La responsabilità per erronea applicazione del regime della scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment) ricade sull’Ente pubblico e società di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter (NOTA 1). Infatti il fornitore è obbligato al rispetto dell’obbligo di split payment nell’emissione delle fatture nei confronti dei soggetti che rientrano in tale regime IVA.
Si ricorda che la fattura elettronica viene considerata emessa solamente se inviata attraverso lo SDI (Sistema di interscambio) con il rilascio della ricevuta di consegna. L’eventuale rifiuto della fattura elettronica da parte della Pubblica Amministrazione non incide sull’emissione della fattura.
Errori nell’applicazione del regime della scissione dei pagamenti: sanzioni
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 109 del 20 aprile 2020 ha precisato che in tema scissione dei pagamenti “L’articolo 17-ter in commento dunque introduce obblighi specifici a carico del fornitore e del committente/cessionario non debitore d’imposta: il fornitore deve indicare in fattura l’IVA relativa all’operazione effettuata, unitamente all’annotazione”scissione dei pagamenti” o “split payment”, e il committente deve versare all’Erario questa imposta in luogo del fornitore.”
Continua l’Agenzia chiarendo che ” … come più volte precisato (cfr. circolari n. 15/E del 2015 e n. 27/E del 2017), il meccanismo della scissione dei pagamenti – che è una misura antifrode – non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell’imposta in relazione alle operazioni dallo stesso effettuate. Pertanto, per le forniture di beni e servizi eseguite nei confronti delle pubbliche amministrazioni o delle società riconducibili nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in argomento, il fornitore è tenuto ad emettere fattura con l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”, pena l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. …”
Il suddetto comma 1 dell’articolo 9 prevede la comminazione di una sanzione amministrativa che va da euro 1.000,00 a euro 8.000,00.
Split payment IVA a chi vanno comminate le sanzioni
Come sopra indicato al soggetto cessionario / prestatore che non emetta la fattura con l’annotazione di “scissione dei pagamenti” o “split payment” sarà soggetto ad una sanzione, di cui all’art. 9 comma 1 del Dlgs. 471/97, da euro 1.000,00 ad euro 8.000,00.
La sanzione per il mancato assolvimento dell’IVA oppure per il ritardo sarà comminato all’Ente pubblico. Infatti l’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 109/2020 ha affermato che “In relazione all’imposta addebitata, infine, le pubbliche amministrazioni o le società cessionarie/committenti sono responsabili del versamento all’Erario dell’imposta: di conseguenza, l’omesso o ritardato adempimento del versamento all’Erario (per conto del fornitore) da parte delle stesse è sanzionato ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.”
Infine i soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter che abbia ricevuto una fattura senza l’indicazione di “scissione dei pagamenti” o “split payment” sono comunque tenuto ad effettuare il versamento dell’imposta dovuta.
***
(NOTA 1) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
a) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto;
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