ENASARCO – Comunicato 03 aprile 2020
Prestazioni integrative di previdenza 2020
È disponibile il Programma delle prestazioni integrative di previdenza 2020. Il documento è stato aggiornato in relazione all’emergenza sanitaria e prevede uno stanziamento di oltre 8,4 milioni di euro per le erogazioni straordinarie da Covid-19.
Dalla serata di oggi è possibile inviare le domande online, tramite l’area riservata inEnasarco, per le seguenti prestazioni:
– contributo di maternità;
– contributo per nascita o adozione;
– erogazioni straordinarie.
Allegato
Programma delle prestazioni assistenziali – Anno 2020
INDICE
DISPOSIZIONI GENERALI
FLESSIBILITÀ
DOMANDE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – PRESENTAZIONE DOMANDE
DOMANDE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – GRADUATORIA
CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE
CONTRIBUTO PER MATERNITÀ
CONTRIBUTO A PENSIONATI ENASARCO IN CASE DI RIPOSO
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FIGLI DISABILI
CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PERSONALE PERMANENTE
CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, RICOVERI O SPESE MEDICHE AGENTI OVER 75 ANNI
EROGAZIONI STRAORDINARIE
DISPOSIZIONI GENERALI
FLESSIBILITÀ
In applicazione del principio di flessibilità che, a norma del D.Lgs 91/2011, regola la gestione della spesa rispetto alla previsione sviluppata, nell’ambito dello stanziamento economico complessivo approvato nel budget di ciascun esercizio per le prestazioni di assistenza, eventuali risparmi su singole prestazioni assistenziali potranno essere utilizzati per il riconoscimento agli aventi diritto di altre prestazioni assistenziali per le quali è stato raggiunto il budget annuale stanziato.
DOMANDE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande per le prestazioni assistenziali possono essere presentate con le modalità e nei termini indicati dal presente Programma secondo il seguente scadenzario:
- Dal 3 aprile 2020 possono essere presentate le domande per
- Contributo nascita o adozione;
- Contributo per maternità;
- Contributo per erogazioni straordinarie.
- Dal 16 giugno 2020 possono essere presentate, in aggiunta a quelle previste dal punto 1, le domande per:
- Contributo per assistenza personale permanente;
- Contributo per soggiorno in casa di riposo;
- Contributo assistenza a figli disabili;
- Contributo per erogazioni straordinarie over 75 anni.
DOMANDE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – GRADUATORIA
Le domande di prestazioni assistenziali possono essere inoltrate esclusivamente con le modalità e nei termini indicati dalla Fondazione.
Le domande eventualmente inviate con altre modalità o fuori dei termini (iniziali o finali) indicati dalla Fondazione saranno considerate invalide.
L’assegnazione dei contributi avviene con Determina del Direttore Generale, secondo la graduatoria di reddito dal più basso al più alto redatta con cadenza quadrimestrale tenuto conto del reddito percepito dal richiedente nell’anno 2018.
Le domande che non risultano assegnatarie del contributo richiesto nella graduatoria relativa del bando di presentazione, partecipano d’ufficio alla graduatoria dei bandi relativi ai quadrimestri successivi.
Eventuali risparmi di gestione del budget previsti per il 1° e il 2° quadrimestre sono destinati al budget del 3° quadrimestre.
CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE
Articolo 1
Ammontare del Contributo
Nel limite massimo di spesa annua complessiva di € 1.350.000,00, per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2020 al 31.12.2020, la Fondazione eroga un contributo di importo pari a € 750,00.
Lo stanziamento annuo è ripartito in tre tranche quadrimestrali.
I contributi saranno erogati sulla base delle graduatorie di cui agli art. 6 e 7.
Articolo 2
Requisiti
Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un agente in attività al momento dell’evento, e che, alla data della domanda, abbia almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi tre anni non inferiori al minimale e sia titolare di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore ad Euro 30.000,00.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, sarà comunque erogata una sola prestazione.
Articolo 3
Adozioni
In caso di presentazione della domanda di concessione dell’assegno per adozione, la prestazione potrà essere richiesta esclusivamente all’atto del pronunciamento della sentenza definitiva di adozione da parte del competente Tribunale. Copia della sentenza di adozione dovrà essere prodotta in allegato alla domanda on line.
