L’articolo 1 del Decreto del 9 agosto 2017 emanato dal Ministero Ministero dell’Economia e delle Finanze in concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico prevede la possibilità di compensare i ruoli affidati agli Agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2016 con crediti non prescritti, certi, esigibili e liquidi nei confronti della Pubblica Amministrazione. In virtù del termine di affidamento degli incarichi risultano di fatto ricompresi i ruoli per i quali era possibile presentare istanza di adesione alla definizione agevolata entro il 21 aprile 2017. Tale possibilità proroga di fatto il termine già previsto anche per l’anno di imposta 2016 ed è prevista per i soggetti titolari di redditi di impresa o i liberi professionisti.
Si tratta di fatto di una procedura ormai consolidata e comunque preannunciata in sede di conversione del D.L. n. 50 del 24.04.2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” coordinato con la legge di conversione n. 96 del 21.06.2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 144 del 23.06.2017 – Supplemento Ordinario n. 31.
Trova applicazione il contenuto del comma 7-bis dell’articolo 12 del D.L. n. 145 del 2013 il quale statuisce che “Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012”.
In particolare il Decreto Ministeriale del 22 maggio 2012, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21.06.2012 fissa le “Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali”.
Il Decreto Ministeriale del 25.06.2012, emanato anch’esso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 02.07.2012 disciplina le “Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 31, comma 1- bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Pertanto per i ruoli affidati entro il termine del 31 dicembre 2016 sarà quindi possibile procedere con l’istanza di compensazione già a partire dal 21 agosto 2017. In particolare per la definizione agevolata o “rottamazione cartelle” sarà pertanto possibile accedere alla compensazione per i contribuenti che hanno optato per il pagamento rateale e quindi a far data dalla scadenza della seconda rata previsto per il 30 settembre 2017.
Le procedure operative per la compensazione prevedono innanzitutto l’ottenimento della certificazione del credito da parte della Pubblica Amministrazione e poi il successivo utilizzo del credito certificato nel modello F24 Accise da inviarsi obbligatoriamente in modalità telematica.
Il codice tributo da utilizzare nella sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” sarà RUOL denominato “Pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori – Art. 31 comma 1 D.L. 31 maggio n. 78”
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