ENPAIA – Circolare 09 luglio 2013, n. 2 (Periti agrari)
Saldo contributi 2012.
Il 7 agosto 2013 scade il termine per il versamento a saldo dei contributi: soggettivo ed integrativo dovuti per l’anno 2012 (art. 7 del Regolamento).
In caso di ritardo nel pagamento di tali contributi, entro i primi sessanta giorni dalla scadenza, l’art. 10 del Regolamento prevede l’applicazione di interessi di mora pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (0,5 % alla data di invio della presente), se il ritardo supera tale periodo, il tasso applicato è elevato di 5,5 punti percentuali calcolato su tutto il periodo di ritardo.
Si precisa che risultano accreditati sulla Sua posizione, a titolo di acconto per l’anno 2012, i seguenti importi:
Matricola Cassa: 000001
Causale | Importo |
CONTRIBUTI SOGGETTIVO E MATERNITÀ 2012 | 2.500,00 |
CONTRIBUTO INTEGRATIVO 2012 | 919,10 |
CONTRIBUTI 2012 | 0,00 |
MODALITÀ DI PAGAMENTO
a) Posta: sul c.c.p. n. 16379000 a mezzo dei bollettini che possono essere stampati accedendo nel servizio on line del sito www.enpaia.it nella sua area riservata della Gestione Separata Periti Agrari. (Si raccomanda di utilizzare fogli A4 con grammatura 80)
b) Banca: seguente c/c bancario:
IBAN
I | T | 0 | 3 | B | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | X | 1 | 6 |
intestato a: Fondazione ENPAIA – Gestione Separata Agrotecnici Presso la Banca Popolare di Sondrio – Via Cesare Pavese, 336-00144 Roma.
In tal caso nella causale del versamento devono essere riportati nel seguente ordine:
1) causale numerica di versamento (solo la numerica):
a) 312 (soggettivo maternità 2012);
b) 322 (integrativo 2012);
c) 332 (generica 2012 che comprende qualsiasi causale 2012);
2) numero di matricola dell’iscritto;
3) codice fiscale;
4) cognome e nome.
Qualora con il versamento si eseguono più causali si invita a riportare di seguito alla causale numerica l’importo corrispondente.
A titolo di esempio se il generico iscritto Franco Rossi, matricola 3000, codice fiscale RSSFNC70M08L501H vuole eseguire un unico versamento che comprende sia la causale 312 che la 322 e non vuole utilizzare la generica 332, supponiamo che debba versare € 1.008,30 a titolo di 312 e € 400 a titolo di 322 la causale del bonifico dovrà riportare:
312- 1.008,30 – 322- 400,00 – MAT 005000 – RSSFNC70M08L501H – ROSSI FRANCO
Si informa che le eccedenze dell’anno 2011 di cui non è stata richiesta restituzione od utilizzo quale copertura della contribuzione 2012 sono state consolidate con il contributo soggettivo 2011 come previsto dal Regolamento.
AVVERTENZA SCADENZA INVIO COMUNICAZIONE REDDITUALE 2012
Si informa che, salvo proroghe dell’Agenzia delle Entrate, il termine ultimo per l’invio dei dati reddituali alla Cassa è il 31 ottobre 2013
A tempo debito verrà inoltrata apposita circolare che sarà consultabile anche presso il sito www.enpaia.it.
ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA 2012
Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo dovuto deve essere determinato nella misura del 10% del reddito professionale netto.
Tuttavia coloro i quali si sono avvalsi della facoltà di versare una contribuzione maggiorata così come previsto dal co. 2 dell’art. 3 del Regolamento, devono calcolare l’importo dovuto in base alla aliquota contributiva comunicata alla Cassa.
Se il reddito professionale netto è inferiore a € 6.000,00, l’iscritto è tenuto a pagare il contributo minimo di € 600,00 annui in caso di aliquota contributiva al 10%, detto importo deve essere incrementato in proporzione alla eventuale percentuale scelta.
Il reddito massimo previsto per legge per il 2012, su cui calcolare la contribuzione, è pari ad €.96.149,00.
All’importo così determinato va sottratto quanto versato in acconto.
Contributo integrativo
Il contributo integrativo deve essere determinato nella misura del 2% del volume d’affari al netto dell’addebito a titolo di questa contribuzione.
Se il volume d’affari netto è inferiore a € 6.000,00, l’iscritto è tenuto a versare il contributo minimo di € 120,00 annui. All’importo così determinato deve essere detratto l’acconto versato.
Contributo di maternità
Non è dovuto per l’anno 2012
Agevolazioni
Sono previste agevolazioni contributive per i giovani. I professionisti, che al momento della iscrizione alla Cassa avevano meno di 40 anni di età e che dichiarano un reddito inferiore a € 6.000,00, hanno diritto di usufruire della seguente riduzione della contribuzione minima:
– contr. Soggettivo: € 300,00 annui anziché € 600,00;
Di tale agevolazione si può usufruire al massimo per i primi tre anni di iscrizione e dovrà essere esplicitamente richiesta in sede di comunicazione reddituale 2012.
N. B.: Qualora risultassero maturate delle eccedenze per l’anno 2012, la destinazione delle stesse dovrà essere comunicata con il modulo che verrà inviato con l’estratto conto annuale.
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