La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13755 del 31 maggio 2013 ha affermato in materia di sanzioni tributarie si è pronunciata, ai fine della loro esclusione, sui limiti della rilevanza dell’errore scusabile.
La vicenda ha avuto origine dalla controversia tra un datore di lavoro che aveva fruito del credito d’imposta per nuove assunzioni di lavoratori dipendenti che non avevano i requisiti previsti dalla normativa di riferimento. Il punto controverso è rappresentato dalla circostanza se il datore di lavoro abbia agito in buona fede e di essere escluso dall’applicazione delle sanzioni. Una cooperativa di facchinaggio impugnava un avviso di accertamento per il recupero del credito d’imposta per l’incremento della base occupazionale e l’irrogazione delle relative sanzioni. Il recupero era stato operato in ragione del fatto che diversi dipendenti risultavano non essere in possesso di uno dei requisiti necessari per ottenere l’agevolazione. Piu` in particolare, si trattava di soggetti che, nei 24 mesi antecedenti l`assunzione presso la cooperativa, avevano intrattenuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
In tema di recupero del credito d’imposta spettante per l’incremento della base occupazionale (articolo 7 della legge 388/2000) e di irrogazione delle relative sanzioni, dunque, la responsabilità dell’impresa non può essere esclusa dalle dichiarazioni sostitutive dei dipendenti, che attestano la sussistenza di uno dei requisiti essenziali previsti dalla norma ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente, con compensazione delle spese di lite, l’appello proposto dal contribuente, avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva respinto il ricorso della contribuente contro un avviso, notificatole nell’aprile 2004, di recupero del credito d’imposta illegittimamente utilizzato, per gli anni 2001, 2002 e 2003, in relazione a 43 dipendenti, non in possesso dei requisiti di legge di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, lett. b), (trattandosi di soggetti che avevano avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei 24 mesi antecedenti l’assunzione presso la Cooperativa).
I giudici di appello accoglievano parzialmente il gravame della contribuente, annullando, pur riconoscendo fondata la pretesa impositiva, le sanzioni irrogate, sulla base del principio generale “di non punibilità in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie” e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, che stabilisce non esservi “responsabilità in caso di violazione per errore di fatto, quando l’errore non è determinato da colpa”.
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