FONDAZIONE STUDI CDL – Approfondimento 09 luglio 2020
Emersione dei Rapporti di Lavoro Irregolare
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 che, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa al contagio da Covid-19, dispone all’art. 103 di favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolare con cittadini stranieri, nonché di rilasciare permessi di soggiorno temporanei ai cittadini stranieri che ne erano già in possesso, scaduti dal 31 ottobre 2019, non rinnovati né convertiti in altro titolo di soggiorno.
Nello specifico, viene previsto che i datori di lavoro – italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo – possano presentare istanza per concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale oppure per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. Condizione necessaria per poter accedere alle procedure di regolarizzazione è che i cittadini stranieri siano presenti sul territorio nazionale in data anteriore all’8 marzo 2020.
1. Datori di lavoro destinatari della norma
La domanda di regolarizzazione può essere presentata dal datore di lavoro che intende concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani, comunitari o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.
In particolare, può presentare la domanda il datore di lavoro:
– italiano;
– comunitario;
– extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
– extracomunitario titolare di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario;
– extracomunitario titolare di carta permanente di soggiorno per familiare di cittadino comunitario.
Il comma 3 dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020 circoscrive l’ambito di applicazione della norma ai soli datori di lavoro rientranti nei seguenti settori produttivi:
a) agricoltura, allevamento e zootecnica, pesca e acquacoltura e attività funzionali ad assicurare le rispettive filiere produttive;
A | AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA |
01 | COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI |
01.11.10 | Coltivazione di cereali (escluso il riso) |
01.11.20 | Coltivazione di semi oleosi |
01.11.30 | Coltivazione di legumi da granella |
01.11.40 | Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi |
01.12.00 | Coltivazione di riso |
01.13.10 | Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) |
01.13.20 | Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate) |
01.13.30 | Coltivazione d barbabietola da zucchero |
01.13.40 | Coltivazione di patate |
01.14.00 | Coltivazione di canna da zucchero |
01.15.00 | Coltivazione di tabacco |
01.16.00 | Coltivazione d piante per la preparazione di fibre tessili |
01.19.10 | Coltivazione di fiori in piena aria |
01.19.20 | Coltivazione di fiori in colture protette |
01.19.90 | Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti |
01.21.00 | Coltivazione di uva |
01.22.00 | Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale |
01.23.00 | Coltivazione di agrumi |
01.24.00 | Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo |
01.25.00 | Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio |
01.26.00 | Coltivazione di frutti oleosi |
01.27.00 | Coltivazione di piante per la produzione di bevande |
01.28.00 | Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche |
01.29.00 | Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) |
01.30.00 | Riproduzione delle piante |
01.41.00 | Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo |
01.42.00 | Allevamento di bovini e bufalini da carne |
01.43.00 | Allevamento di cavalli e altri equini |
01.44.00 | Allevamento di cammelli e camelidi |
01.45.00 | Allevamento di ovini e caprini |
01.46.00 | Allevamento di suini |
01.47.00 | Allevamento di pollame |
01.49.10 | Allevamento di conigli |
01.49.20 | Allevamento di animali da pelliccia |
01.49.30 | Apicoltura |
01.49.40 | Bachicoltura |
01.49.90 | Allevamento di altri animali nca |
01.50.00 | Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista |
01.61.00 | Attività di supporto alla produzione vegetale |
01.62.01 | Attività dei maniscalchi |
01.62.09 | Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari) |
01.63.00 | Attività che seguono la raccolta |
01.64.01 | Pulitura e cernita di semi e granaglie |
01.64.09 | Altre lavorazioni delle sementi per la semina |
01.70.00 | Caccia, cattura di animali e servizi connessi |
02 | SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI |
02.10.00 | Silvicoltura e altre attività forestali |
02.20.00 | Utilizzo di aree forestali |
02.30.00 | Raccolta di prodotti selvatici non legnosi |
02.40.00 | Servizi di supporto per la silvicoltura |
03 | PESCA E ACQUACOLTURA |
03.11.00 | Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi |
03.12.00 | Pesca in acque dolci e servizi connessi |
03.21.00 | Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi |
03.22.00 | Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi |
C | ATTIVITÀ MANIFATTURIERE |
10 | INDUSTRIE ALIMENTARI |
10.11.00 | Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) |
10.12.00 | Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi) |
10.13.00 | Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) |
10.20.00 | Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera |
10.31.00 | Lavorazione e conservazione delle patate |
10.32.00 | Produzione di succhi di frutta e di ortaggi |
10.39.00 | Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi) |
10.41.10 | Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria |
10.41.20 | Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria |
10.41.30 | Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati |
10.42.00 | Produzione di margarina e di grassi commestibili simili |
10.51.20 | Produzione dei derivati del latte |
10.52.00 | Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico |
10.61.10 | Molitura del frumento |
10.61.20 | Molitura di altri cereali |
10.61.30 | Lavorazione del riso |
10.61.40 | Altre lavorazioni di semi e granaglie |
10.72.00 | Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati |
10.73.00 | Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili |
10.81.00 | Produzione di zucchero |
10.91.00 | Produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamento |
10.92.00 | Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali da compagnia |
11 | INDUSTRIA DELLE BEVANDE |
11.01.00 | Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici |
11.02.10 | Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d. |
11.02.20 | Produzione di vino spumante e altri vini speciali |
11.03.00 | Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta |
11.04.00 | Produzione di altre bevande fermentate non distillate |
11.05.00 | Produzione di birra |
11.06.00 | Produzione di malto |
E | FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO |
38 | ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI |
38.32.30 | Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse |
I | ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE |
55 | ALLOGGIO |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
56 | ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
N | NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE |
81 | ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO |
81.30.00 | Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) |
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
T | ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE |
97 | ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO |
97.00.00 | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico |
In relazione al datore di lavoro domestico, è utile precisare che esso è di regola una persona fisica ma, in alcuni particolari casi, si può trattare anche di persone giuridiche quali le comunità stabili, senza fini di lucro, che sostituiscono, sotto il profilo morale e organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte. Ad esse è riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico, in quanto le sue prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi domestici, caratteristiche della vita familiare.
Pertanto, sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica (dovrà essere quindi utilizzato il modello EM-DOM_2020):
– le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) [mod. comunità religiose];
– le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi [mod. convivenze militari];
– le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti [mod. comunità di recupero e/o assistenza disabili];
– le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri [mod. comunità di recupero e/o assistenza disabili];
– le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano [mod. comunità focolari].
In applicazione del comma 6 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, l’art. 9 del decreto del Ministero dell’Interno 27 maggio 2020 ha stabilito che l’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui.
Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore:
– a 20.000 euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;
– a 27.000 euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.
In caso di datore di lavoro domestico persona giuridica il reddito non dovrà comunque essere inferiore ai 30.000 euro annui.
Il coniuge e i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
Qualora venga presentata una dichiarazione di regolarizzazione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la congruità della capacità economica del datore di lavoro, rapportata al numero di richieste, è rimessa alla valutazione, sotto il profilo della sussistenza del requisito reddituale, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidità). Tale reddito dovrà comunque essere certificato. Per l’imprenditore agricolo (anche nelle ipotesi di datori di lavoro domestico titolari di reddito agricolo) è possibile fare riferimento non esclusivamente al reddito agrario, ma ad indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.
I requisiti reddituali di cui sopra non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti domanda per l’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza. In questo specifico caso è quindi necessario solo esibire, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza dovuta a patologie o handicap. Pertanto, prima di presentare l’istanza, il datore di lavoro dovrà essere già in possesso della suddetta certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell’autosufficienza. La data e gli estremi del certificato medico dovranno essere inseriti nella domanda.
Non è ammesso alla procedura il datore di lavoro che risulti condannato, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’ art.600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603- bis del codice penale;
c) reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni .
Ai sensi del comma 9 del citato art. 103, sono altresì rigettate le istanze presentate dal datore di lavoro che, a seguito di procedure di ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato o di procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini stranieri, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, o non abbia provveduto alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al medesimo datore di lavoro.
2. Lavoratori coinvolti
L’istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato, nonché quella per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso, può essere presentata in favore di cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020. La possibilità di presentare istanza all’Inps, al fine di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in essere, è riservata esclusivamente a cittadini italiani o dell’Unione europea.
Tali cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 o devono aver soggiornato in Italia prima della data suddetta, in forza della dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge 28 maggio 2007 n. 68, o documentando la propria presenza con attestazioni di data certa rilasciate da organismi pubblici. Il Ministero dell’Interno ha chiarito che per organismi pubblici si intendono tutti i soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico.
A titolo esemplificativo, consentono di dimostrare la presenza nel territorio nazionale le seguenti documentazioni:
– certificazione medica proveniente da struttura pubblica o convenzionata,
– certificato di iscrizione scolastica dei figli,
– tessere nominative di mezzi pubblici,
– certificazioni provenienti da forze di polizia,
– titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani,
– documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. al soggetto interessato (es. apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio Postepay),
– ricevute nominative di invio o ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di Money transfer,
– documentazione proveniente da centri di accoglienza e/o ricovero autorizzati anche religiosi,
– attestazioni ricevute da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia,
– i biglietti di vettori aerei e marittimi nominativi utilizzati per l’ingresso nello Stato, anche nel caso in cui il vettore abbia coperto tratte infra Schengen.
In tutti i casi i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dopo l’8 marzo 2020.
Non possono essere ammessi alla procedura i cittadini stranieri:
a) che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, commi 1 e 2, lett. c), del D. Lgs. n. 286/98 e all’art. 3 del D.L. n. 144/2005, convertito nella L. n. 155/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 380 del codice di procedura penale o per delitti contro la libertà personale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 381 del codice di procedura penale.
3. Pagamento contributo forfettario
Prima della presentazione della domanda, il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il “modello F24 con elementi identificativi”, reperibile presso gli uffici postali, gli sportelli bancari e disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Ministero dell’Interno. Il codice tributo da indicare nel citato modello è “REDT”. Nello stesso F24, poi, per ciascun lavoratore, nel campo “elementi identificativi”, deve essere indicato anche il codice fiscale, ovvero, in mancanza, il numero del passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore quali ad esempio lasciapassare comunitario, lasciapassare frontiera, titolo di viaggio per stranieri, titolo di viaggio per apolidi, titolo di viaggio rifugiati politici, attestazioni di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia dal Paese di origine. Infine, nel modello F24 deve essere indicato, come “anno di riferimento”, il valore “2020”.
Il mancato pagamento del contributo forfettario determina l’inammissibilità della domanda.
Qualora si intenda dichiarare anche la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, oltre al contributo forfettario di cui sopra, occorrerà aggiungere il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, il cui importo verrà fissato con apposito decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ad oggi non ancora adottato. Questo ultimo versamento potrà essere effettuato anche dopo la presentazione della domanda, ma comunque prima della convocazione delle parti presso lo Sportello Unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al momento della convocazione le ricevute di entrambi i pagamenti dovranno essere esibite dal datore di lavoro.
4. Modalità di presentazione delle dichiarazioni
Le istanze potranno essere presentate dalle ore 7.00 del 1° giugno 2020 sino alle ore 22.00 del 15 agosto 2020, utilizzando procedimenti diversificati:
– procedimento presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione (art. 103, commi 1 e 15, D.L. n. 34/2020);
– procedimento presso la Questura (art. 103, commi 2 e 16, D.L. n. 34/2020) per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo in quanto il precedente era scaduto al 31/10/2020 e non rinnovato o convertito;
– procedimento presso l’Inps (art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea.
È importante ricordare che non è necessario concentrare le domande esclusivamente nella fase iniziale, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione delle stesse.
4.1 Procedimento tramite lo Sportello Unico per l’Immigrazione
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, competente per il luogo in cui si svolgerà l’attività lavorativa, riceve le istanze tramite il sistema informatico attestato presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione. In virtù del protocollo sottoscritto, ancora in corso di validità, gli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro sono abilitati alla presentazione delle relative istanze mediante il sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, previo possesso dello SPID e seguendo le istruzioni riportate sul portale. Se la domanda non è inviata direttamente dal datore di lavoro, il soggetto che provvede all’inoltro dovrà farsi rilasciare giusta delega. Successivamente all’invio delle domande, sarà disponibile sempre sul portale dedicato, la ricevuta con la data dell’invio e il codice univoco di identificazione. Nell’istanza sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Acquisiti i pareri favorevoli e l’eventuale documentazione integrativa, lo Sportello Unico convoca le parti per verificare la corrispondenza delle dichiarazioni rese sulla domanda telematica con quanto risulta dalla documentazione di seguito indicata che dovrà essere esibita:
1) documento di identità o equipollente del datore di lavoro e del lavoratore in corso di validità. Con riferimento al documento di identità del lavoratore, qualora nell’istanza sia stato indicato un documento scaduto o qualora il documento indicato sia scaduto nelle more della definizione della procedura, copia dello stesso dovrà comunque essere esibita. Nel caso di mancanza di documento possono essere esibiti documenti equipollenti, quali ad esempio lasciapassare comunitario, lasciapassare frontiera, titolo di viaggio per stranieri, titolo di viaggio apolidi, titolo di viaggio rifugiati politici, attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia del Paese di origine. Potrà, inoltre, essere indicato in via eccezionale anche il permesso di soggiorno scaduto, fermo restando che all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione lo straniero dovrà essere in possesso di un documento di identità in corso di validità;
2) ricevuta di versamento del modello F24 relativo al pagamento del contributo forfettario di 500 euro;
3) ricevuta di versamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, se dovuto;
4) prova della presenza in Italia dello straniero documentata da attestazione di data antecedente all’8 marzo 2020, rilasciata da organismi pubblici come più sopra specificato;
5) certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato SSN, rilasciata in data antecedente all’inoltro della domanda, che attesti la limitazione dell’autosufficienza (nel caso in cui la dichiarazione riguardi l’attività di assistenza alla persona);
6) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti reddituali;
7) marca da bollo il cui codice identificativo sia stato inserito in domanda;
8) ogni altra documentazione che lo Sportello Unico ritenga necessario acquisire.
Nell’ipotesi della mancata presentazione dei documenti o di documentazione insufficiente, lo Sportello Unico richiederà un’integrazione e fisserà la data di un nuovo appuntamento. Qualora non avvenisse l’integrazione richiesta, si procederà al rigetto dell’istanza. Esauriti positivamente gli accertamenti descritti, il datore di lavoro e il lavoratore, sempre presso lo Sportello Unico, provvederanno alla stipula del contratto di soggiorno, sottoscrivendo il modello predisposto dal sistema informatico che verrà stampato e consegnato alle parti; al lavoratore verrà, altresì, consegnato il precompilato modello “209” che egli provvederà ad inviare alla Questura, per il tramite del servizio assicurato da Poste italiane S.p.A., ai fini della richiesta del permesso di soggiorno. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il sistema informatico dello Sportello Unico invia direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la comunicazione obbligatoria generata dal sistema stesso. Pertanto, il datore di lavoro ha in tal modo assolto agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 1° ottobre 1996 n. 510, convertito nella L. n. 608/96 e la comunicazione obbligatoria sarà resa disponibile nella sua area personale del portale.