Ai fini della individuazione dei requisiti di cui all’art. 2 farà fede la data della sentenza definitiva di adozione.
Articolo 4
Domande
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente on line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.
Le domande presentate con modalità diverse non verranno considerate valide.
Articolo 5
Documentazione
La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’articolo 4 è la seguente:
– dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 comprovante la data e il luogo di nascita del figlio, con allegata copia del documento di identità;
– copia della sentenza definitiva di adozione (solo per i figli adottivi);
– copia della dichiarazione dei redditi presentata dall’agente nell’anno 2019 (redditi 2018). In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione, dovrà essere fornita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante l’assenza di redditi o l’esonero della presentazione della Dichiarazione dei Redditi (Unico, 730). In quest’ultimo caso dovranno comunque essere indicati gli eventuali redditi dell’anno 2018.
Ai fini sostanziali e procedurali le domande si intendono perfezionate solo con la presentazione di tutta la documentazione richiesta.
Articolo 6
Termine di presentazione delle domande
Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it dovranno essere presentate:
- a) entro il 30 aprile 2020 per concorrere alla graduatoria del I° quadrimestre;
- b) entro il 31 agosto 2020 per concorrere alla graduatoria del II° quadrimestre;
- c) entro il 31 dicembre 2020 per concorrere alla graduatoria del III° quadrimestre.
Nell’ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e concorrono alla graduatoria del quadrimestre nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.
Articolo 7
Definizione del procedimento
Tenuto conto delle domande pervenute, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 6, la Fondazione provvederà a comunicare con avviso sul sito www.enasarco.it, i termini di definizione delle domande presentate e le date di pubblicazione della graduatoria relativa.
Articolo 8
Integrazione documentazione e controlli
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
CONTRIBUTO PER MATERNITÀ
Articolo 9
Ammontare del Contributo
Nel limite massimo di spesa di € 950.000,00 al fine di assistere l’iscritta per la diminuzione di reddito e l’incremento degli oneri derivanti dalla gravidanza nell’anno 2020, la Fondazione eroga un contributo di importo pari a € 2.500,00.
Lo stanziamento annuo è ripartito in tre tranche quadrimestrali.
I contributi saranno erogati sulla base delle graduatorie di cui agli art. 13 e 14.
Articolo 10
Requisiti
Per ottenere la prestazione è necessario che la richiedente sia un agente in attività al momento dell’evento, e che, alla data della domanda, abbia almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi tre anni non inferiori al minimale e sia titolare di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore ad Euro 30.000,00. Il contributo è riconosciuto in caso di parto o di interruzione di gravidanza a decorrere dal novantunesimo giorno di gestazione.
Articolo 11
Domande
Le domande dovranno essere redatte e inoltrate esclusivamente on line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.
Le domande presentate con modalità diverse non verranno considerate valide.
Articolo 12
Documentazione
La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’articolo 11 è la seguente:
– copia della dichiarazione dei redditi presentata dall’agente nell’anno 2019 (redditi 2018). In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione, dovrà essere fornita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 – con copia del documento di identità – attestante l’assenza di redditi o l’esonero della presentazione della Dichiarazione dei Redditi (Unico, 730). In quest’ultimo caso dovranno comunque essere indicati gli eventuali redditi dell’anno 2018;
– dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 comprovante la data e il luogo di nascita del figlio, con allegata copia del documento di identità
– dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 – con copia del documento di identità – attestante l’interruzione di gravidanza a decorrere dal novantunesimo giorno di gestazione (solo in caso di interruzione della gravidanza).
Ai fini sostanziali e procedurali le domande si intendono perfezionate solo con la presentazione di tutta la documentazione richiesta.
Articolo 13
Termine di presentazione delle domande
Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it dovranno essere presentate:
- a) entro il 30 aprile 2020 per concorrere alla graduatoria del I° quadrimestre;
- b) entro il 31 agosto 2020 per concorrere alla graduatoria del II° quadrimestre;
- c) entro il 31 dicembre 2020 per concorrere alla graduatoria del III° quadrimestre.
