Elusione fiscale in caso di utilizzo del contratto di locazione con patto di futura vendita - Cassazione sentenza n. 23734 del 2013La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza  n. 23734 depositata il 21 ottobre 2013 intervenendo in materia di accertamento fiscale  ha affermato che  il corrispettivo per il contratto di locazione con patto di futura vendita va imputato nell’anno della stipula; nel caso in cui questo non avvenga, l’Amministrazione finanziaria può contestare l’elusione e emettere avviso di accertamento per riprendere a tassazione le imposte non versate.

La vicenda ha origine a seguito di controllo fiscale a cui fu sottoposta la società immobiliare e successivamente sulla base del pvc l’Amministrazione finanziaria emetteva avviso di accertamento per ripresa a tassazione i IVA, IRPEG e IRAP ed irrogando altresì le sanzioni per le violazioni accertate.

La società proponeva, avverso gli atti impositivi ricevuti, ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici rigettavano le doglianze del ricorrente e dichiararono legittimo l’avviso di accertamento ad eccezione delle sanzioni irrogate per l’indebito recupero dell’IVA applicata sui compensi agli associati in partecipazione.

La società contribuente propose ricorso contro la sentenza del giudice di prime cure presso la Commissione Tributaria Regionale. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello incidentale. I giudici di appello confermarono integralmente la sentenza impugnata. In particolare i giudici della CTR affermavano che i giudici della CTP avevano “correttamente considerato che ai fini della contabilizzazione regolata dall’art.75 comma 2 lett.a) dpr n.917/87 andava considerato il momento della stipulazione dei contratti di locazione immobiliare con clausola di trasferimento della proprietà del bene locato “vincolante per entrambe le parti”, non rilevando che il passaggio del dominio fosse successivo. Tale conclusione sarebbe stata comunque corretta, anche a volere considerare l’esistenza di un collegamento negoziale fra locazione e preliminare di vendita, proprio in relazione alla causa in concreto perseguita dalle parti, sovrapponibile a quella risultante dall’inquadramento dell’intesa nell’alveo della locazione con clausola di trasferimento della proprietà.” Inoltre veniva contestata dall’Agenzia la natura reale del contratto di locazione che, pur in presenza dell’obbligo per entrambi le parti della stipula del contratto di compravendita a determinate condizioni, non prevedeva in alcun modo di considerare i canoni pagati quale acconto per la vendita dell’immobile.

La società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi di censura, al quale ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo di doglianza.

Gli Ermellini respingono il ricorso del contribuente mentre accolgono il ricorso incidentale proposta dall’Agenzia delle Entrate.

Nel respingere il ricorso del contribuente i giudici di legittimità nelle articolate e complesse motivazioni hanno affermato che è ormai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che nel dubbio se la somma di danaro sia stata versata a titolo di acconto sul prezzo o a titolo di caparra, si deve ritenere che il versamento sia avvenuto a titolo di acconto sul prezzo (v., ex plurimis, Cass. n.28687/2005 e Cass. n.3833/1977).

Per quanto concerne l’accoglimento del ricorso incidentale dell’Agenzia la Corte Suprema ha evidenziato che “la giurisprudenza della Corte in ordine all’interpretazione del concetto di incertezza normativa oggettiva quale causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell’art. 10, comma terzo, del d.lgs. 27 luglio 2000, n. 212, e dell’art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, precisandosi che la stessa postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, ossia insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento di interpretazione, in presenza di pluralità di prescrizioni di coordinamento difficoltoso per via di elementi positivi di confusione, che è onere del contribuente allegare, pure aggiungendo che dette insicurezza ed equivocità, inoltre, vanno riferite non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere – dovere di accertare la ragionevolezza di un determinata interpretazione-cfr.Cass.n.4522/13-.”