La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 10531 del 07 maggio 2013 ha risolto una questione di massima di particolare importanza, ha affermato che l’esistenza dell’accettazione con beneficio d’inventario costituisce l’oggetto di un’eccezione in senso lato, come tale rilevabile d’ufficio anche in appello, purché risultante dagli atti, pur senza specifica allegazione di parte ed anche in favore di altro chiamato inizialmente contumace.
In materia di successioni, l’accettazione con beneficio d’inventario (art. 484 codice civile) è quell’istituto giuridico a disposizione dell’erede che intende sì accettare i beni compresi nella massa ereditaria, ma rispondendo per i debiti contratti dal de cuius utilizzando la massa ereditaria e non i beni facenti parte del proprio patrimonio personale. Attraverso l’attivazione del beneficio d’inventario patrimonio del defunto e quello dell’erede restano cioè l’uno distinto dall’altro, non intervenendo confusione tra i rispettivi beni. Con l’istanza per la redazione dell’inventario l’erede viene a conoscenza della consistenza del patrimonio ereditato.
Dal punto di vista processuale, se sollevato in corso di giudizio, nel tempo la giurisprudenza è stata orientata nel qualificare tale eccezione come ordinaria. La Suprema Corte tuttavia ha evidenziato come le pronunce nel tempo si siano modificate, sino a conformarsi nell’attribuire alla questione in oggetto natura di eccezione sollevabile d’ufficio. La funzione delle eccezioni sarebbe infatti quella di “servire all’attuazione di diritti esistenti e non alla creazione di diritti nuovi”. Come tale, se già documentata in atti, può essere invocata dalla parte in ogni stato e grado del processo. Nel caso di specie, la parte ha sollevato tale eccezione in grado d’appello, ed è stata correttamente rilevata dal giudice, non ricadendo la stessa nel divieto di proposizione di nuove domande ed eccezioni così come statuito dall’art. 345 cod. civ.