Nell’ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e concorreranno alla graduatoria del quadrimestre nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.
Articolo 14
Definizione del procedimento
Tenuto conto delle domande pervenute, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 13, la Fondazione provvederà a comunicare con avviso sul sito www.enasarco.it, i termini di definizione delle domande presentate e le date di pubblicazione della graduatoria relativa
Articolo 15
Integrazione documentazione e controlli
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
CONTRIBUTO A PENSIONATI ENASARCO IN CASE DI RIPOSO
Articolo 16
Ammontare del contributo
Nel limite massimo di spesa annua pari a € 450.000,00 la Fondazione eroga ai pensionati ENASARCO, ospitati, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia, un contributo pari alle spese sostenute per il soggiorno, fino ad un massimo di € 5.200,00.
Nell’ipotesi in cui il soggiorno abbia inizio dopo il 1° gennaio l’importo verrà proporzionalmente ridotto in base al periodo di effettiva degenza.
Lo stanziamento annuo è ripartito in tre tranche quadrimestrali.
I contributi saranno erogati sulla base delle graduatorie di cui agli art. 20 e 21.
Articolo 17
Requisiti
Per essere ammessi al presente concorso, gli interessati debbono possedere i seguenti requisiti:
– essere titolari della pensione di vecchiaia o di invalidità permanente parziale o inabilità erogata dall’Enasarco;
– non svolgere attività lavorativa comunque retribuita;
– essere titolari di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore a Euro 30.000,00;
– aver ottenuto di dimorare permanentemente, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020 in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia.
Articolo 18
Domande
Le domande dovranno essere redatte e inoltrate:
– on line previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it. oppure,
– mediante posta elettronica certificata all’indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it oppure
– con raccomandata A/R a: Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni/PIF – Via A. Usodimare 31, 00154 Roma
Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide.
Articolo 19
Documentazione
La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’articolo 18 è la seguente:
– dichiarazione della Casa di riposo dalla quale risulti l’effettivo godimento del periodo di ospitalità, l’ammontare della retta annua stabilita, se la stessa è a totale carico del richiedente o se è soggetta a rimborso totale o parziale a carico di altri Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici sia privati. In tal caso deve essere indicato l’entità della quota rimborsata;
– copia del documento di identità valido del richiedente;
– copia della dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2019 (redditi 2018). In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non sussista l’obbligo di presentazione della dichiarazione, dovrà essere fornita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante l’assenza di redditi o l’esonero della presentazione della Dichiarazione dei Redditi (Unico, 730). In quest’ultimo caso dovranno comunque essere indicati gli eventuali redditi dell’anno 2018.
Ai fini sostanziali e procedurali le domande si intendono perfezionate solo con la presentazione di tutta la documentazione richiesta.
Dopo la domanda iniziale, la copia della dichiarazione della Casa di Riposo di cui al presente articolo, deve essere presentata ogni 4 mesi, alle scadenze previste dal successivo articolo 20. La mancata presentazione della dichiarazione comporta l’esclusione della graduatoria per l’assegnazione del contributo nel quadrimestre di riferimento.
Articolo 20
Termine di presentazione delle domande
Le domande e le dichiarazioni successive di cui all’art. 19, previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it, dovranno essere presentate:
- a) entro il 31 agosto 2020 per concorrere alla graduatoria del I° e II° quadrimestre;
- b) entro il 31 dicembre 2020 per concorrere alla graduatoria del III° quadrimestre.
Nell’ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e concorrono alla graduatoria del quadrimestre nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.
Articolo 21
Definizione del procedimento
Tenuto conto delle domande pervenute, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 20, la Fondazione provvederà a comunicare con avviso sul sito www.enasarco.it, i termini di definizione delle domande presentate e le date di pubblicazione della graduatoria relativa.
Articolo 22
Calcolo del contributo
Il contributo della Fondazione non potrà superare la spesa totale, realmente sostenuta e regolarmente documentata dal pensionato, per il suo soggiorno nella Casa di riposo.
Il contributo della Fondazione sarà, inoltre, proporzionalmente ridotto, qualora il richiedente interrompa il suo soggiorno, indipendentemente dalla causa.
