elusione fiscale e reato penale tributarioLa Cassazione con la sentenza n. 16001 dell’8 aprile 2013 è intervenuta nella vicenda relativa ad un caso di Esterovestizione ed elusione. La società avente sede legale all’estero è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia quando svolge nel nostro Paese la maggior parte delle sue attività. Il mancato rispetto di tale obbligo, l’amministratore che ne abbia la rappresentanza legale risponde del reato di omessa dichiarazione di cui all’articolo 5 del Dlgs 74/2000.

Il fatto
Si contesta il reato di omessa dichiarazione (articolo 5 del Dlgs 74/2000) all’amministratore di una società di noleggio autoveicoli a lungo termine, con sede in Germania. In quanto l’amministratore, non aveva presentato, pur essendovi obbligato, le dichiarazioni Iva relative alla società, con un’imposta evasa, per ciascuna annualità, superiore alla soglia di punibilità prevista dalla legge. Il giudice per le indagini preliminari aveva, dunque, emesso nei suoi confronti un decreto di sequestro preventivo per equivalente, confermato dal tribunale del riesame con un’ordinanza successivamente impugnata dinanzi alla Corte di cassazione. Per i giudici del riesame, la società era obbligata a presentare le dichiarazioni fiscali in Italia in quanto, pur avendo formalmente sede legale in Germania, aveva il proprio centro operativo e decisionale nel nostro Paese, dove svolgeva quasi totalmente l’attività di noleggio auto.

Il ricorso
L’ordinanza dei giudici del riesame veniva impugnata dinanzi alla Corte di cassazione dall’amministratore della società che lamentava, in particolare, la violazione e l’errata applicazione degli articoli 5 del Dlgs 74/2000 e 73 del Tuir in relazione all’articolo 4 della convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, all’articolo 7, comma 3, del Dpr 633/1972 e all’articolo 9 della VI direttiva Cee 77/388.
Per il ricorrente, l’accusa non aveva attribuito il giusto valore agli elementi che attestavano il radicamento tedesco della società, avendo la stessa non solo sede in Germania, ma ivi anche il proprio amministratore delegato fino al 2010.
Inoltre, non si era tenuto conto delle pronunce della Corte di giustizia in ordine alla distinzione tra attività di amministrazione, che nella specie si svolgeva in Germania, e attività di commercializzazione dei servizi offerti al mercato; attività, quest’ultima, irrilevante al fine di ritenere la esterovestizione della società operante in Italia.

La pronuncia
Con la sentenza 16001/2013, la Cassazione ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte suprema ha richiamato innanzitutto la norma contenuta nell’articolo 73, comma 3, del Tuir, secondo cui: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”.
E ha ricordato che, in applicazione di tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di una società con residenza fiscale all’estero, la cui omissione integra il reato previsto dall’articolo 5 del Dlgs 74/2000, sussiste se la stessa ha stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgono in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei servizi (Cassazione, sezione 3, sentenza 7080/2012; sezione 3, sentenza 29724/2010).

Ebbene, per la Corte di cassazione, l’ordinanza impugnata ha puntualmente applicato l’enunciato principio di diritto e la norma di riferimento, avendo posto a fondamento del giudizio espresso in ordine alla esterovestizione di società di fatto operante in Italia l’indicazione di una serie di elementi, univocamente dimostrativi del fatto che la società aveva la sede gestionale e l’oggetto principale della sua attività nel territorio italiano, dove aveva anche eletto il proprio domicilio fiscale.
In particolare, era stato accertato chiaramente che in Italia:

  • erano stati accesi i rapporti di conto corrente intestati alla società, su cui affluivano i finanziamenti bancari necessari per l’acquisto delle auto
  • si realizzava il fatturato maggiore per i servizi resi dall’impresa
  • venivano stipulati i contratti ed era ubicato il centro direzionale dell’attività.

