre,valenza ai soli fini statistici.
INTRA 2quarter mensili Acquisti: Serviziobbligo se superiori a 50.000 euro nel trimestre.OBBLIGO per le operazioni superiori a 100 mila euro nel trimestre, valenza ai soli fini statistici.
INTRA 1bis mensili Cessioni: Benifino a 50.000 euro: periodicità trimestrale; oltre 50.000 euro: periodicità mensile.NULLA CAMBIA: compilazione dati statistici opzionali se le operazioni non superano i 100 mila euro nel trimestre.
INTRA 1quarter mensili Cessioni: Servizifino a 50.000 euro: periodicità trimestrale; oltre 50.000 euro: periodicità mensile.NULLA CAMBIA

Requisiti oggettivi e soggettivi

Con la circolare n. 36/E del 2010 l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti in tema di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

Il documento sopra indicato definisce le operazioni intracomunitarie come tutti gli scambi intercorsi tra soggetti intracomunitari che rispettano determinati requisiti soggettivi ed oggettivi quali:

  • Partita Iva Comunitaria attiva al momento dell’operazione: è un Requisito Soggettivo indispensabile per l’operatore che intende mettere in atto scambi di natura commerciale in termini di cessioni e acquisti di beni e servizi con gli altri soggetti residenti in altri Paesi intracomunitari.
  • Transazione: quando per ogni scambio sia in termini di cessione che acquisto di beni e servizi è previsto un costo, requisito oggettivo, pertanto, non si tratta di cessione gratuita ma in base ad un pagamento della merce.
  • Beni: quando i beni acquistati o venduti vengono trasportati o spediti da un Paese all’altro della Comunità, requisito territoriale beni.
  • Servizi: si considerano effettuati nello Stato quando sono resi a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, requisito territoriale servizi.
  • Acquisto intracomunitario: l’operazione è soggetta ad IVA nello Stato di destinazione del bene, chi compra riceve la fattura senza addebito dell’IVA e liquida l’imposta, con l’aliquota vigente, contabilizzandola sia nel registro acquisti che in quello vendite (art. 38 Legge 427/93).
  • Cessione intracomunitaria: l’operazione non è soggetta ad IVA nello Stato di origine del bene, il venditore del bene emette la fattura senza addebito di IVA (art. 41 Legge 427/93).
  • Intrastat Operazioni intracomunitarie Servizi Sono operazioni intracomunitarie di Servizi quando lo scambio riguarda il ricevimento e il reso che avviene nei paesi membri della Comunità Europea.
  • Servizio intracomunitario ricevuto: l’operazione è soggetta ad IVA nello Stato del soggetto che acquista il servizio, pertanto, questi riceve la fattura senza addebito dell’IVA e liquida l’imposta, con l’aliquota vigente, contabilizzandola sia nel registro acquisti che in quello vendite (art. 7 ter DPR 633/72).
  • Servizio intracomunitario reso: l’operazione non è soggetta ad IVA nello Stato del soggetto che vende bensì nello Stato di chi acquista, in tal caso, il venditore emette la fattura senza addebito di IVA (artt. 7 ter, 7 sexsties, septies DPR 633/72).

Modello Intrastat beni esclusi

Le cessioni di beni escluse dall’obbligo Intrastat sono:

  • Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori;
  • Oro detto monetario;
  • Soccorso d’urgenza in regioni sinistrate;
  • Merci che beneficiano dell’immunità diplomatica, consolare o simile;
  • Merci destinate a un uso temporaneo, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) non è prevista né effettuata alcuna lavorazione; b) da durata prevista dell’uso temporaneo non è superiore a 24 mesi; c) la spedizione o l’arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell’IVA.
  • Beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD- ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonché beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario. Purché non siano oggetto di una transazione commerciale: a) materiale pubblicitario e b) campioni commerciali.

  • Beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L’obiettivo dell’operazione e’ semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.
  • Merci spedite alle forze armate nazionali stanziate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano.
  • Mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all’arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio.
  • Vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all’IVA a cittadini privati di altri Stati membri.

Operazioni con paesi esclusi – Modello Intrastat

La compilazione del modello Intrastat è obbligatoria per le operazioni commerciali intrattenute con Paesi comunitari con esclusione dei seguenti territori:

  • Livigno, Campione d’Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano;
  • GRECIA;
  • Monte Athos;
  • FRANCIA;
  • Dipartimenti d’oltremare;
  • GERMANIA;
  • Isola di Helgoland e territorio di Büsingen;
  • SPAGNA;
  • Ceuta, Melilla e Isole Canarie;
  • FINLANDIA;
  • Isole Åland;
  • REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA;
  • Isole Anglo-Normanne.

Modello Intrastat rettificativo correzione dati:

Modalità di rettifica – 1 Beni: compilando su due righe di sezione 2, la prima, con segno “-”, annulla l’operazione da rettificare, la seconda, con segno “+”, reca i dati corretti, si possono correggere i seguenti dati:

  • partita iva partner;
  • nomenclatura combinata;
  • natura della transazione.

Correttivo – 2  Beni: In caso di rettifica dei seguenti dati è sufficiente indicare in una sola riga di sezione 2 le variazioni in aumento o in diminuzione.

  • dell’ammontare delle operazioni;
  • dell’ammontare in valuta;
  • del valore statistico.

Rettificativo – 3  Beni: Al contribuente è consentito operare una “rettifica globale” delle variazioni, in aumento o in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, anche compresi in più anni solari, relativi agli acquisti o alle cessioni, a condizione che le operazioni di riferimento:

  • siano state effettuate con lo stesso cliente o fornitore;
  • abbiano avuto ad oggetto una sola tipologia di merce;
  • avessero la stessa natura.

Software Intrastat 2019 Agenzia delle Dogane – Entrate:

L’Agenzia delle Dogane al fine di consentire ai contribuente di poter adempiere all’obbligo dell’invio dei modelli INTRAST mette a disposizione, a titolo gratuito, il Programma Intr@Web.

Con il predetto software il contribuente può compilare i moduli, effettuare il controllo formale degli elenchi su file generati con altri programmi, di inviare per via telematica gli elenchi.

Per maggiori informazioni su come accedere al servizio telematico doganale consultare la sessione del sito Servizio Telematico Doganale – E.D.I. .

Sanzioni per omesso tardivo o incompleto ed errato adempimento INTRA

La normativa attuale contempla due tipi di Violazioni:

  • Violazione relativa ai dati fiscali: L’ufficio una volta riscontrata la violazione invita, tramite apposita comunicazione, l’operatore a regolarizzare entro un termine la sua posizione, se avviene la regolarizzazione entro il termine la sanzione non è dovuta nel caso di dati inesatti/mancanti o è ridotta della metà nel caso di omissione della presentazione.
  • Violazioni relative ai dati statistici: L’ufficio riscontrata la violazione invita l’operatore a regolarizzare entro un termine. Se l’operatore regolarizza entro il termine la sanzione viene ridotta.

Le sanzioni relative a violazioni di natura fiscale sono riferite ad:

  • Intrastat omesso;
  • Intrastat incompleto, inesatto o irregolare,

Alle suddette violazioni si applica una sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascuno elenco.

La sanzione può essere ridotta del 50% nel caso in cui il contribuente provveda a presentare gli elenchi intrastat entro 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo.

Non si fa luogo all’applicazioni di sanzioni per le correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti qualora si provveda alla correzione o integrazione spontaneamente o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.

Intrastat 2019 sanzioni:importo
intrastat omessoda 500 a 1000 euro per ciascun elenco
Intrastat tardivo presentato entro 30 giorni

dalla richiesta dell’ufficio

nessuna sanzione
Intrastat incompleto, inesatto o irregolareda 500 a 1000 euro per ogni elenco
Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o

regolarizzazione tramite ravvedimento

 nessuna sanzione
Regolarizzazione degli errori od omissioni

dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione

100 euro (1/5 del minimo)

Sanzioni Intrastat per violazioni di natura statistica

Per le violazioni di natura statistica degli elenchi Intra, si fa riferimento alle disposizioni contenute negli

Il relativo sistema sanzionatorio per le violazioni di natura statistica sono contemplate dagli articoli 7 e 11 del D.Lgs. 322/1989 e dal D.Lgs. 175/2014. La predetta norma prevede l’applicazione delle sanzioni alle sole imprese che, incluse nello specifico elenco pubblicato dall’Istat, realizzano scambi commerciali con i paesi Ue con volumi mensili pari o superiori ad € 750.000 (D.P.R. 19 luglio 2013).

L’importo delle sanzioni sono:

  • da 206 a € 2.065 per le persone fisiche;
  • da 516 a 5.164 euro per enti e società.

Tali sanzioni, possono essere applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto.

Ravvedimento operoso

Alle sanzioni in tema di violazioni degli obblighi sui modelli INTRA è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.

Il contribuente per rimediare all’omessa presentazione degli elenchi INTRA può quindi avvalersi del Ravvedimento Operoso  ed evitare così la sanzione per mancata presentazione del modello che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di € 1.000 per ciascun elenco.

Intrastat 2019 sanzioni ridotte con il ravvedimento:

  • entro i 90 giorni dalla scadenza: la sanzione è pari a 1/9 del minimo, per cui pari a 55,56 euro;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2019, per cui entro il 30 aprile 2019, se la violazione è stata commessa nel 2019: sanzione pari a 62,50 euro;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2020: sanzione pari a 71,42 euro;
  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione 2019: la sanzione è pari a 83,33 euro.

Pertanto al fine di perfezionare l’applicazione del ravvedimento operoso per l’omesso o ritardo o infedele del modello INTRASTAT oltre alla presentazione del modello anche al pagamento delle sanzioni a mezzo del modello F24 e del Codice tributo 8911.

 Abolizione Intrastat San Marino

L’articolo 7-quater, comma 21, del D.L. 193/2016, ha abrogato, con effetto dal 01/01/2017, l’obbligo di presentazione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa le operazioni di acquisto (senza Iva) effettuati presso operatori sammarinesi.