La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11855 del 12 maggio 2017 intervenendo in tema di deducibilità dei costi ed elusione fiscale ha statuito che non costituisce condotta elusiva l’affidamento di taluni servizi aziendali, pur da questa autonomamente eseguibili in economia, ad un’altra società, con la quale condivide parzialmente la medesima compagine sociale, atteso che tale circostanza non costituisce un elemento espressivo di un ipotetico disegno elusivo. Inoltre ha affermato che “secondo la consolidata dottrina le spese notarili sono accessorie al costo d’acquisto del bene, configurandosi quali oneri accessori che accrescono il costo stesso, a norma dell’art. 110, lett. a, Tuir.”
La vicenda ha visto protagonista una società che a seguito di un controllo fiscale riceveva un avviso di accertamento per rettifica dei costi inerenti l’acquisto di beni ammortizzabili che la contribuente aveva dedotto integralmente nell’esercizio in cui erano state sostenute. Inoltre l’Agenzia delle Entrate rettificava il reddito imponibile anche per la presunta elusione di una serie di costi e oneri.
La società contribuente avverso l’atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accolsero parzialmente le doglianze della ricorrente. La società propose appello avverso la decisione dei giudici di prime cure innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accolsero le motivazioni della contribuente.
L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in cassazione avverso la sentenza dei giudici distrettuali, fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini, accolgono il ricorso dell’Agenzia delle Entrate limitatamente al primo e secondo motivo relativamente alla imputazione delle spese notarili e quelle accessorie che vanno ad accrescere il costo di acquisto dei macchinari.
I giudic di legittimità, invece, ritengono infondati il terzo e quarto motivo. Per la Corte conformemente ai suoi precedenti ha ritenuto che in materia di abuso di diritto, nelle more della codificazione positiva di cui all’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, costituisce condotta abusiva l’operazione economica che abbia quale suo elemento predominante e assorbente lo scopo di eludere.
I giudici del palazzaccio precisano che “costituisce condotta abusiva l’operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo elusivo del fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera ove esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta; la prova del disegno elusivo, nonché delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato ed utilizzati solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull’Amministrazione finanziaria (Cass., n. 21390 del 30.11.2012).”
Per la Corte Suprema, alla luce del principio sopra indicato, hanno ritenuto che l’Agenzia delle entrate, nella fattispecie, non ha allegato significativi elementi di valutazione espressivi del disegno elusivo che la società avrebbe perseguito nel conferire i suddetti lavori all’altra impresa, non essendo qualificabile come tale l’identità di parte dei soci delle due società. Invero, ai fini dell’inerenza rileva la strumentalità all’attività sociale, mentre l’antieconomicità dell’operazione contestata non è stata adeguatamente prospettata.