AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 luglio 2019, n. 305
Eredità giacente – Obblighi di sostituzione d’imposta – Art. 23 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 –
Quesito
Con l’istanza di interpello in esame si rappresenta che il sig. ALFA è curatore dell’eredità giacente del sig. BETA, deceduto nel…, socio illimitatamente responsabile della società GAMMA & c. Snc di DELTA e BETA.
La predetta società, cancellata dal Registro delle Imprese ad iniziativa della procedura di eredità giacente, perdurando l’irreperibilità del socio superstite Sig. DELTA, risulta debitrice nei confronti di un ex dipendente della stessa, per l’importo di euro ….. a titolo di retribuzioni e di trattamento di fine rapporto, al lordo dell’Irpef e contributi previdenziali.
Il creditore è intervenuto nella procedura di eredità giacente per il recupero del proprio credito in forza della responsabilità illimitata del socio defunto.
La procedura di eredità giacente, in sede di riparto dell’attivo potrà fare fronte alla posizione di credito/debito, assistita da privilegio, solo parzialmente.
Con la presente istanza di interpello, la procedura di eredità giacente, al fine di applicare correttamente la normativa fiscale vigente, chiede chiarimenti in merito all’esatto comportamento che il curatore dovrà tenere al momento del riparto dell’attivo, relativamente alla sopra descritta posizione di debito, in merito alle eventuali ritenute d’acconto da operare ed eventualmente versare, nonché in merito ad eventuali altri obblighi successivi.
In particolare, l’istante chiede di conoscere:
1) se la procedura di eredità giacente, nell’ipotesi di pagamento di debiti di terzi, già sostituti d’imposta, sia tenuta ad operare la ritenuta fiscale a titolo di acconto;
2) in caso di risposta affermativa al quesito sub 1), in quale misura percentuale vada effettuata la ritenuta e se sussista, altresì, l’obbligo in capo alla procedura di eredità giacente di emettere la Certificazione Unica e di trasmettere il relativo modello 770;
4) in caso di risposta negativa al quesito sub 2), se la curatela dell’eredità giacente sia tenuta a comunicare all’Agenzia delle Entrate la distribuzione di una somma a favore del creditore e con quali modalità.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che alla fattispecie descritta non vada applicata la normativa relativa ai sostituti d’imposta e, dunque, non deve essere applicata e versata la ritenuta da parte dell’eredità giacente;
– non deve essere predisposta e trasmessa la Certificazione Unica né il Modello 770;
– la procedura di eredità giacente non deve effettuare alcuna comunicazione a favore dell’Agenzia delle Entrate di competenza, per il riparto effettuato a favore del creditore.
Parere dell’agenzia delle entrate
Il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, all’articolo 23 dal titolo “Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente”, ricomprende tra i sostituti d’imposta, ovvero tra coloro che, corrispondendo redditi di lavoro dipendente, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF, con obbligo di rivalsa, “il curatore fallimentare”.
Tale previsione va letta in maniera coordinata con la disposizione recata dall’articolo 5-ter del d.P.R. n. 322 del 1998 dal titolo “Adempimenti dei curatori e amministratori di eredità”, che dispone, al comma 1, che “1. I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità …oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all’articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d’imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d’imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d’imposta nel quale cessa la curatela o l’amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:
a) le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d’imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d’imposta già decorsi anteriormente a quest’ultimo;
b) la dichiarazione dei redditi posseduti nell’ultimo periodo d’imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d’imposta precedente.”
Il successivo comma 2 prevede che “I curatori e gli amministratori devono inoltre:
a) adempiere per i periodi d’imposta indicati nell’alinea del comma 1, se nell’asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d’imposta stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;” (sottolineatura aggiunta).
Alla luce della lettera della norma e dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria con la circolare n. 156/E del 2000, si è dell’avviso che il curatore dell’eredità giacente non sia tenuto agli obblighi contabili e a quelli connessi alla figura di sostituto d’imposta nell’ipotesi in cui l’asse ereditario non includa aziende commerciali o agricole.
Nella fattispecie in esame, il Dott. ALFA è curatore dell’eredità in morte dismessa da BETA, già socio della società GAMMA & c. Snc che è stata cancellata dal registro delle Imprese, dal momento che il socio superstite della stessa, DELTA, secondo quanto affermato nell’istanza, risulta irreperibile.
In ragione di quanto rappresentato, si ritiene che tale circostanza non integri il presupposto previsto dal comma 2, lett. a), dell’art. 5-ter del DPR n. 322 del 1998, necessario al fine di attribuire gli obblighi di sostituzione d’imposta al curatore dell’eredità giacente; le somme versate dalla procedura all’ex dipendente per i crediti vantati a titolo di retribuzioni e TFR non devono, quindi, essere sottoposte a ritenuta d’acconto, né oggetto di certificazione e dichiarazione da parte dell’organismo erogante.
Il curatore deve, comunque, rilasciare al lavoratore dipendente/creditore un’attestazione dei compensi corrisposti nonché deve effettuare una comunicazione all’Agenzia delle entrate – Divisione Contribuenti -Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali- Settore Fiscalità e compliance delle persone fisiche – Ufficio Analisi e Controllo, nella quale devono essere indicati le generalità del beneficiario dei compensi e l’importo complessivo corrisposto.
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