Nell’ipotesi, infine, in cui il richiedente percepisca un rimborso da parte di uno o più Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici che privati, l’assegno sarà corrisposto in misura pari alla differenza tra l’ammontare dell’assegno stesso e il concorso spese erogato da altre istituzioni, sempre nel limite massimo di € 5.200,00 annue.
Articolo 23
Decesso
Eventuali importi residui, derivanti dal decesso del pensionato, intervenuto nel corso di un quadrimestre, potranno essere accreditati in favore di eredi legittimi che ne avanzino richiesta entro tre mesi dalla data del decesso del beneficiario.
Articolo 24
Integrazione documentazione e controlli
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FIGLI DISABILI
Articolo 25
Ammontare del contributo
Nel limite massimo di spesa annua pari a € 3.000.000,00 la Fondazione eroga, agli iscritti i cui figli disabili siano titolari di certificazione che riconosca la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit motorio, funzionale e relazionale tale da rendere necessaria anche la dipendenza da altra persona, un contributo di importo pari € 6.000,00 annue.
Lo stanziamento annuo è ripartito in tre tranche quadrimestrale.
I contributi sono erogati sulla base delle graduatorie di cui agli artt. 29 e 30.
Articolo 26
Requisiti
Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un agente in attività al momento della richiesta e che alla data della domanda abbia almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi tre anni non inferiori al minimale e sia titolare di un reddito annuo lordo per l’anno 2018 non superiore a Euro 30.000,00, oppure essere titolare di una pensione diretta Enasarco e sia titolare di un reddito annuo lordo per l’anno 2018 non superiore a Euro 30.000,00 .
Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, sarà comunque erogata una sola prestazione.
Articolo 27
Domande
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente on line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.
Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide.
Articolo 28
Documentazione
La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’articolo 27 è la seguente:
– copia della certificazione contenente la diagnosi o classificazione medica dello stato di disabilità con condizioni di gravità del figlio, riconosciuto ex art.3, comma 3, della Legge 104 del 1992, o ex Legge 18/1980 cosi come modificata dall’art. 1 della Legge n.508/1988 e attestata da certificazione rilasciata dalla apposita Commissione Asl o INPS ovvero accertata da altro provvedimento
– copia del documento di identità valido del richiedente;
– copia della dichiarazione dei redditi presentata dall’agente nell’anno 2019 (redditi 2018). In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione, dovrà essere fornita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante l’assenza di redditi o l’esonero della presentazione della Dichiarazione dei Redditi (Unico, 730). In quest’ultimo caso dovranno comunque essere indicati gli eventuali redditi dell’anno 2018.
Ai fini sostanziali e procedurali le domande si intendono perfezionate solo con la presentazione di tutta la documentazione richiesta.
Articolo 29
Termine di presentazione delle domande
Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it dovranno essere presentate:
- a) entro il 31 agosto 2020 per concorrere alla graduatoria del I° e II° quadrimestre;
- b) entro il 31 dicembre 2020 per concorrere alla graduatoria del III° quadrimestre.
Nell’ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e concorreranno alla graduatoria del quadrimestre nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.
Articolo 30
Definizione del procedimento
Tenuto conto delle domande pervenute, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 29, la Fondazione provvederà a comunicare con avviso sul sito www.enasarco.it, i termini di definizione delle domande presentate e le date di pubblicazione della graduatoria relativa.
Articolo 31
Integrazione documentazione e controlli
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PERSONALE PERMANENTE
Articolo 32
Ammontare del contributo
Nel limite massimo di spesa annua pari a € 150.000,00, la Fondazione eroga, ai titolari di pensione di inabilità permanente ai quali sia stata riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit funzionale e relazionale tale da rendere necessaria la piena dipendenza da altra persona, un contributo di importo pari a € 2.600,00 annue, non cumulabili con erogazione straordinaria di assistenza e solidarietà.
Lo stanziamento annuo è ripartito in tre tranche quadrimestrale.
I contributi sono erogati sulla base delle graduatorie di cui agli artt. 36 e 37.
