AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 aprile 2020, n. 110
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Emissione token (Initial Coin Offering – ICO) – Trattamento IVA
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.r.l. (di seguito anche “Società”, “Istante” o “Contribuente”) riferisce di essere una start up avente quale oggetto sociale prevalente “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e specificamente: lo sviluppo, la vendita, la concessione in licenza d’uso di software; la produzione, lo sviluppo, il marketing e la vendita di programmi informatici e di applicazioni nei settori Internet e blockchain nonché l’utilizzo di tutti gli strumenti informatici che si renderanno disponibili in futuro; la creazione di app mobile, le pubblicazioni digitali, le applicazioni web e e-commerce, l’editoria elettronica; il marketing e la pubblicità on-line”.
La Società rappresenta che sta sviluppando una piattaforma tecnologica distribuita e decentralizzata per firmare, criptare e scambiare documenti commerciali in forma digitale (ordini, conferme, documenti di trasporto, fatture etc.), dei quali sono garantiti la paternità, la non ripudiabilità e l’integrità.
A tal fine, l’Istante ha già lanciato la “versione 1.0” di una “blockchain” (i.e. struttura di dati/registro digitale) denominata “ALFA.network”, che permette alle imprese ad essa collegate di firmare, criptare e scambiare tra loro documenti commerciali digitali con le garanzie sopra indicate, e si sta impegnando per sviluppare ulteriori versioni di tale “blockchain”.
Allo scopo di consentire la registrazione e la sicurezza delle transazioni, basate sulla tecnologia blockchain e, quindi, anche di ALFA.network, il Contribuente afferma che è necessario creare un’infrastruttura distribuita e decentralizzata, basata su una rete di server che eseguono attività di validazione delle transazioni effettuate sulla blockchain.
I soggetti che gestiscono i nodi della rete per validare le transazioni, definiti”nodi validatori”, devono necessariamente utilizzare il software che è stato elaborato dalla Società. Il meccanismo di validazione della blockchain ALFA.network si basa su un “protocollo di consenso” che utilizza il metodo “proof of stake” (POS), basato sull’algoritmo “Tendermint”.
L’impresa, che intende partecipare a questo meccanismo e gestire un nodo della rete per validare le transazioni, deve avere a disposizione un quantitativo minimo di “token” (“gettoni”) e deve essere disposta a metterlo in “stake”, cioè a vincolarlo a garanzia della correttezza della propria attività di validazione.
Le transazioni su ALFA.network avverranno mediante pagamento in criptovaluta e, più precisamente, mediante token generati dall’Istante nella quantità predeterminata e immodificabile di 60 milioni di unità (“ALFA token”).
La Società fa presente che è costituito un consorzio – ALFA CONSORTIUM (di seguito, “Consorzio”) – con attività esterna formato dai nodi validatori, avente tra i propri scopi:
– l’acquisto a condizioni di favore, in nome proprio e per conto dei consorziati,dei “token” che i consorziati a propria volta acquisteranno dal consorzio e utilizzeranno per svolgere l’attività di nodi validatori nella costituenda blockchain, ALFA.network;
– l’acquisto in nome proprio della licenza d’uso del software di rete di tale blockchain per concederla a titolo gratuito ai consorziati;
– l’individuazione e la selezione di società specializzate nell’attività di validazione di piattaforme blockchain;
– lo svolgimento di ulteriori attività collaterali e collegate.
Una parte degli ALFA token generati dall’Istante (“nativi”) vengono ceduti al predetto consorzio, che interviene come acquirente in nome proprio e per conto dei consorziati.
Le cessioni sono regolate dal contratto di vendita tra la Società e il Consorzio e da un simmetrico contratto di vendita tra il Consorzio e i nodi validatori consorziati.
Gli ALFA token saranno direttamente acquistabili dai nodi validatori (tramite il consorzio) fino al 31 dicembre 2020; successivamente a tale data, essi potranno essere acquistati solo presso i “digital exchange” oppure tramite scambio diretto con altri soggetti.
Per quanto precisato dalla Società, la blockchain ALFA.network potrebbe anche non venire mai sviluppata, completata e messa in funzione nelle versioni successive alla 1.0, ovvero le versioni successive potrebbero venire sviluppate o realizzate con tempi diversi rispetto a quelli previsti, e la stessa blockchain potrebbe venire sviluppata e realizzata con modalità, funzionalità e possibilità di utilizzo diverse rispetto a quelle indicate nei contratti e nel progetto.
L’istante dichiara che gli ALFA token costituiscono la moneta virtuale (o criptovaluta) nativa di ALFA.network, con un proprio valore determinato dal mercato;la moneta è divisibile in millionesimi e questa frazione è denominata “uALFA”. Sono stati generati dal Contribuente in data 2 maggio 2019 nel numero di 60.000.000(sessanta milioni). Gli stessi potranno essere scambiati su base consensuale con altre criptovalute o altre valute aventi corso legale sulle eventuali piattaforme di exchange che accettino di inserirle a listino.