Inutile anche il tentativo del ricorrente di avvalersi del meccanismo fiscale del reverse charge, per cui, anche se si fosse trattato di vendite da parte della società tedesca a soggetti italiani, l’operazione avrebbe sì scontato l’imposta in Italia, ma a carico dell’acquirente e non del venditore. Pertanto, le somme, il cui mancato versamento è stato contestato cumulativamente nei confronti del noleggiatore/presunto venditore, dovevano più correttamente essere frazionate sui singoli clienti, non verificandosi di conseguenza il superamento delle soglie di punibilità previste dall’articolo 5 del Dlgs 74/2000.

Al riguardo, la Corte di cassazione ha chiarito che il meccanismo del reverse charge, di cui all’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972, trova applicazione con riferimento a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti, sicché l’assunto giuridico si fonda su un postulato di fatto che risulta sempre in contrasto con l’accertamento di merito contenuto

Articoli correlati

Cassazione sentenza n. 16001 del 08 aprile 2013 – Evasione Esterovestizione

Ritenuto in fatto 1. Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Bolzano ha confermato il decreto di sequestro preventivo per...

Leggi il saggio →

Cassazione sentenza n. 45951 del 15 novembre 2013 – Reati fiscali per evasione confisca dell’immobile intestato alla figlia dell’indagato

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 novembre 2013, n. 45951 Reati Fiscali - Evasione - Confisca dell’immobile intestato alla figlia...

Leggi il saggio →

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 31223 depositata il 16 luglio 2019 – Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale e, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall’art. 220 disp. att., giacché altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 31223 depositata il 16 luglio 2019 Dichiarazione infedele - Dichiarazioni del coindagato -...

Leggi il saggio →

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 34010 depositata il 15 settembre 2022 – In materia di reati fiscali tenuto conto del disposto normativo di cui all’art. 18, comma 2, d.lgs. 74 del 2000, la competenza territoriale si determina, ai sensi dell’art. 18, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento al luogo in cui queste ultime hanno il domicilio fiscale, che, di regola, coincide con quello della sede legale, ma che, ove questa risulti avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell’ente

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 34010 depositata il 15 settembre 2022 competenza territoriale dell'autorità giudiziaria per i reati...

Leggi il saggio →

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 526 depositata l’ 8 gennaio 2025 – Se per il legislatore penale tributario nemmeno l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, o le false rappresentazioni contabili e i mezzi fraudolenti per impedire l’accertamento delle imposte, sono sufficienti ad attribuire penale rilevanza alle condotte di cui agli artt. 2 e 3, d.lgs. n. 74 del 2000, essendo necessario il fine di evasione, a maggior ragione il “dolo di omissione” non solo non può essere ritenuto sufficiente a integrare, sul piano soggettivo, il reato di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, ma nemmeno può essere confuso con il dolo di evasione. La volontà omissiva prova la consapevolezza della sussistenza dell’obbligazione tributaria e del suo oggetto, e dunque di uno o alcuni degli elementi costitutivi della fattispecie, non prova il fine ulteriore della condotta. Il dolo specifico di evasione, per la sua forte carica intenzionale, segna il punto di frattura più grave tra l’atteggiamento antidoveroso dell’autore del fatto illecito, l’ordinamento giudico ed il bene protetto, un punto di non ritorno che giustifica il sacrificio della inviolabilità della libertà personale in considerazione del livello di aggressione al bene e della funzione rieducativa della pena. E’ proprio questo scopo che nei reati in materia di dichiarazioni fiscali giustifica, rispetto agli omologhi illeciti amministrativi, la reazione punitiva dello Stato e ne spiega la rilevanza penale che si giustifica solo in costanza di condotte poste in essere nella deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo. Non si può di conseguenza ritenere sufficiente, ai fini della prova del dolo specifico, la mera consapevolezza dell’entità dell’imposta evasa

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 526 depositata l' 8 gennaio 2025 qualifica di amministratore "di fatto" - dolo...

Leggi il saggio →