Articolo 33
Requisiti
Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente abbia i requisiti di seguito riportati:
– essere pensionato Enasarco di inabilità permanente;
– essere titolare dell’ assegno mensile INPS per assistenza personale e continuativa (Legge 222/84 Art. 5, comma 1- indennità di accompagnamento);
– essere titolare di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore a Euro 30.000,00.
Articolo 34
Domande
Le domande dovranno essere redatte e inoltrate:
– on line previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it. oppure,
– mediante posta elettronica certificata all’indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it oppure
– con raccomandata A/R a: Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni/PIF – Via A. Usodimare 31, 00154 Roma
Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide.
Articolo 35
Documentazione
La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’articolo 34 è la seguente:
– copia del documento di identità valido del richiedente;
– copia della dichiarazione dei redditi presentata dal richiedente nell’anno 2019 (redditi 2018). In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione, dovrà essere fornita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante l’assenza di redditi o l’esonero della presentazione della Dichiarazione dei Redditi (Unico, 730). In quest’ultimo caso dovranno comunque essere indicati gli eventuali redditi dell’anno 2018;
– copia del modello obis M rilasciato dall’INPS;
– dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante la titolarità dell’ assegno mensile INPS per assistenza personale e continuativa (Legge 222/84 Art. 5, comma 1- indennità di accompagnamento).
Ai fini sostanziali e procedurali le domande si intendono perfezionate solo con la presentazione di tutta la documentazione richiesta.
Articolo 36
Termine di presentazione delle domande
Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it dovranno essere presentate:
- a) entro il 31 agosto 2020 per concorrere alla graduatoria del I° e II° quadrimestre;
- b) entro il 31 dicembre 2020 per concorrere alla graduatoria del III° quadrimestre.
Nell’ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e concorreranno alla graduatoria del quadrimestre nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.
Articolo 37
Definizione del procedimento
Tenuto conto delle domande pervenute, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 36, la Fondazione provvederà a comunicare con avviso sul sito www.enasarco.it, i termini di definizione delle domande presentate e le date di pubblicazione della graduatoria relativa.
Articolo 38
Integrazione documentazione e controlli
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, RICOVERI O SPESE MEDICHE AGENTI OVER 75 ANNI
Articolo 39
Ammontare del contributo
Nel limite massimo di spesa annua di € 50.000,00, la Fondazione Enasarco eroga un contributo straordinario per infortunio, ricoveri o spese mediche documentate per gli iscritti attivi di età anagrafica superiore a 75 anni.
L’evento per quale l’iscritto presenta istanza di erogazione straordinaria deve rientrare tra gli eventi indennizzabili dalla polizza assicurativa sottoscritta a favore degli agenti.
L’importo erogato è pari all’importo previsto dalla richiamata polizza assicurativa.
La prestazione non è cumulabile con erogazione straordinaria di assistenza e solidarietà, riguardante lo stesso evento.
Lo stanziamento annuo è ripartito in tre tranche quadrimestrale.
I contributi sono erogati sulla base delle graduatorie di cui agli artt. 43 e 44.
Articolo 40
Requisiti
Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un agente in attività con età superiore ad anni 75 al momento dell’evento, e che, alla data della domanda, abbia una anzianità contributiva complessiva di almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi tre anni non inferiori al minimale e sia titolare di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore a Euro 30.000,00.
Articolo 41
Domande
Le domande dovranno essere inoltrate on line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.
Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide.
Articolo 42
Documentazione
La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’articolo 41 è la seguente:
– descrizione dell’evento/situazione per il/la quale si richiede la prestazione;
– documentazione delle spese sostenute (fattura o ricevuta intestata all’iscritto) purché di entità rilevante;
– documentazione medica;
– copia del documento di identità valido del richiedente.
– copia della dichiarazione dei redditi presentata dall’agente nell’anno 2019 (redditi 2018). In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione, dovrà essere fornita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante l’assenza di redditi o l’esonero della presentazione della Dichiarazione dei Redditi (Unico, 730). In quest’ultimo caso dovranno comunque essere indicati gli eventuali redditi dell’anno 2018.
Ai fini sostanziali e procedurali le domande si intendono perfezionate solo con la presentazione di tutta la documentazione richiesta.
Articolo 43
Termine di presentazione delle domande
Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it dovranno essere presentate:
- a) entro il 31 agosto 2020 per concorrere alla graduatoria del I° e II° quadrimestre;
- b) entro il 31 dicembre 2020 per concorrere alla graduatoria del III° quadrimestre.
Nell’ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e concorreranno alla graduatoria del quadrimestre nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.
Articolo 44
Definizione del procedimento
Tenuto conto delle domande pervenute, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 43, la Fondazione provvederà a comunicare con avviso sul sito www.enasarco.it, i termini di definizione delle domande presentate e le date di pubblicazione della graduatoria relativa.
Articolo 45
Integrazione documentazione
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
EROGAZIONI STRAORDINARIE
Articolo 46
Disposizioni generali
In ragione della grave pandemia da Covid-19 che ha colpito anche l’Italia, causando una grave crisi sanitaria ed economica, per l’anno 2020 la Fondazione effettua, nel limite massimo di spesa annua pari a € 8.420.000,00, erogazioni straordinarie prioritariamente a sostegno degli iscritti che hanno subito conseguenze negative rilevanti a causa di tale emergenza, nei limiti e con le modalità specificate nei successivi articoli.
Il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà prendere in considerazione e, se del caso, erogare contributi per altre ragioni solo nel caso in cui esse risultino di assoluta gravità e abbiano determinato uno stato di rilevante bisogno di sostegno economico.
Le erogazioni straordinarie saranno attribuite secondo una graduatoria di bisogno economico determinata, a parità di cause (decesso, ricovero, etc.), dal reddito del richiedente dichiarato per l’anno 2018, dal più basso al più elevato.
I contributi economici a sostegno degli iscritti in stato di bisogno economico saranno erogati nei limiti e con le modalità appresso specificate.
Articolo 47
Requisiti
Possono richiedere erogazioni straordinarie in conseguenza dell’epidemia Covid-19 i soli agenti in attività, compresi i pensionati che proseguono l’attività di agenzia per la maturazione dei supplementi di pensione (o i loro famigliari in caso di decesso dell’iscritto), in possesso del seguente requisito:
– reddito 2018 non superiore a € 40.000, rilevabile dal modello Unico PF 2019. Più precisamente il reddito 2018 di riferimento è pari alla somma dei singoli redditi indicati nelle caselle di seguito specificate dei quadri RN e LM se entrambi compilati.
- Quadro RN1, casella 1;
- Quadro LM, casella LM6;
- Quadro LM, casella LM34 casella 3.
I richiedenti che nell’anno 2018 hanno svolto attività diversa da quella di agenzia (ad esempio, lavoro subordinato) potranno comprovare il reddito allegando la documentazione fiscale valida alla quale erano tenuti in base all’attività svolta in tale anno.
Il requisito di reddito non si applica nel caso di decesso dell’agente in attività a causa del virus Covid-19.
Si precisa che nell’ipotesi di agenti operanti sotto forma di società di persone il reddito è quello del socio che ha inoltrato la domanda risultante dal proprio modello Unico PF 2019.
Articolo 48
Eventi tutelati e contributi erogati
Le domande di erogazioni straordinarie per stati di bisogno cagionati dall’epidemia Covid-19 saranno soddisfatte nel seguente ordine:
- Prioritariamente, saranno erogati contributi economici nei casi di decesso di agente in attività causato dal Covid-19. Il contributo economico è di € 8.000.
- Soddisfatte le domande di cui al punto a), saranno erogati contributi economici agli iscritti per intervenuto contagio da Covid-19. Il contributo economico è di € 1.000. La domanda dovrà essere corredata da idonea certificazione sanitaria attestante l’avvenuto contagio dell’iscritto.1
- Soddisfatte le domande di cui al punto b), saranno erogati contributi economici agli iscritti per i quali possano presumersi provvigioni fortemente ridotte a causa dell’epidemia Covid-19. Il contributo è di € 1.000, a prescindere dal carico familiare.
