L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 31/E del 24 settembre 2013 ha fornito chiarimenti ed affermato che è possibile procedere alla correzione di un errore tributario, anche se già iscritto in bilancio: sia in caso di maggiore imposta, che di minor imposta per mancata deduzione di costi
Nella Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013 vengono illustrate le modalità in base a cui in presenza di un errore nella contabilizzazione di un costo e/o di un ricavo nel corretto esercizio di competenza, sia possibile recuperare la mancata deduzione e/o tassazione fiscale del componente reddituale.
I principi nazionali che gli Ias/Ifrs, infatti, consentono di rimediare contabilmente alla mancata imputazione di costi e ricavi, iscrivendoli nel Conto Economico o nello Stato Patrimoniale (per i soggetti Ias/Ifrs adopter) dell’anno di rilevazione dell’errore effettuato.
Nel documento di prassi viene precisato, innanzitutto, che in presenza di un errore nella contabilizzazione del costo o ricavo, il componente reddituale non può assumere rilevanza fiscale nell’anno in cui è l’errore è inserito in bilancio. Pertanto, il costo non dedotto o il ricavo non tassato devono rilevare nel periodo di corretta competenza fiscale e non quando sono contabilizzati in bilancio per porre rimedio all’errore commesso in precedenza.
Componenti negativi del reddito – Nell’ipotesi in cui un costo non sia stato contabilizzato nell’esercizio di competenza e non sia, quindi, stato dedotto fiscalmente, e venga rilevato in un periodo d’imposta successivo, il contribuente può recuperare la mancata deduzione fiscale presentando una dichiarazione integrativa a favore (secondo quanto prescritto dall’art. 2, comma 8-bis del Dpr 322/1998) per correggere l’annualità in cui c’è stata l’omessa imputazione.
L’Amministrazione Finanziaria con la Circolare n. 31/E afferma che, per i recupero del costo, può avvenire anche qualora l’annualità oggetto di errore non sia più emendabile con la dichiarazione integrativa a favore. In tale circostanza, è necessario ricostruire il risultato delle precedenti annualità interessate dall’errore, riliquidando la dichiarazione relativa all’annualità dell’omessa imputazione e quelle successive. Una volta operata in modo autonomo la riliquidazione, il contribuente, per la prima annualità emendabile, dovrà presentare un’apposita dichiarazione integrativa nella quale confluiscono i risultati delle precedenti riliquidazioni effettuate.
Componenti positivi del reddito – Qualora non sia stato contabilizzato un ricavo nel corretto esercizio di competenza e, quindi non sia stato tassato fiscalmente e venga rilevato in un periodo d’imposta successivo, il contribuente deve recuperare la mancata tassazione fiscale presentando una dichiarazione integrativa a sfavore (come prescritto dall’art. 2, comma 8 del Dpr 322/1998) per correggere l’annualità in cui si è verificata l’omessa imputazione.
Pertanto, come per i costi, è necessario presentare dichiarazione integrativa a sfavore, per ciascuna delle annualità precedenti a quella ancora aperta, nelle quali sono evidenziati gli effetti dell’imputazione del componente positivo.
Componenti positivi e negativi del reddito non contabilizzati – Altra ipotesi illustrata dalla Circolare in commento riguarda il caso in cui, per più errori, non siano stati contabilizzati nel corretto esercizio di competenza sia componenti negativi, che componenti positivi.
Nella descritta circostanza è necessario verificare se il risultato sia o meno complessivamente a favore del contribuente e procedere successivamente alla deduzione o alla tassazione, secondo le modalità appena descritte per il recupero dei costi e per la tassazione dei ricavi.
Se i costi sono maggiori dei ricavi, occorre presentare una dichiarazione integrativa a favore o, se l’annualità non è più emendabile, riliquidare autonomamente la dichiarazione relativa all’annualità dell’omessa imputazione e, nell’ordine, le dichiarazioni presentate per le annualità successive, fino a quella precedente alla prima emendabile (art. 2, comma 8-bis del Dpr 322/1998), per la quale il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione integrativa agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
Se, invece, i ricavi sono maggiori dei costi, la correzione fiscale dell’errore avviene presentando delledichiarazioni integrative a sfavore.
Costi non contabilizzati e dedotti – In ultima analisi l’amministrazione approfondisce l’ipotesi in cui il costo non sia stato contabilizzato nel corretto esercizio di competenza e, quando sia stato rilevato in bilancio, per correggere l’errore e sia stato dedotto dal reddito d’impresa. Il contribuente dovrà, in questo caso, eliminare gli effetti dell’errata imputazione, prima di procedere al recupero corretto del costo. Il costo dedotto dovrà essere “restituito” all’erario, presentando dichiarazione integrativa a sfavore e versando le maggiori imposte eventualmente dovute per l’anno.
Proroga termini di controllo fiscale – Sempre in relazione all’attività di controllo connessa alla ripresentazione di una dichiarazione, l’Agenzia ritiene che la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore è idonea a “rigenerare” i termini per l’accertamento. Pertatno secondo quanto chiarito dall’Agenzia a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione integrativa a favore “di sintesi” ripartono i termini di decadenza per l’attività accertativa non solo degli elementi esposti nell’integrativa, ma anche dei componenti di redditi «rigenerati in tale dichiarazione». Cosicché se si intendono far valere maggiori costi non dedotti nel 2009 ripresentando entro il prossimo 30 settembre l’Unico 2012 per i redditi 2011, l’ufficio ritiene di poter esercitare i propri poteri di controllo entro il 31 dicembre 2017, verificando anche i costi riferibili al periodo di imposta 2009 che in tale dichiarazione sono stati “rigenerati”.
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