Elusione fiscale e costituzione società al solo fine di detrarre l'IVA - Cassazione sentenza n. 16697 del 2013La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16697 del 03 luglio 2013 interviene in tema di elusione fiscale statuendo ed affermando che è elusione fiscale costituire una società al solo scopo di detrarre l’Iva. In altri termini per il beneficio è insufficiente l’apertura della partiva Iva senza il concreto svolgimento di un’attività d’impresa.

ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria.

Per i giudici di legittimità in riferimento alle operazioni passive, la qualifica di impresa, che compete ex lege alle società commerciali con riguardo alle operazioni attive essendo le cessioni di beni, da parte di dette società, considerate dalla legge in ogni caso, cioè senza eccezioni, effettuate nell’esercizio d’impresa, non è sufficiente per dare vita al diritto alla detrazione dell’Iva. È infatti necessario che l’acquisto di beni risulti indispensabile per l’esercizio vero e proprio dell’impresa e sia effettivamente destinato dall’imprenditore alla realizzazione degli scopi produttivi programmati.

Pertanto il requisito della «inerenza» dell’acquisto all’esercizio d’impresa dev’essere identificato sulla base del raffronto tra l’operazione passiva e quelle attive, dovendo risultare assolta la prova della strumentalità della prima rispetto alle seconde, che siano state già compiute o anche soltanto programmate (Cass. n. 7344/11 e n. 5599/03). Nemmeno, affermano i giudici della Suprema corte di cassazione, “può presumersi la sussistenza dei requisiti dell’inerenza e della strumentalità in ragione della qualità di società commerciale dell’acquirente, in quanto, in base alla disciplina dettata dalle due citate disposizioni (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 2, n. 1 e art. 19, comma 1), mentre le cessioni di beni da parte di società commerciali sono da considerare in ogni caso effettuate nell’esercizio d’impresa, viceversa, in ordine agli acquisti delle stesse società, l’inerenza all’esercizio dell’impresa di tali operazioni passive non può essere ritenuta, ai fini della detraibilità dell’imposta, in virtù della semplice qualità di imprenditore societario dell’acquirente, ma va accertata su un piano di effettività, in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, e con onere della prova a carico di colui che la detrazione invochi.”

Per i giudici della Cassazione questo principio, va letto insieme a quello che, sulla scia della giurisprudenza comunitaria della Corte di giustizia (in particolare nella ormai nota sentenza Halifax) ha determinato l’affermazione del principio del divieto di abuso del diritto che, applicato alla disciplina in tema di Iva, determina l’indetraibilità del detto tributo in caso di suo assolvimento in corrispondenza di comportamenti abusivi, volti cioè a conseguire il solo risultato del beneficio fiscale, senza una reale e autonoma ragione economica giustificatrice delle operazioni economiche che, perciò, risultano eseguite in forza solo apparentemente corretta ma, in realtà, sostanzialmente elusiva. All’interno del Palazzaccio la decisione ha messo tutti d’accordo: infatti in udienza anche la procura generale aveva chiesto di accogliere il ricorso del fisco.