I contributi di cui ai precedenti punti sono cumulabili tra loro. In tal caso l’iscritto concorrerà alle diverse graduatorie tenuto conto dei criteri di cui al presente disciplinare.
Il contributo per decesso dell’agente iscritto, tuttavia, assorbe gli eventuali contributi eventualmente già erogati o richiesti per ricovero o per riduzione delle provvigioni; pertanto, l’erogazione straordinaria complessivamente erogata non potrà superare la somma di € 8.000.
Articolo 49
Bandi per le erogazioni straordinarie
La Fondazione Enasarco assegnerà i contributi ai singoli iscritti per bandi quadrimestrali, secondo una graduatoria di reddito dal più basso al più alto.
Le domande presentate per un bando e che risulteranno non beneficiarie del contributo economico (perché fuori graduatoria rispetto al budget assegnato al singolo bando) concorreranno d’ufficio ai bandi successivi.
Ciascun bando quadrimestrale assegnerà contributi economici per le somme complessive appresso indicate:
– bando 1° quadrimestre, per un budget complessivo di € 2.105.000,00. Le domande potranno essere presentate dal 3 aprile 2020 al 30 aprile 2020, esclusivamente con le modalità di seguito specificate;
– bando 2° quadrimestre, per un budget complessivo di € 2.105.000,00. Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° maggio 2020 al 31 agosto 2020, esclusivamente con le modalità di seguito specificate; le domande regolari presentate per il primo quadrimestre e non assegnatarie di contributi concorreranno d’ufficio anche al secondo bando;
1 Si ricorda che la polizza sottoscritta dalla Fondazione prevede, in caso di malattia, il riconoscimento di una indennità per ricovero senza intervento chirurgico pari a € 92,00 per gli iscritti in possesso della garanzia A (gestione FIRR) e € 462,00 per gli iscritti in possesso della garanzia B (gestione assistenza.
– bando 3° quadrimestre, per un budget complessivo di € 4.210.000,00. Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020, esclusivamente con le modalità di seguito specificate; le domande regolari presentate per il primo e secondo quadrimestre e non assegnatarie di contributi concorreranno d’ufficio anche al terzo bando.
I bandi sono di ammontare crescente per poter assicurare trattamenti simili fra i primi e gli ultimi iscritti danneggiati, considerato che l’epidemia Covid-19 è tuttora in corso e che essa si evolve nel tempo.
Articolo 50
Presentazione della domanda e documentazione richiesta
La domanda di contributo economico può essere presentata esclusivamente secondo le modalità di seguito indicate.
Le domande dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione da inviare anch’essa in copia elettronica contestualmente alla domanda:
- Contributi economici per decesso -art. 48, lettera a)-: la domanda può essere presentata esclusivamente mediante invio a mezzo PEC del modulo di richiesta disponibile sul sito web www.enasarco.it (da non utilizzare e non valido per tutti gli altri casi) e dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione
– Autocertificazione attestante il decesso dell’iscritto e lo svolgimento effettivo dell’attività di agenzia fino al momento del decesso;
– Certificazione medica attestante che il decesso è intervenuto a causa di affezione da virus Covid-19 (anche solo quale concausa).
La PEC dovrà essere inviata esclusivamente al seguente indirizzo: prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it
- Contagio da Covid-19 -art. 48, lettera b)-: la domanda può essere presentata esclusivamente on-line mediante accesso all’apposita sezione riservata del sito www.enasarco.it e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione
- Certificazione medica attestante l’avvenuto contagio dell’iscritto da Covid-19;
- Modello Unico PF 2019 attestante per l’anno 2018 un reddito non superiore a € 40.000,00 o altra documentazione fiscale valida.
- Provvigioni fortemente ridotto a causa dell’epidemia Covid-19 -art. 48, lettera c)-: la domanda la domanda può essere presentata esclusivamente on-line mediante accesso all’apposita sezione riservata del sito www.enasarco.it e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione essere accompagnata dalla seguente documentazione
– Modello Unico PF 2019 attestante per l’anno 2018 un reddito non superiore a € 40.000,00 o altra documentazione fiscale valida;
– Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante una diminuzione delle provvigioni, nel trimestre di contribuzione antecedente la presentazione della domanda, superiore al 33% rispetto alle provvigioni percepite nello stesso trimestre dell’anno precedente.
