La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 478 depositata il 13 gennaio 2014 intervenendo in tema di affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione negli enti locali ha affermato che trova applicazione l’articolo 19, decreto legislativo 165/2001, nel testo modificato dall’articolo 14-sexies, decreto legge 155/2005, convertito con modificazioni nella legge 168/05, il quale dispone che la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque. Per cui in tali casi non va applicato l’articolo 110, comma 3, decreto legislativo 267/2000 (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che la incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.
La controversia esaminata dalla Corte Suprema ha riguardato l’ambito di applicazione del contenuto dell’articolo 19, decreto legislativo 165/2001 e dell’articolo 110, TUEL.
Per gli Ermellini l’articolo 19, decreto legislativo 165/2001, deve trovare applicazione anche agli enti locali. A tal uopo, la Corte, evidenzia che l’articolo 1, decreto legislativo 165/2001, stabilisce che “Le disposizioni del presente decreto disciplinano l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (comma 1) e che “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, …, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane…” (comma 2).
Pertanto alla luce del principio stabilito dai giudici di legittimità anche per gli enti locali, “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria …” in presenza dei presupposti di legittimità previsti dall’articolo 7, comma 6, decreto legislativo 165/2001. Per i giudici della Corte Suprema a conforto di quanto da loro stabilito sottolineano, in merito all’applicazione agli enti locali dell’articolo 19, come al comma 6-ter dell’articolo 7 è stato inserito proprio un riferimento al TUEL, stabilendo che “I regolamenti di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6“.
Inoltre, viene precisato, che il regolamento a cui viene fatto riferimento è quello comunale/provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che, negli enti in cui è prevista la dirigenza, “stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire”. La Corte di Cassazione conclude quindi stabilendo che l’articolo 19, decreto legislativo 165/2001, “nel prevedere che la durata dell’incarico dirigenziale non può essere inferiore a tre anni, integra quella di cui all’art. 110 T.U. Enti locali“.
In particolare, l’articolo 19, stabilendo una durata dell’incarico non troppo breve, consente al dirigente di esercitare le proprie funzioni e il proprio mandato per un tempo adeguato al raggiungimento degli obiettivi affidati dall’Amministrazione con il P.E.G., mentre l’articolo 110 fornisce all’Amministrazione, e nel caso di specie, al Sindaco, uno strumento normativo per affidare incarichi di responsabilità degli uffici comunali a soggetti individuati direttamente, sulla base di uno stretto rapporto fiduciario personale, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza a seguito di concorso pubblico, e oltre le dotazioni organiche fissate con apposito provvedimento politico/amministrativo.
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