ENASARCO – Comunicato 18 marzo 2021
Contribuzione volontaria online
Prosegue l’impegno della Fondazione per ampliare ulteriormente i servizi online disponibili per gli iscritti.
A partire dal 15 marzo 2021, infatti, le nuove richieste di adesione alla contribuzione volontaria potranno essere inviate esclusivamente tramite l’area riservata inEnasarco. Per ulteriori informazioni in merito è possibile consultare la guida pratica.
Allegato
Guida pratica
La domanda di autorizzazione, l’accoglimento o il rigetto
La richiesta di ammissione alla contribuzione volontaria deve essere formulata, dopo la cessazione dell’attività, utilizzando esclusivamente il modulo 4322/c° che dal 15 marzo 2021 è disponibile solo on line, nell’area riservata del sito www.enasarco.it di ciascun iscritto alla Fondazione. Gli uffici della Fondazione, però, non possono procedere alla lavorazione della domanda presentata dall’agente se non è ancora trascorso il periodo utile a disposizione dei preponenti – ai sensi dell’art. 8 – per effettuare il pagamento degli eventuali contributi relativi al trimestre in corso alla data di cessazione dell’attività di agenzia; ciò in quanto il calcolo del contributo volontario è effettuato sulla base degli ultimi tre anni di anzianità contributiva e, di conseguenza, è necessario attendere lo scadere del termine di pagamento dell’ultimo trimestre onde consentire l’inserimento anche di questo contributo nel meccanismo di calcolo. Di conseguenza, le domande di prosecuzione volontaria potranno essere presentate in qualunque momento successivo alla cessazione dell’attività (nel rispetto del termine di decadenza di cui all’art. 9, comma 2) e la Fondazione emetterà il provvedimento di accoglimento o di rigetto nel termine massimo di 90 giorni – salva l’ipotesi di sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni per cause non direttamente imputabili alla Fondazione – a decorrere:
– dalla scadenza del termine previsto dall’art. 8, comma 3, per il pagamento dei contributi relativi al trimestre di cessazione dell’attività di agenzia (in questo caso la domanda vale come “prenotazione” del processo di lavorazione)
– dalla data di ricezione della domanda, se il termine di cui all’art. 8, comma 3, è già trascorso.
Nel caso di autorizzazione successiva allo scadere del termine finale del procedimento, come sopra calcolato, i contributi volontari spiegheranno efficacia a decorrere dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine, anche ai fini previdenziali, purché versati tempestivamente nel rispetto dell’intervenuta autorizzazione.
I termini per i versamenti
I contributi volontari autorizzati dovranno pervenire alla Fondazione nei termini indicati di seguito:
– contributi relativi all’anno in corso, anche non interamente trascorso, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda di contribuzione volontaria, a pena di decadenza dal diritto alla prosecuzione stessa, tuttavia da intendere in senso restrittivo quale estinzione del diritto esercitato con la domanda e cristallizzato nel provvedimento di accoglimento. Di conseguenza, finché non sarà trascorso il termine di decadenza previsto dall’art. 9, comma 2, l’interessato potrà reiterare la domanda di prosecuzione volontaria, tuttavia con il rischio di vedersi calcolato un contributo d’importo maggiore nel caso di presentazione della seconda domanda nell’anno solare successivo, a causa del meccanismo d’incremento progressivo dell’aliquota contributiva nel periodo dal 2013 al 2020;
– contributi relativi ai periodi pregressi (contributi a copertura del periodo intercorso fra la cessazione dell’attività e quello di autorizzazione della domanda), entro i successivi 90 giorni (pari a 180 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione). Il mancato rispetto di questo termine non comporterà la decadenza della domanda di prosecuzione volontaria (a differenza del primo) ma costituirà comunque inadempimento, con conseguente possibilità per la Fondazione di assegnare un termine congruo per il pagamento – 20 giorni – trascorso il quale l’interessato non potrà più coprire i periodi pregressi fra la cessazione dell’attività e la domanda di autorizzazione;
– contributi relativi alle annualità successive all’autorizzazione, dovranno pervenire in un’unica soluzione entro il 30 novembre di ogni anno oppure in quattro rate trimestrali di pari importo (28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre). Nell’ipotesi di versamenti rateali il mancato rispetto delle scadenze intermedie non determina alcuna conseguenza purché il pagamento dell’importo annuo sia perfezionato entro il 30 novembre. I versamenti effettuati oltre il 30 novembre saranno imputati a copertura dei periodi successivi.
I modelli
Dall’1/1/2015 la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria può essere presentata con uno dei seguenti modelli:
– 4322c (dal 15 marzo 2021 è disponibile solo on line, nell’area riservata del sito www.enasarco.it) per coloro che vogliono acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e sono in possesso dei seguenti requisiti:
– abbiano cessato l’attività di agenzia, temporaneamente o definitivamente;
– abbiano almeno cinque anni di anzianità contributiva all’atto della cessazione;
– abbiano almeno tre anni di anzianità contributiva nel quinquennio precedente la cessazione dell’attività stessa;
– non siano titolari di pensione di invalidità, inabilità o rendita contributiva.
– 4324c per gli agenti che abbiano ottenuto una precedente autorizzazione alla contribuzione volontaria ai sensi dell’art. 9, comma 5 del Regolamento delle Attività Istituzionali in vigore dall’1/1/2004, che prevedeva la cessazione del diritto ai versamenti volontari in ogni caso con il conseguimento dell’anzianità contributiva minima di 20 anni prevista per la pensione di vecchiaia. Tali agenti, al raggiungimento del 20° anno di contribuzione (con il quale si esaurisce l’autorizzazione già ottenuta), potranno chiedere, secondo quanto disposto dall’art. 15, comma 2 del vigente Regolamento, di effettuare ulteriori versamenti al fine di raggiungere più rapidamente la quota pensionabile.
– 4325c per gli agenti che intendono versare volontariamente i contributi omessi o evasi da imprese preponenti dichiarate fallite o sottoposte ad altra procedura concorsuale (art.11 Regolamento)
Il modello 4323c non è più in vigore.
Info Utili
Gli agenti che hanno interrotto, temporaneamente o definitivamente, l’attività di agenzia possono chiedere alla Fondazione di essere ammessi alla contribuzione volontaria.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 gennaio 2020, n. 2235 - Autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed autorizzazione alla integrazione volontaria della contribuzione stessa
- ENASARCO - Comunicato 02 aprile 2020 - Fondazione Enasarco: Covid-19, priorità agli iscritti colpiti dal virus - Stabiliti i criteri e le modalità per richiedere i contributi straordinari
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