INPS – Messaggio n. 1629 del 26 aprile 2024
Articolo 1, comma 179, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) – Elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all’80% per il solo anno 2024 – Chiarimenti in merito alla gestione degli arretrati
Con la circolare n. 57 del 18 aprile 2024 sono state fornite indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito della modifica all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, apportata dall’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024).
Con il presente messaggio si comunica che è stata ampliata la possibilità, per i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), di poter conguagliare la prestazione con integrazione all’80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024, valorizzando il codice “L330” con indicazione 04.2024 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif> con la contestuale restituzione utilizzando il codice “M047”.
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- Elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino - INPS - Circolare 16 maggio 2023, n. 45
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