AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 settembre 2021, n. 613
Erogazioni non costituenti reddito per i percipienti – Obblighi di certificazione – Articolo 4 decreto presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Federazione istante (di seguito anche “Federazione”), ente pubblico non economico, sussidiario dello Stato, nel mese di aprile 2020 ha attivato una raccolta fondi destinata ad alimentare il Fondo di Solidarietà ALFA.
Il Fondo di Solidarietà è stato utilizzato nel 2020 per supportare con l’intero ammontare delle donazioni tutti i propri iscritti colpiti da COVID-19 e le loro famiglie.
Nello specifico il fondo di solidarietà è stato utilizzato per le seguenti finalità:
1. sostenere gli iscritti costretti a dover lasciare la propria abitazione per il periodo di quarantena, anche volontaria, per evitare il contagio ai propri familiari;
2. sostenere gli iscritti guariti dal contagio per le spese extra per cure mediche e riabilitative, dovute al contagio, con un’attenzione anche al sostegno psicologico degli stessi;
3. sostenere gli iscritti liberi professionisti impossibilitati a lavorare a causa del contagio da coronavirus;
4. sostenere le famiglie degli iscritti deceduti per Covid-19.
In relazione all’utilizzo di detto fondo, la Federazione ha presentato l’istanza di interpello n. 956-895/2020, in riscontro alla quale in data 28 agosto 2020, la Scrivente ha ritenuto che le somme raccolte da quest’ultima, a titolo di donazione per i propri iscritti, e successivamente erogate agli stessi, non costituissero reddito nei confronti dei percipienti, dal momento che era ragionevole considerare la Federazione, nella fattispecie rappresentata, un mero strumento organizzativo nella raccolta e nella destinazione delle donazioni che, altrimenti, sarebbero state versate direttamente agli iscritti colpiti da COVID-19.
Con l’istanza di interpello in esame, la Federazione chiede di conoscere se, in relazione a tali erogazioni, sia tenuta ad assolvere agli obblighi di certificazione degli importi in oggetto corrisposti nell’anno 2020 ai propri iscritti come previsto dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Federazione ritiene che le somme corrisposte ai propri iscritti per le rappresentate finalità non debbano essere certificate in quanto non rappresentano in nessun caso redditi fiscalmente rilevanti.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Preliminarmente, si rappresenta che l’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», individua i soggetti che assumono la veste di sostituti d’imposta, ovvero di coloro che «in forza di disposizioni di legge sono obbligati al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto» (articolo 64 d.P.R. n. 600 del 1973).
Il citato articolo 23, mediante l’espresso richiamo all’articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), annovera nell’alveo dei soggetti qualificabili quali sostituti d’imposta anche gli enti pubblici, status della Federazione istante.
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte presentano annualmente una dichiarazione unica relativa a tutti i percipienti.
In relazione alla fattispecie in esame, si osserva che la scrivente, in riscontro alla precedente istanza di interpello, avente ad oggetto il trattamento fiscale delle somme raccolte dalla Federazione a titolo di donazione in favore dei propri iscritti e, successivamente, corrisposte a questi ultimi, ha ritenuto che tali erogazioni non generassero materia imponibile nei confronti dei beneficiari.
A tale conclusione si perveniva considerando la Federazione quale mero strumento organizzativo nella raccolta e nella successiva destinazione delle donazioni che, altrimenti, sarebbero state versate direttamente agli iscritti della stessa colpiti da Covid-19.
Considerato che in quest’ultima ipotesi, tali erogazioni non avrebbero generato materia imponibile in capo ai beneficiari, si è ritenuto che le medesime indennità percepite per il tramite della Federazione istante non possano costituire reddito imponibile per i beneficiari, in quanto non inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui all’articolo 6 del Tuir.
Conseguentemente, considerato che tali erogazioni non costituiscono reddito per i percipienti, non graverà sull’Istante alcun obbligo di certificazione ai sensi del citato articolo 4 del d.P.R. n. 322 del 1998.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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