L’Istante precisa che gli ALFA token non costituiscono uno strumento di investimento, né uno strumento finanziario tipico o atipico, né danno luogo ad alcun rendimento, profitto o remunerazione correlati al loro mero possesso.
In particolare, in base a quanto previsto nei contratti, l’acquisto di ALFA token:
a) non comporterà per l’acquirente alcun diritto alla partecipazione in ALFA o nel Consorzio e/o nessun diritto patrimoniale o amministrativo relativo a tale società,tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nessun diritto di voto in assemblea, di distribuzione degli utili, di rimborso, di liquidazione, di proprietà sul patrimonio della Società (comprese tutte le forme di proprietà intellettuale o industriale di ALFA o del Consorzio), né altri diritti finanziari o legali;
b) non costituisce prestito o contributo al Consorzio, né prestito o conferimento a ALFA;
c) non costituisce una forma di investimento né di risparmio.
Secondo le espresse disposizioni contenute nei contratti (istante-consorzio e consorzio-gestori dei nodi validatori):
– i gestori dei nodi validatori consorziati si impegnano a svolgere l’attività di nodo validatore per un periodo minimo;
– un nodo validatore (composto da: hardware server, hardware HSM, dotato di protezione di doppia firma, software aggiornato da ALFA, connettività, apparati di sicurezza quali firewall e nodi sentinella) deve essere dotato di un numero minimo di50.000 ALFA token, messi a garanzia e bloccati per poter validare le transazioni;
– la messa in stake degli ALFA token deve essere mantenuta per tutto il periodo di svolgimento dell’attività di nodo validatore;
– il nodo validatore può comunicare al Consorzio la propria intenzione di cessare l’attività, mediante preavviso scritto;
– il nodo validatore, in caso di violazione delle regole del Protocollo subirà delle sanzioni, nella forma di decurtazioni del suo patrimonio di token messo in stake;
– gli ALFA token vengono ceduti e potranno essere utilizzati “COSì COME SONO” e “COME DISPONIBILI” (ovvero “As is”) senza promessa o garanzia di altre qualità, caratteristiche o funzionalità che non siano quelle descritte nelle pattuizioni contrattuali;
– il soggetto cedente (ALFA nel primo contratto e il Consorzio nel secondo) non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, di commerciabilità o cambio degli ALFA token in altre criptovalute o in moneta avente corso legale, né di idoneità degli ALFA token per scopi e utilizzi che siano diversi rispetto alla messa in stake;
– il soggetto cedente (ALFA. nel primo contratto e il Consorzio nel secondo)non rilascia alcuna garanzia di completa realizzazione e/o sviluppo di ALFA.network rispetto al Progetto;
– ALFA per ragioni tecniche, tecnologiche, legislative o regolamentari, potrebbe apportare modifiche, a suo insindacabile giudizio, rispetto alle caratteristiche e specifiche indicate nel Progetto, anche se ciò possa comportare il fatto che non soddisfi le aspettative dei consorziati gestori dei nodi validatori;
– lo sviluppo di ALFA.network potrà essere eventualmente abbandonato dall’Istante per una serie di motivi oggettivi, tra cui – per esempio – mancanza di interesse da parte del pubblico, mancanza di finanziamenti, impedimenti tecnici o tecnologici, o impedimenti legislativi o regolamentari, anche in considerazione della circostanza che in molte giurisdizioni la definizione e la disciplina a livello legislativo o regolamentare dei token crittografici, delle risorse digitali e della tecnologia blockchain non è definito ed è comunque in evoluzione.
In particolare, alla luce delle limitazioni di garanzia di cui sopra, il Consorzio non sarà obbligato a restituire né all’acquirente né ai suoi aventi causa o ai consorziatile somme ricevute in base al contratto, a titolo di cessione degli ALFA token, così come il Consorzio non sarà tenuto e legittimato a pretenderle da ALFA, nell’ipotesi in cui:
a) gli ALFA token non risultassero convertibili con altre criptovalute e/o con monete aventi corso legale, o fossero convertibili con indici di rapporto diversi da quelli sperati o ipotizzati o ipotizzabili al momento del loro acquisto;
b) ALFA.network non venisse sviluppata in tutte le sue fasi del Progetto o venisse sviluppata con ritardo o con funzionalità ed utilità diverse rispetto a quanto previsto dal contratto o nel Progetto;
c) le attività di scambio e/o di firma dei documenti, in forma criptata e pseudo-anonima, tra imprese partecipanti alla blockchain non dovessero risultare possibili e/o non fosse possibile eseguirle con modalità, funzionalità e/o costi diversi da quelli indicati nel contratto e/o Progetto.
