Enti associativi: accertamento legittimo se svolgono attività commerciale - Cassazione sentenza n. 24898 del 2013La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 24898 depositata il 6 novembre 2013 ha statuito che è legittimo l’accertamento induttivo all’associazione senza fini di lucro al cui interno invece si svolgevano attività come palestra, bar ecc. Per cui secondo la Corte un’associazione senza scopo di lucro, che in realtà svolga un’attività prevalentemente commerciale, deve pagare le imposte secondo la normativa prevista per i redditi d’impresa.

Gli enti di tipo associativo, infatti, non godono dello status di “extrafiscalità” che li esenta da ogni prelievo fiscale, potendo anche le organizzazioni non profit a svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale con proventi, dunque, tassabili.

La vicenda, esaminata dalla Corte,  ha avuto inizio con con la notifica di un avviso di accertamento ad una Polisportiva  con cui veniva contestato lo svolgimento di attività commerciale in difetto delle prescritte scritture contabili e non quello di attività associativa senza fini di lucro per la gestione di impianti sportivi con servizi annessi, compreso quello di bar. Il Fisco aveva ricostruito il reddito in via induttiva, determinando maggiori Irpeg, Irap, Iva e accessori.

La Polisportiva impugnava l’atto impositivo con ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici non accolgono le doglianze del ricorrente. La contribuente impugna la decisione depositando il ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che rigettò l’appello ritenendo legittimo l’avviso di accertamento con il quale veniva ricostruito in via induttiva il reddito e determinata una maggiore IRPEG, una maggiore IRAP ed una maggiore IVA, con l’irrogazione di sanzioni

La parte soccombente per la cassazione della sentenza di appello propone ricorso, basato su sei motivi di censura, alla Corte Suprema.

Gli Ermellini rigettano il ricorso. I giudici di legittimità confermano il principio, stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3676/2010, secondo cui non vi è alcuna norma fiscale impone, in via generale, l’obbligo di previa convocazione del contribuente in sede amministrativa prima dell’accertamento, non subendo pregiudizio il suo diritto di difesa che può essere esercitato, senza limitazioni, sia nella fase successiva all’accertamento – in sede di definizione con adesione e di attivazione dei poteri di autotutela della Pubblica amministrazione – sia nella sede contenziosa, il giudice di legittimità argomenta che, in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro a svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale.

Il TUIR con l’articolo 111 statuisce il regime agevolato derogando al contenuto ed alla disciplina generale, fissata dagli articoli 86 e 87 del Tuir, secondo cui l’Irpeg si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche (Cassazione, sentenza 16032/2005). Di conseguenza, l’onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’articolo 2697 del codice civile (Cassazione, sentenza 3360/2013).

Pertanto gli enti di tipo associativo possono godere del previsto trattamento agevolato a condizione non solo dell’inserimento nei loro atti costitutivi e negli statuti di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell’articolo 5 del Dlgs 460/1997, ma anche dell’accertamento che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse.