La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 860 depositata il 17 gennaio 2014 intervenendo in tema di esenzione dall’imposta di registro ha affermato che l’esenzione da imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa, applicabile agli atti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione o di divorzio, opera esclusivamente per gli atti stipulati effettivamente dai coniugi e non per gli atti stipulati da uno dei coniugi con una società di cui l’altro coniuge sia amministratore e rappresentante legale.
La vicenda ha visto protagonista due coniugi che procedevano alla loro separazione ed uno dei due costituiva un usufrutto vitalizio stipulato in favore di C.C. dalla Società semplice T. L. Il Fisco disconosceva, ai fini dell’imposta di registro, l’esenzione di cui all’art. 19 della L. n. 74 del 1987 notificava avviso di liquidazione mediante il quale recuperava le imposte non pagate.
Il contribuente ricorreva avverso tale atto impositivo alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici in accoglimento delle doglianze del ricorrente annullavano l’avviso di liquidazione. L’Amministrazione Finanziaria impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza appellata rigettando il ricorso del Fisco.
Per la cassazione della decisione del giudice di seconde cure l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, basato su un unico motivo di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il ricorso depositato dal Fisco, cassano la sentenza impugnata e decidono nel merito rigettando il ricorso introduttivo. I giudici di legittimità richiamano il contenuto dell’articolo 19 della legge 74/1987 il quale dispone che “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”. Oltre a richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 1992 e n. 154 del 1999, l’esenzione anzidetta si estende “a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”, in modo da garantire l’adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici (Corte costituzionale 25 febbraio 1999, n. 41)
Per cui alla luce di quanto richiamato i giudici del Palazzaccio affermano che L’agevolazione va, quindi, riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in essere nell’intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i rapporti patrimoniali trai coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge, o in favore dei figli (cfr., per tale ultima ipotesi, Cass. n. 11458 del 2005).