Tutto ciò premesso, la Società pone il dubbio interpretativo relativo al corretto trattamento IVA del provento conseguito in esito alla vendita degli ALFA token al Consorzio (acquirente in nome proprio ma per conto dei consorziati gestori dei nodi validatori).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che i propri “token” abbiano natura ibrida in quanto possono essere inquadrati sia come “utility token”, nella misura in cui siano utilizzabili per usufruire dei servizi della piattaforma (con contenuto assimilabile a quello dei voucher), sia come “currency token” se e in quanto saranno scambiati e fungere da mezzo di pagamento per acquistare beni o servizi sul mercato (assimilabili alla moneta virtuale o criptovaluta).
In ogni caso, il Contribuente ritiene che i trasferimenti dei token in oggetto dovrebbero ritenersi esclusi da IVA in quanto – come utility token – rientrerebbero nelle previsioni dell’articolo 6-quater, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1792, n. 633(cfr. risposta n. 14 del 2018) e nella seconda ipotesi (i.e. currency token)costituirebbero “cessioni di denaro” [articolo 2, comma 3, lettera a), d.P.R. n. 633 del1972].L’Istante rileva come l’operazione di cessione degli i “ALFA token” comporta l’impossibilità di portare in detrazione l’IVA, a norma dell’articolo 19, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sull’acquisto di beni e servizi direttamente afferenti le prestazioni escluse dal tributo.
Parere dell’agenzia delle entrate
Il quesito sollevato dalla Società riguarda il trattamento IVA delle cessioni degli ALFA token al Consorzio, che li acquista in nome proprio ma per conto dei consorziati, gestori dei nodi validatori. È con riferimento a tale specifica operazione che si fornirà il parere che segue.
In via preliminare si rappresenta che esula dall’esame della scrivente ogni valutazione circa la legittimità ai fini della normativa vigente di riferimento dell’attività di creazione dei token prospettata dall’Istante.
Allo stato attuale non esiste una chiara e univoca legislazione in materia di token, che ne permetta una corretta qualificazione e definizione anche ai fini fiscali.
Un token é sostanzialmente un gettone virtuale il cui valore è deciso dal soggetto che lo emette – in genere una start up – e che vale solo all’interno di un determinato contesto, creato dall’emittente e al quale aderiscono su base volontaria tutti coloro che intendono utilizzare il token secondo gli scopi, il contenuto e le conseguenze stabiliti dall’emittente.
Una volta creata la piattaforma, i token sono scambiati in modalità peer-to-peer(P2P), ossia direttamente tra soggetti paritari, aderenti volontariamente a un network,in assenza di una disciplina regolamentare e di un’Autorità centrale che ne governi la stabilità nella circolazione.
Le transazioni sono registrate e validate su un blockchain, che può essere anche di terze parti. Il blockchain è un registro dove sono memorizzate le operazioni tra due parti del network in modo sicuro, verificabile e permanente. Ogni transazione è inserita all’interno di un blocco che, prima di essere aggiunto alla catena dei blocchi precedenti e archiviato, deve essere verificato, così da controllare che non vi siano errori in grado di compromettere le informazioni archiviate e la reputazione del network.
La verifica è effettuata dai c.d. “nodi validatori” o “miner”, scelti tra i partecipanti al network, che garantiscono continua presenza e imparzialità e che, a seguito del consenso e della credibilità raccolti tra gli altri aderenti al sistema, sono investiti dell’autorità di “firmare” crittograficamente la veridicità e correttezza delle operazioni. Per tale funzione normalmente ricevono un compenso.
Esistono diverse tipologie di token, tra i quali i più diffusi sono:
1. i token di pagamento o “criptovalute” (payment o currency token), ossia mezzi di pagamento per l’acquisto di beni o servizi oppure strumenti finalizzati al trasferimento di denaro e di valori;
2. i security token, rappresentativi di diritti economici legati all’andamento dell’iniziativa imprenditoriale (ad esempio, il diritto di partecipare alla distribuzione dei futuri dividendi) e/o di diritti amministrativi (ad esempio diritti di voto su determinate materie);
3. gli utility token, rappresentativi di diritti diversi, legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l’emittente intende realizzare (ad esempio,licenza per l’utilizzo di un software ad esito del processo di sviluppo).
Oltre ad attribuire i suddetti diritti, alcuni token possono essere scambiati sul mercato secondario tramite la piattaforma dell’emittente o su altre piattaforme di scambio (cfr. risposta ad interpello n. 14 del 2018).
L’evoluzione digitale ha creato poi, ulteriori tipologie di token, tra cui i token ibridi, ritenute declinazioni, sottocategorie o combinazioni di quelle sopra elencate.
