E’ stato pubblicato dal Ministero del lavoro lo schema di codice di comportamento a cui dovranno attenersi gli ispettori del lavoro, finalizzato al rafforzamento di quegli strumenti che, nel garantire trasparenza e integrità all’azione amministrativa, contribuiscono a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Il suddetto codice risponde, dunque, all’esigenza di definire e diffondere i principi guida per un corretto e uniforme comportamento del personale ispettivo nell’esercizio delle sue funzioni. A renderlo noto è il comunicato del Ministero del lavoro del 09 ottobre 2013.
In base alle regole contenute nel suddetto codice di comportamento, il personale addetto, al fine di agevolare i successivi accertamenti sui fatti oggetto della segnalazione, fa in modo che le richieste di intervento siano circostanziate, con dettagliata descrizione degli elementi che ne costituiscono il fondamento attraverso l’indicazione di eventuali testi e documenti.
In rapporto alla tipologia di intervento da effettuare, l’indagine ispettiva deve essere preceduta da una fase preparatoria a cura del personale ispettivo e/o del personale amministrativo, diretta a raccogliere tutte le informazioni e la documentazione inerenti al soggetto da sottoporre a controllo, avvalendosi a tale scopo delle banche dati realizzate anche in attuazione di specifici protocolli di intesa. In particolare, l’ispettore deve acquisire, antecedentemente al primo accesso, ogni informazione relativa all’organigramma aziendale, alla forza lavoro denunciata, alla situazione contributiva e assicurativa, mediante la consultazione, ad esempio, dei dati presenti su:Registro delle Imprese, sistema Comunicazioni Obbligatorie on-line e Cassetto Previdenziale.
Nel momento dell’accesso, il personale ispettivo deve qualificarsi al soggetto da ispezionare o ad un suo rappresentante ed esibire la tessera di riconoscimento. In mancanza della tessera di riconoscimento l’accesso non può avere luogo.
Gli accertamenti consistono, di norma, nell’identificazione delle persone presenti, nell’acquisizione delle dichiarazioni, nell’esame della documentazione aziendale eventualmente presente, nella descrizione delle lavorazioni svolte e devono concludersi nei tempi strettamente necessari, tenendo conto della complessità dell’indagine e delle dimensioni aziendali del soggetto sottoposto a controllo.
Le dichiarazioni rese dai lavoratori devono essere acquisite di norma durante il primo accesso. Se necessario, il personale ispettivo, al fine di arricchire di ulteriori elementi conoscitivi la vigilanza in corso, raccoglie le dichiarazioni dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), dal Comitato Pari Opportunità (CPO), ove costituito, dal Consigliere di parità e, nel campo della vigilanza tecnica, dalle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Nell’esercizio delle proprie funzioni, lo stesso personale assume, nell’interesse pubblico e della tutela sociale del lavoro, quali valori fondamentali l’imparzialità, l’obiettività, l’efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza e si attiene a norme di onestà e integrità.
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