La legge di Bilancio 2017, legge 232/2016, con il comma 549 lett. b) dell’articolo 1 entrato in vigore dal 1° gennaio 2017, ha sostituito il secondo periodo dell’art. 88 comma 4-ter del TUIR. La nuova norma trova applicazione alle riduzioni di debiti a seguito di concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (art. 182-bis del RD 267/1942), piano attestato di risanamento pubblicato presso il registro delle imprese (art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/1942) o procedure estere equivalenti.
Nello specifico, la norma in commento, viene regolato il trattamento fiscale delle corrispondenti sopravvenienze attive – imputabili alla voce C.16.d del Conto economico, in ottemperanza al principio contabile OIC 12 par. 92, poiché derivanti da una ridefinizione delle passività. Le predette sopravvenienze non concorrono alla formazione del reddito d’impresa esclusivamente per la quota eccedente la sommatoria di tre componenti negativi di reddito:
- le perdite pregresse e di periodo di cui all’art. 84 del TUIR, senza considerare il limite dell’80%. A tale fine, rilevano anche le perdite trasferite al consolidato fiscale nazionale di cui all’art. 117 del TUIR, e non ancora utilizzate;
- la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’ACE ex art. 1 del DL 201/2011 e DM. 14 marzo 2012 (novità della Legge 232/2016 cd. legge di Bilancio 2017);
- gli interessi passivi ed oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96 comma 4 del TUIR, ovvero indeducibili nel periodo d’imposta, poichè eccedenti il 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) della gestione caratteristica, e scomputabili negli esercizi successivi, in caso di capienza del 30% del ROL di competenza di tale periodo d’imposta.
La legge 232/2016 non ha innovato il primo periodo dell’art. 88 comma 4-ter del TUIR, secondo cui non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa in concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in partecipazione.
Altra innovazione normativa, rispetto alla formulazione dell’art. 88 comma 4-ter del TUIR previgenti, è rappresentata dalla rilevanza degli importi ascrivibili all’Aiuto alla crescita economica non ancora usufruiti, ai fini della determinazione della quota imponibile delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti nell’ambito degli strumenti di soluzione della crisi alternativi al fallimento, diversi dal concordato fallimentare o preventivo liquidatorio.
Inoltre le suddette disposizioni si applicano anche alle rinunce dei soci ai crediti, ordinariamente disciplinate dal precedente comma 4-bis dell’art. 88 del TUIR, effettuate nell’ambito di uno dei suddetti strumenti di soluzione della crisi d’impresa.
Anche a seguito del nuovo intervento legislativo, rimangono alcune problematiche operative. Tra queste, sicuramente, rimane quello riguardante l’individuazione del “concordato di risanamento”, per una corretta applicazione si dovrebbe attribuire preferenza a un’interpretazione fondata su un “criterio soggettivo”, per effetto del quale il concordato di risanamento deve considerarsi sussistente esclusivamente nell’ipotesi della prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore, ovvero nella sola fattispecie del c.d. “concordato preventivo con continuità diretta”, con espressa esclusione delle altre ipotesi previste dall’art. 186-bis del RD 267/42 (cessione d’azienda in esercizio e conferimento della stessa in società preesistenti o di nuova costituzione), aventi natura fiscalmente realizzativa, che possono, invece, beneficiare dell’integrale non imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti.
Altro aspetto da chiarire è la circostanza che l’art. 88, comma 4-ter, secondo periodo del TUIR continua a richiamare alcune disposizioni fiscali operanti unicamente nei confronti dei soggetti IRES, sebbene gli strumenti di soluzione della crisi in esso citati siano utilizzabili da contribuenti differenti, come imprese individuali, snc e sas di cui all’art. 1 del RD 267/42.
Per i summenzionati soggetti, nella ipotesi di realizzo di sopravvenienze attive contabili, trova applicazione l’art. 88 comma 4-ter del TUIR, ma non la disciplina degli interessi passivi di cui all’art. 96 comma 4 del TUIR, né quella delle eccedenze pregresse riportabili prevista dall’art. 84 del TUIR, salvo il caso di quelle prodotte in un momento in cui il debitore era costituito in forma di società di capitali e si è, poi, trasformato in snc o sas.
Per cui per le società di persone – fermo restando il principio di imputazione ai soci delle perdite per trasparenza (artt. 5 e 8 comma 2 del TUIR) e alla normativa degli interessi passivi stabilita dall’art. 61 del TUIR – potrebbe non disporre di perdite di cui all’art. 84 del TUIR, né degli interessi passivi regolati dall’art. 96 del TUIR, con l’effetto che beneficerebbe dell’integrale esclusione da imposizione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, e i soci potrebbero utilizzare le perdite riportabili dalla stessa attribuite loro in base al predetto principio di trasparenza.
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