Ciò premesso in termini generali, la specifica operazione oggetto di esame ai fini dell’IVA è la vendita verso il corrispettivo in euro degli ALFA token al Consorzio col vincolo della loro messa a garanzia da parte dei nodi validatori consorziati per svolgere l’attività di validazione, che verrà decurtata a titolo di sanzione in caso di violazione delle regole del Protocollo da parte del miner.
Circa i diritti conferiti dai token ai loro acquirenti, i contratti prevedono quanto segue.
Il possesso dei token da parte degli acquirenti non comporterà alcun diritto alla partecipazione in ALFA o nel Consorzio e/o nessun diritto patrimoniale o amministrativo relativo alla Società, non costituisce prestito o contributo al Consorzio,né prestito o conferimento all’Istante e non rappresenta una forma di investimento né di risparmio.
Il soggetto cedente (ALFA nel primo contratto e il Consorzio nel secondo) non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, di commerciabilità o cambio dei token in altre criptovalute o in moneta avente corso legale, né di idoneità dei token per scopi e utilizzi che siano diversi rispetto alla messa in stake.
Alla luce delle limitazioni di garanzia di cui sopra, il Consorzio non sarà obbligato a restituire né all’acquirente né ai suoi aventi causa o ai consorziati le somme ricevute in base al contratto, a titolo di cessione dei token, così come il Consorzio non sarà tenuto e legittimato a pretenderle dall’Istante nell’ipotesi in cui:
a) i token non risultassero convertibili con altre criptovalute e/o con monete aventi corso legale, o fossero convertibili con indici di rapporto diversi da quelli sperati o ipotizzati o ipotizzabili al momento del loro acquisto;
b) ALFA.network non venisse sviluppata in tutte le sue fasi del Progetto, o venisse sviluppata con ritardo o con funzionalità ed utilità diverse rispetto a quanto previsto dal contratto o nel Progetto;
c) le attività di scambio e/o di firma dei documenti, in forma criptata e pseudo-anonima, tra imprese partecipanti alla blockchain non dovessero risultare possibili e/o non fosse possibile eseguirle con modalità, funzionalità e/o costi diversi da quelli indicati nel contratto e/o Progetto.
Dalle predette clausole contrattuali si desume che in sede di emissione, i tokeni n oggetto presentano le caratteristiche di utility token perché solo a seguito del loro acquisto è possibile accedere ai servizi della blockchain, ALFA.network, utilizzarne il software e il logo e svolgere l’attività di nodo validatore. In sostanza, l’acquirente paga una commissione all’Istante per ottenere gli utility token necessari per svolgere l’attività di miner.
In sede di emissione, la loro funzione è diversa da quella di una moneta virtuale,che – come affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 22 ottobre 2015 (causaC-264/14, Hedqvist) – non ha “altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento”(cfr. punti 49 e 52).
Si ritiene, perciò, che nel caso in esame la Società effettui una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 facendosi corrispondere una commissione (c.d. fee) per poter accedere e utilizzare ALFA.network e svolgere l’attività di nodo validatore; il momento di effettuazione della predetta prestazione coinciderà ai sensi dell’articolo 6 del d.P.R. citato col pagamento della commissione. Come prestazione di servizi generica, la stessa è imponibile ad aliquota IVA ordinaria.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Emissione e vendita di utility token - trattamento ai fini IVA - Risposta n. 507 del 12 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- Criptovalute e dichiarazione dei redditi - Quadro RW e ravvedimento operoso
- Regime fiscale (IRES, IRAP ed IVA) relativo alla offerta di token digitali - Risposta 28 settembre 2018, n. 14 dell'Agenzia delle Entrate
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 12 aprile 2018, n. C-8/17 - Ostano alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale in cui, in seguito ad avviso di accertamento di maggiore imposta,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 gennaio 2020, n. 895 - In tema di sanzioni amministrative, le macchine da gioco ove riproducano, in tutto o in parte, le regole fondamentali del gioco del "poker", sono vietate a norma del comma 7 bis del suddetto articolo…
- Trattamento fiscale applicabile all'emissione di autofattura in regime Iva split payment - IVA - art. 17-ter del DPR n. 633/72 e articolo 6, comma 8, d.lgs. n. 471/97 - Risposta 06 agosto 2021, n. 531 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 8557 depositata il 27…
- Contratto di lavoro a tempo determinato: reiterazi
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 5542 depositata…
- Reato di omesso versamento IVA: responsabile l
La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 13319 depositat…
- Lavoro a chiamato o intermittente: le regole, i li
Il lavoro intermittente (c.d. lavoro a chiamata) è disciplinato dal D.Lgs. n. 81…
- DURC: congruità della manodopera e campo di applic
Con l’articolo 8 del Decreto Legge n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazion…