AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 dicembre 2018, n. 156

Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-Bonus – Articolo 1, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 -Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

Quesito

La Fondazione Alfa (di seguito, “Fondazione”) gestisce, oltre all’omonimo museo, anche il Museo Beta e Gamma.

Riferisce di aver dato avvio a un progetto di ristrutturazione del Museo Beta e di aver individuato una ditta alla quale poter affidare l’esecuzione di alcuni lavori programmati, comprendenti, tra l’altro, il rifacimento del pavimento.

L’istante evidenzia come la ditta in parola fatturerebbe il corrispettivo pattuito, richiedendo, però, in pagamento la sola quota del 35 per cento dello stesso, in ciò confidando sull’applicazione a proprio favore delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, che hanno istituito un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. Art-Bonus).

Ciò premesso la Fondazione chiede se, nella specifica fattispecie prospettata, risulti effettivamente spettante il beneficio fiscale in commento.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Fondazione istante ritiene che le disposizioni contenute nel citato decreto legge n. 83 del 2014 possano trovare applicazione anche laddove, come nella specie, la liberalità venga eseguita non attraverso una elargizione in denaro, ma attraverso una fornitura gratuita di materiale e posa in opera, ovvero attraverso una erogazione liberale in natura.

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., al comma 1 prevede un credito d’imposta (c.d. Art-Bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (…)”.

Il secondo periodo del comma 2 stabilisce che il credito d’imposta è, altresì, riconosciuto “qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari di beni oggetto di tali interventi”.

In sostanza, come precisato anche nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

In merito alle modalità di effettuazione della liberalità, la stessa circolare n. 24/E del 2014, chiarisce che le stesse devono basarsi esclusivamente su sistemi di pagamento bancari o postali o altri sistemi di pagamento tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione e per quanto di competenza in ordine alla fattispecie prospettata nell’istanza di interpello, è stato chiesto un parere al Ministero dei beni e delle attività culturali (di seguito, MIBAC”).

Nel rispondere alla predetta richiesta di parere, con nota prot. n. xxxx del 4 ottobre 2018, il MIBAC ha ritenuto opportuno ricordare, in primo luogo, che sono ammissibili all’agevolazione fiscale, da una parte, le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici e, dall’altra, le erogazioni liberali per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica. Il ministero suddetto ha, inoltre, sottolineato che, dagli elementi forniti dall’interpellante, non si evince l’appartenenza pubblica delle collezioni gestite dalla Fondazione, né si ricavano dati utili a ricomprendere tra quelle ammissibili eventuali erogazioni destinate al sostegno della medesima.

In secondo luogo, con riferimento alle particolari modalità di effettuazione delle erogazioni liberali oggetto dell’interpello, esse non appaiono conformi a quanto previsto dall’art. 1 del decreto legge n. 83 del 2014, che disciplina sia la modalità di effettuazione delle erogazioni – in denaro – sia le modalità del riconoscimento e dell’utilizzo del credito d’imposta.