Principio di diritto n. 5 del 13 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate
Articoli 19 e 26, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 – emissione della nota di variazione in diminuzione ed esercizio del diritto alla detrazione IVA.
Al verificarsi di uno dei presupposti per l’emissione della nota di variazione in diminuzione ai fini IVA, per effetto del richiamo all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contenuto nell’articolo 26 del medesimo decreto, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il predetto diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento da cui si può esercitare il diritto medesimo.
La nota di variazione, emessa entro il suddetto termine, legittima l’emittente alla detrazione della relativa IVA, originariamente addebitata per rivalsa, ed obbliga il ricevente alla registrazione della stessa, ai sensi del comma 5 del citato articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972.
La nota di variazione, emessa entro il suddetto termine, legittima l’emittente alla detrazione della relativa IVA, originariamente addebitata per rivalsa, ed obbliga il ricevente alla registrazione della stessa, ai sensi del comma 5 del citato articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972.