4.2 Procedimento tramite Questura – rilascio permesso di soggiorno temporaneo
La richiesta di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo è presentata dal cittadino straniero, in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, al Questore della provincia in cui dimora, a partire dal 1 giugno e fino al 15 agosto 2020, esclusivamente per il tramite degli Uffici Postali dedicati, inoltrando l’apposito kit postale, compilato e sottoscritto a cura dell’interessato, contenente la seguente documentazione:
a) copia del passaporto o di altro documento equipollente ovvero dell’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica;
b) copia del permesso di soggiorno scaduto di validità, ovvero della dichiarazione/denuncia di smarrimento/furto recante l’espressa indicazione della data di scadenza del permesso di soggiorno smarrito/rubato;
c) l’indicazione del codice fiscale;
d) la documentazione idonea a comprovare lo svolgimento dell’attività di lavoro nei settori di cui all’art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019;
e) la documentazione attestante la dimora dello straniero;
f) la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di euro 130,00 a copertura degli oneri per la procedura (sul modello F24 andrà indicato il codice tributo “RECT” e non andrà compilato il campo “elementi identificativi” (è da compilarsi invece in caso di codice “REDT” riportando il codice fiscale o numero di passaporto o altro documento equipollente del lavoratore);
g) una marca da bollo di euro 16,00.
All’atto della presentazione della richiesta, è consegnata al lavoratore un’attestazione che consente all’interessato di soggiornare legittimamente sul territorio italiano e di svolgere lavoro subordinato ma esclusivamente nei settori previsti dall’art. 103 D.L. n. 34/2020 e sopra dettagliatamente riportati.
A conclusione dell’attività istruttoria avviata presso la Questura, ottenuto il favorevole riscontro da parte del compente Ispettorato Nazionale del Lavoro in ordine alla verifica del pregresso svolgimento dell’attività lavorativa nei già menzionati settori di attività, allo straniero sarà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi. Entro tale termine lo straniero potrà depositare presso gli Uffici Postali dedicati apposita istanza per la conversione del titolo temporaneo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, esibendo un contratto di lavoro subordinato ovvero documentazione retributiva e previdenziale (es. busta paga, estratto libro unico, etc.) comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dei citati settori di attività.
4.3 Procedimento tramite Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
I datori di lavoro interessati a far emergere un rapporto di lavoro irregolare devono inoltrare l’istanza, con modalità esclusivamente telematica, tramite il servizio dedicato presente all’interno del portale dell’Istituto alla pagina www.inps.it.
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) il settore di attività del datore di lavoro;
b) codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante dell’azienda, se persona giuridica;
c) nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;
d) attestazione che il datore di lavoro è in possesso del requisito reddituale;
e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;
f) la durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020) e con data finale successiva alla data di presentazione dell’istanza, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente alla data di pubblicazione del D.L. n. 34/2020, nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
g) l’importo della retribuzione convenuta;
h) l’orario di lavoro convenuto ed il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro.
Il datore di lavoro dovrà altresì dichiarare:
i) di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di 500,00 euro con l’indicazione della data di pagamento;
j) di aver assolto al pagamento della marca da bollo di 16,00 euro, richiesta per la procedura, e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovrà essere indicato nell’istanza;
k) di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, determinato con decreto interministeriale adottato ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020 ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto interministeriale.
I datori di lavoro, in caso di esito positivo all’accoglimento della domanda di emersione, provvederanno a effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati, secondo le indicazioni che saranno fornite con successive istruzioni da parte dell’Inps.
5. Vantaggi per i datori di lavoro
Ai sensi del comma 11 dell’articolo 103 D.L. n. 34/2020, dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (19 maggio 2020) e sino alla data di conclusione del procedimento volto all’emersione – avviato dal datore di lavoro con l’inoltro dell’istanza secondo le diverse modalità sopra precisate – sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro “per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale”. La sospensione cessa nel caso in cui il datore di lavoro non presenti l’istanza e nei casi di rigetto o archiviazione della stessa, tranne qualora l’esito negativo non sia indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro medesimo. Ai sensi del comma 12 dell’articolo 103 del decreto legge in argomento, non sono tuttavia sospesi i procedimenti per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis del codice penale. La sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite o ancora per l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (il c.d. caporalato).
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