Nel solo caso di decesso dell’iscritto, gli operatori Enasarco, nei tre giorni lavorativi successivi all’arrivo della PEC, inseriranno la domanda e i documenti nel sistema elettronico con data corrispondente al terzo giorno lavorativo dopo l’arrivo della richiesta a mezzo PEC.
Richieste incomplete o prive della documentazione (anche solo in parte) saranno considerate invalide; gli operatori Enasarco segnaleranno l’irregolarità entro il terzo giorno, sempre a mezzo PEC, affinché i familiari dell’iscritto deceduto possano rinnovare la richiesta.
La Direzione Generale è delegata a modificare se del caso, all’atto della pubblicazione dei bandi, la documentazione da allegare alla domanda di erogazione straordinaria.
Articolo 51
Graduatorie provvisorie e definitiva
I contributi saranno erogati dalla Fondazione secondo l’ordine degli eventi pregiudizievoli sopra indicati all’art. 48 (“Eventi tutelati e contributi erogabili”).
Per ciascun evento tutelato saranno redatte le graduatorie di assegnazione in base al reddito attestato e comprovato dai documenti indicati precedente articolo 50.
Entro 5 giorni lavorativi dallo scadere di ciascun bando la Fondazione redigerà la graduatoria provvisoria delle domande pervenute, sulla base unicamente di quanto attestato dagli iscritti nel modulo di presentazione. Da quel momento ciascun iscritto potrà consultare nell’area riservata la collocazione della sua domanda nella graduatoria provvisoria.
Successivamente alla graduatoria provvisoria, la Fondazione verificherà la congruità dei documenti prodotti da ciascun iscritto con quanto dichiarato nella domanda e redigerà la graduatoria definitiva.
Gli iscritti riceveranno, quindi, apposita comunicazione sull’esito della loro domanda (“accolta” oppure “non accolta e inserita d’ufficio nel bando successivo” oppure “non accolta per documentazione insufficiente o non conforme”, all’esito del 1° e 2° bando, oppure “non accolta definitivamente”, all’esito del 3° bando).
Articolo 52
Altre erogazioni straordinarie
Gli iscritti che nel corso del 2020 abbiano subito eventi pregiudizievoli di assoluta gravità e tali da determinare uno stato di rilevante bisogno economico, potranno chiedere al Consiglio di Amministrazione un contributo straordinario.
La domanda può essere presentata esclusivamente on-line mediante accesso all’apposita sezione riservata del sito www.enasarco.it o con le altre modalità indicate dalla Fondazione stessa.
La domanda sarà oggetto di valutazione insindacabile.
Articolo 53
Integrazione documentazione e controlli
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 giugno 2020, n. 12196 - In tema di contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati ( tra cui l'Enasarco), cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di…
- ENASARCO - Comunicato 08 novembre 2021 - Prestazioni integrative VI bimestre
- ENASARCO - Comunicato 02 aprile 2020 - Fondazione Enasarco: Covid-19, priorità agli iscritti colpiti dal virus - Stabiliti i criteri e le modalità per richiedere i contributi straordinari
- ENASARCO - Comunicato 01 giugno 2022 - Fondazione Enasarco: Quest’oggi è stato rinnovato il Protocollo d’Intesa tra la Fondazione e l’OAM (Organismo degli Agenti e Mediatori)
- Trattamento fiscale ai fini IRPEF delle prestazioni pensionistiche integrative in forma periodica riferite a fondi interni di previdenza istituiti presso gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 - Risoluzione 09 settembre 2020, n. 51/E…
- INPS - Circolare 19 marzo 2022, n. 42 - Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- La conciliazione è nulla se firmata in azienda e n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10065 depositat…
- Processo Tributario: la prova del perfezionamento
Nei casi in cui la notifica di un atto impositivo o processuale avvenga a mezzo…
- LIPE 2024: scadenze e novità per adempiere corrett
Per l’anno 2024 le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) e rimasto invariata…
- Decadenza dalla NASPI: nel caso in cui il lavorato
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 11523 depositat…
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…