AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 dicembre 2018, n. 154
Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-Bonus – Articolo 1, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
Il signor Alfa fa presente che l’Associazione Beta (di seguito, “Associazione”), di cui è legale rappresentante, opera nel campo della produzione e distribuzione musicale e ogni anno organizza due festival:
1) una propria rassegna concertistica, nel 2018 il “Festival X”;
2) il festival “Y” fondato ventotto anni e dal 2005 ogni anno organizzato nei mesi estivi presso il museo Gamma.
L’istante fa presente, altresì, che l’Associazione ha organizzato tournée in Italia e all’estero, conferenze, convegni internazionali su temi organologici e musicologici.
Nell’ambito dei propri progetti, l’Associazione è stata sostenuta dalla Commissione europea, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS) ed attualmente riceve finanziamenti dalla Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali del MIBAC.
Ciò posto, l’istante chiede se le erogazioni liberali ricevute possano essere agevolate in capo al donante con il c.d. Art-Bonus, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che chi effettua le erogazioni liberali destinate al sostegno dell’Associazione possa fruire dell’art-bonus in quanto l’articolo 1, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito in legge con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della L. 29 luglio 2014, n. 106, a seguito della modifica apportata dall’articolo 5, comma 1, della L. 22 novembre 2017, n. 175, contempla tra i destinatari delle erogazioni liberali in denaro che danno diritto all’Art-bonus, tra gli altri, anche i festival.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., al comma 1 prevede un credito d’imposta (c.d. Art-Bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (…)”.
Il secondo periodo del comma 2 stabilisce che il credito d’imposta è altresì riconosciuto “qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari di beni oggetto di tali interventi”.
In sostanza, come precisato anche nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione e per quanto di competenza in ordine alla fattispecie prospettata nell’istanza di interpello, è stato chiesto un parere al Ministero dei beni e delle attività culturali.
Nel rispondere alla predetta richiesta di parere, con nota prot. n. XX del 3 ottobre 2018, il MIBAC ha evidenziato che la legge 22 novembre 2017, n. 175 ha previsto l’estensione dell’agevolazione fiscale in esame alle donazioni dirette al sostegno dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo: istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e centri di produzione teatrale e di danza, nonché circuiti di distribuzione.
Con riguardo ai festival, nel corso dei lavori parlamentari per l’approvazione della citata legge, è stato precisato che il credito d’imposta potrà essere riconosciuto “esclusivamente” ai soggetti pubblici e privati organizzatori di festival in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”. Sulla base degli elementi rappresentati, secondo il suddetto Ministero, non risulta che l’Associazione in oggetto rientri nelle categorie di cui alla legge n. 175 del 2017 sopra ricordate e, pertanto, le erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività della medesima non sono ammissibili al beneficio dell’Art-Bonus.