La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1520 del 20 gennaio 2017 si è occupata di una vicenda piuttosto articolata di operazioni finanziarie tra istituti di credito, società debitrice e società controllante di quest’ultima. Il caso di specie aveva riguardato la ripresa a tassazione della sopravvenienza attiva rappresentata dall’estinzione dei debiti della società per effetto di rinuncia parziale da parte della controllante.

La vicenda ha riguardato una società a cui venivano notificati avvisi di accertamento per imposte dirette, l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione la sopravvenienza attiva rappresentata dall’estinzione dei debiti della società per effetto di rinuncia parziale da parte del socio, ritenendo che detta operazione rispondesse al solo fine di eludere l’imposta che altrimenti sarebbe stata dovuta se la rinuncia fosse stata operata direttamente dalle banche nei confronti della debitrice (considerandosi in tal caso la corrispondente estinzione del debito quale sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell’art. 55, comma 1, T.U.I.R.) e pertanto rettificava in tal senso il reddito imponibile, disapplicando – in forza dell’art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – l’art. 55, comma 4, T.U.I.R. (nel testo applicabile ratione temporis), che considera non tassabile la sopravvenienza derivante da rinuncia del socio al credito vantato nei confronti della società partecipata. La società contribuente impugnava gli atti impositivi inanzi alla Commissione Tributaria, i cui giudici respingevano le doglianze della ricorrente ritenendo legittimo l’operato dell’Ufficio.

La società avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione.

Gli Ermellini, esaminati gli articolati motivi di doglianza, accolgono il ricorso della società cassando la sentenza impugnata. In particolare si censura la tesi, valorizzata nella sentenza della Commissione Regionale e di rilievo centrale nella qualificazione della complessa operazione negoziale come diretta a fini di elusione fiscale, secondo cui la rinuncia a una parte dei crediti vantati dalle banche nei confronti di C. sarebbe stata già pregiudizialmente concordata tra le stesse parti prima e indipendentemente dall’intervento di F. S.p.a., risultando tale assunto insufficientemente motivato e provato.