La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 26489 depositata il 26 novembre 2013 intervenendo in tema di accertamento fiscale ha affermato che è elusione fiscale dedurre gli interessi passivi mediante il cosiddetto sistema del “thin capitalization”.
La vicenda ha riguardato una società di capitale a cui veniva notificato un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava maggior imponibile relativo all’Ires, Irap e Iva per non aver riconosciuto la deduzione integrale degli interessi passivi e dei costi inerenti all’indennità di clientela. La società avverso tale atto impositivo ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze del contribuente. L’Amministrazione Finanziaria impugnava la sentenza della CTP inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello che rigettano l’appello proncipale del Fisco ed osservava che i costi attinenti all’indennità di clientela erano deducibili nell’anno in cui erano sorti, come pure andavano dedotti gli interessi passivi attinenti al rapporto di conto corrente, riguardante acquisti e cessioni con la casa madre, ancorché socia unica della contribuente, rientrando ciò nello schema di convenzione tra esse, che prevedeva quel rapporto di conto corrente fruttifero, mentre invece i debiti su crediti non andavano riconosciuti, perché non di competenza.
Il Fisco impugna la sentenza della CTR con ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema. L’Agenzia delle Entrate lamentava che la società contribuente si era sempre rilevata in posizione debitoria nei confronti della casa madre con sede oltralpe nel rapporto di conto corrente, per il quale il saldo delle fatture avveniva sempre con ritardo rispetto al previsto termine di 60 giorni, con ciò sostanzialmente determinandosi un’elusione mediante il lucro insito nella deduzione degli interessi passivi mediante il sistema del thin capitalization, consentito dall’articolo 98 del TUIR.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate rinviando la causa per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale. Nel caso di specie risultava che la contribuente pagava i propri debiti con ritardo sistematico oltre sessanta giorni data fatture, sicché il continuo procrastinarsi dei tempi di soluzione non poteva non fare evincere un intento lucrativo in ordine alla deduzione degli interessi passivi, “specie ove si consideri – si legge in sentenza – la strettissima cointeressenza delle società strettamente collegate, facenti cioè parti dello stesso gruppo di cui era a capo proprio quella francese”. Difatti la “thin capitalization” (o capitalizzazione sottile) consiste nella sottocapitalizzazione di una società rispetto all’attività d’impresa esercitata e nel contestuale finanziamento della stessa con apporto di capitale di credito da parte dei soci qualificati.
Per cui i giudici di legittimità tale comportamento si presta a trasformare dividendi in interessi passivi per la società partecipata e attivi per i soci qualificati. Per questo motivo il legislatore fiscale ha ritenuto di disciplinarla. Il vantaggio fiscale ottenibile da tale trasferimento di flussi reddituali consiste per la società partecipata, nell’imposta che risparmia grazie alla deducibilità dal suo reddito di resa degli interessi passivi corrisposti ai soci, rispetto alla diretta corresponsione di dividendi fiscalmente indeducibili, mentre per i soci qualificati, nel minore o nullo ammontare dell’imposta che gli stessi assolvono sugli interessi attivi percepiti rispetto all’ammontare di quell’altra che avrebbero scontato sui dividendi.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 giugno 2021, n. 18360 - La disciplina fiscale dell'indennità suppletiva di clientela degli agenti di commercio va ricondotta al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 70, comma 1, (ora art. 105, comma 1, Tuir), il quale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 novembre 2020, n. 26489 - In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7359 - In tema di elusione fiscale mentre incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 giugno 2022, n. 20534 - L'attività del propagandista di medicinali (definito anche propagandista scientifico o informatore medico-scientifico), che può svolgersi sia nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo che in quello…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 novembre 2019, n. 31004 - Giusta causa di recesso del rapporto di agenzia per mancato invio della documentazione relativa ai rapporti con la clientela
- BANCA D'ITALIA - Provvedimento del 4 febbraio 2020 - Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Prospetto informativo disabili: scadenza, computo
Tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che impiegano almeno 15 dipendent…
- Superbonus, ecobonus e sismabonus: proroga, visto
Proroga super bonus, sisma bonus, efficienza energetica, fotovoltaico e colonnin…
- Contratti a tempo determinato: nuove clausole dete
Con la conversione del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 dalla legge 106 del 23 lu…
- Legittimo affidamento e disapplicazione delle sanz
Legittimo affidamento e disapplicazione delle sanzioni: presupposti – Corte di C…
- Contributo perequativo: l’Agenzia delle Entr
Con il Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrat…