INPS – Messaggio n. 165 del 12 gennaio 2024
Esclusione dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato dal calcolo dell’ISEE
La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. legge di bilancio 2024), all’articolo 1, comma 183, ha previsto l’esclusione dal calcolo dell’ISEE, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato indicati nell’articolo 3 del testo unico in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta alla richiesta di parere espressamente formulata dall’INPS, l’entrata in vigore della disposizione che consente di escludere dall’ISEE i titoli di Stato (BOT, BTP, CTS, ecc.) e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato (i prodotti di raccolta del risparmio postale), non è immediata essendo subordinata all’approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell’ISEE (DPCM n. 159 del 2013); ciò, nello specifico, in applicazione di quanto previsto dal comma 184 dell’articolo 1 suddetto.
Nelle more delle modifiche al citato regolamento, resta pertanto immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, con la conseguenza che nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate a partire da gennaio 2024 permane l’obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari declinati all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare.
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