La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 860 depositata il 17 gennaio 2014 intervenendo in tema di esenzione dall’imposta di registro ha affermato che l’esenzione da imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa, applicabile agli atti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione o di divorzio, opera esclusivamente per gli atti stipulati effettivamente dai coniugi e non per gli atti stipulati da uno dei coniugi con una società di cui l’altro coniuge sia amministratore e rappresentante legale.
La vicenda ha visto protagonista due coniugi che procedevano alla loro separazione ed uno dei due costituiva un usufrutto vitalizio stipulato in favore di C.C. dalla Società semplice T. L. Il Fisco disconosceva, ai fini dell’imposta di registro, l’esenzione di cui all’art. 19 della L. n. 74 del 1987 notificava avviso di liquidazione mediante il quale recuperava le imposte non pagate.
Il contribuente ricorreva avverso tale atto impositivo alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici in accoglimento delle doglianze del ricorrente annullavano l’avviso di liquidazione. L’Amministrazione Finanziaria impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza appellata rigettando il ricorso del Fisco.
Per la cassazione della decisione del giudice di seconde cure l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, basato su un unico motivo di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il ricorso depositato dal Fisco, cassano la sentenza impugnata e decidono nel merito rigettando il ricorso introduttivo. I giudici di legittimità richiamano il contenuto dell’articolo 19 della legge 74/1987 il quale dispone che “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”. Oltre a richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 1992 e n. 154 del 1999, l’esenzione anzidetta si estende “a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”, in modo da garantire l’adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici (Corte costituzionale 25 febbraio 1999, n. 41)
Per cui alla luce di quanto richiamato i giudici del Palazzaccio affermano che L’agevolazione va, quindi, riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in essere nell’intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i rapporti patrimoniali trai coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge, o in favore dei figli (cfr., per tale ultima ipotesi, Cass. n. 11458 del 2005).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 17010 depositata il 13 agosto 2020 - In tema d'imposta di registro, agli atti di assegnazione di immobili in favore di soci di cooperative si applica, ai sensi dell'art. 66, comma 6- bis, d. l. n. 331 del 1993,…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 1, sentenza n. 4235 depositata il 10 luglio 2023 - In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo, consistente nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile (art. 860 c.c.…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione 7, sentenza n. 7295 depositata l' 11 novembre 2022 - In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo consiste nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile che, ai…
- Regime IVA indennizzo connesso all'incremento del canone di locazione - Risposta 23 dicembre 2021, n. 860 dell'Agenzia delle Entrate
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 03 febbraio 2022, n. 860 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7359 - In tema di elusione fiscale mentre incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…