La Cassazione con la sentenza n. 16001 dell’8 aprile 2013 è intervenuta nella vicenda relativa ad un caso di Esterovestizione ed elusione. La società avente sede legale all’estero è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia quando svolge nel nostro Paese la maggior parte delle sue attività. Il mancato rispetto di tale obbligo, l’amministratore che ne abbia la rappresentanza legale risponde del reato di omessa dichiarazione di cui all’articolo 5 del Dlgs 74/2000.
Il fatto
Si contesta il reato di omessa dichiarazione (articolo 5 del Dlgs 74/2000) all’amministratore di una società di noleggio autoveicoli a lungo termine, con sede in Germania. In quanto l’amministratore, non aveva presentato, pur essendovi obbligato, le dichiarazioni Iva relative alla società, con un’imposta evasa, per ciascuna annualità, superiore alla soglia di punibilità prevista dalla legge. Il giudice per le indagini preliminari aveva, dunque, emesso nei suoi confronti un decreto di sequestro preventivo per equivalente, confermato dal tribunale del riesame con un’ordinanza successivamente impugnata dinanzi alla Corte di cassazione. Per i giudici del riesame, la società era obbligata a presentare le dichiarazioni fiscali in Italia in quanto, pur avendo formalmente sede legale in Germania, aveva il proprio centro operativo e decisionale nel nostro Paese, dove svolgeva quasi totalmente l’attività di noleggio auto.
Il ricorso
L’ordinanza dei giudici del riesame veniva impugnata dinanzi alla Corte di cassazione dall’amministratore della società che lamentava, in particolare, la violazione e l’errata applicazione degli articoli 5 del Dlgs 74/2000 e 73 del Tuir in relazione all’articolo 4 della convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, all’articolo 7, comma 3, del Dpr 633/1972 e all’articolo 9 della VI direttiva Cee 77/388.
Per il ricorrente, l’accusa non aveva attribuito il giusto valore agli elementi che attestavano il radicamento tedesco della società, avendo la stessa non solo sede in Germania, ma ivi anche il proprio amministratore delegato fino al 2010.
Inoltre, non si era tenuto conto delle pronunce della Corte di giustizia in ordine alla distinzione tra attività di amministrazione, che nella specie si svolgeva in Germania, e attività di commercializzazione dei servizi offerti al mercato; attività, quest’ultima, irrilevante al fine di ritenere la esterovestizione della società operante in Italia.
La pronuncia
Con la sentenza 16001/2013, la Cassazione ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte suprema ha richiamato innanzitutto la norma contenuta nell’articolo 73, comma 3, del Tuir, secondo cui: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”.
E ha ricordato che, in applicazione di tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di una società con residenza fiscale all’estero, la cui omissione integra il reato previsto dall’articolo 5 del Dlgs 74/2000, sussiste se la stessa ha stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgono in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei servizi (Cassazione, sezione 3, sentenza 7080/2012; sezione 3, sentenza 29724/2010).
Ebbene, per la Corte di cassazione, l’ordinanza impugnata ha puntualmente applicato l’enunciato principio di diritto e la norma di riferimento, avendo posto a fondamento del giudizio espresso in ordine alla esterovestizione di società di fatto operante in Italia l’indicazione di una serie di elementi, univocamente dimostrativi del fatto che la società aveva la sede gestionale e l’oggetto principale della sua attività nel territorio italiano, dove aveva anche eletto il proprio domicilio fiscale.
In particolare, era stato accertato chiaramente che in Italia:
- erano stati accesi i rapporti di conto corrente intestati alla società, su cui affluivano i finanziamenti bancari necessari per l’acquisto delle auto
- si realizzava il fatturato maggiore per i servizi resi dall’impresa
- venivano stipulati i contratti ed era ubicato il centro direzionale dell’attività.
Inutile anche il tentativo del ricorrente di avvalersi del meccanismo fiscale del reverse charge, per cui, anche se si fosse trattato di vendite da parte della società tedesca a soggetti italiani, l’operazione avrebbe sì scontato l’imposta in Italia, ma a carico dell’acquirente e non del venditore. Pertanto, le somme, il cui mancato versamento è stato contestato cumulativamente nei confronti del noleggiatore/presunto venditore, dovevano più correttamente essere frazionate sui singoli clienti, non verificandosi di conseguenza il superamento delle soglie di punibilità previste dall’articolo 5 del Dlgs 74/2000.
Al riguardo, la Corte di cassazione ha chiarito che il meccanismo del reverse charge, di cui all’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972, trova applicazione con riferimento a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti, sicché l’assunto giuridico si fonda su un postulato di fatto che risulta sempre in contrasto con l’accertamento di merito contenuto
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