AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 14 dicembre 2020, n. 406 – Rettifica
Esenzione da ritenuta ai sensi dell’articolo 26-quinquies, comma 5-bis,del d.P.R. n. 600 del 1973. Inapplicabilità ai proventi relativi a quote o azioni compresi negli attivi posti a copertura delle Riserve Tecniche di classe D.I.- RETTIFICA precedente risposta 406 pubblicata in data 24/09/2020.
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
La Società istante è una compagnia assicurativa che opera nei rami vita, offrendo principalmente, polizze c.d. Unit-linked per il tramite di reti di distributori bancari.
A fronte di tali polizze la Società contabilizza, in conformità ai principi contabili nazionali applicabili, le relative Riserve Tecniche nella voce “D.I. – Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indici di mercato” del passivo di Stato Patrimoniale. Tale voce comprende le Riserve Tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dall’assicurazione dei rami vita, il cui rendimento viene determinato in funzione di investimenti per i quali l’assicurato ne sopporta il rischio o in funzione di un indice.
L’ammontare di tali riserve è determinato in misura pari al valore attuale delle attività contabilizzate nella corrispondente voce “D.I. – Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita che ne sopportano il rischio” dell’attivo di Stato Patrimoniale, che accoglie gli investimenti relativi alle Riserve Tecniche afferenti le cosiddette polizze Unit-linked e Index-linked, ovvero i contratti aventi le caratteristiche indicate all’articolo 41, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
L’Istante fa presente di subire ritenute a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sui proventi relativi alle quote o azioni di OICR/SICAV compresi negli attivi a copertura delle Riserve Tecniche di classe D.I. sopra menzionati.
In proposito, l’Istante rileva che sussistono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione dell’esenzione da ritenuta ai sensi dell’articolo 26-quinquies, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 10-ter, comma 4-bis, della legge n. 77 del 1983, con riferimento alla fattispecie sopra descritta. Pertanto, chiede se i proventi relativi a quote o azioni compresi negli attivi posti a copertura delle Riserve Tecniche di classe D.I. possano beneficiare dell’esenzione da ritenuta, ai sensi dell’articolo 26-quinquies, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 10-ter, comma 4-bis, della legge n. 77 del 1983.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante, fino ad oggi, non ha richiesto ai sostituti d’imposta l’esenzione da ritenuta prevista dall’articolo 26-quinquies, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’articolo 10-ter, comma 4-bis, della legge n. 77 del 1983 rispetto ai proventi derivanti dagli attivi posti a copertura delle Riserve Tecniche di classe D.I., attenendosi alla lettera della norma. Infatti, le citate disposizioni menzionano, esclusivamente, i proventi derivanti dagli attivi posti a copertura delle Riserve Matematiche dei rami vita che, in base alla classificazione di bilancio, non includono le Riserve Tecniche di classe D.I..
Tuttavia, un’interpretazione basata sulla ratio della norma porta l’Istante a ritenere che anche gli attivi posti a copertura delle Riserve Tecniche di classe D.I. possano godere dell’esenzione dalla ritenuta in oggetto.
Sebbene la lettera delle norme citate faccia riferimento alle «riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio» (quindi, a rigore, solo alle riserve di cui alla voce C.II., n. 1 dello schema di Stato Patrimoniale previsto dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 173), l’interpretazione contenuta nella circolare 26 novembre 2002, n. 85/E, secondo cui rientrano nell’ambito applicativo dell’IRM (Imposta sulle riserve matematiche) anche le riserve della voce D.I., ovvero le Riserve Tecniche “relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indici di mercato”, porterebbe ad un diverso orientamento.
In particolare, se la ratio dell’esenzione di cui all’articolo 26-quinquies, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 e articolo 10-ter, comma 4-bis, della legge n. 77 del 1983 sarebbe quella di evitare una duplice anticipazione di imposte a carico delle compagnie assicurative che operano nei rami vita, e se le due imposte che genererebbero tale duplice anticipazione sono state individuate nell’imposta sulle Riserve Matematiche e nelle ritenute a titolo d’acconto subite dalle imprese di assicurazione sui proventi degli attivi posti a copertura delle Riserve Matematiche, si deve concludere che, per evitare tale duplicazione, l’esenzione debba essere applicata anche ai proventi derivanti degli attivi posti a copertura delle Riserve Tecniche di classe D.I..
Parere dell’agenzia delle entrate
Con la risposta n. 406 pubblicata il 24 settembre 2020, è stato reso parere sfavorevole alla soluzione proposta dall’Istante, affermando che l’esenzione dalla ritenuta prevista dagli articoli 26-quinquies, comma 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 ed all’articolo 10-ter, commi 1 e 2, della legge n. 77 del 1983 è applicabile, esclusivamente, ai casi di cui al comma 5-bis dell’articolo 26-quinquies ed al comma 4-bis dell’articolo 10-ter citati ovvero «ai proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita».
Sulla base di ulteriori indagini ed approfondimenti, acquisito il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, si osserva quanto segue in sostituzione della risposta precedentemente pubblicata.
L’articolo 4, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 ha introdotto il comma 5-bis all’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973. Per effetto di tale disposizione non si applica la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR istituiti in Italia, diversi dagli immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici, limitatamente alle quote collocate nel territorio dello Stato, spettanti alle imprese di assicurazioni nel caso in cui tali quote o azioni siano comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.
Il successivo comma 5, dell’articolo 4, del medesimo decreto ha introdotto il comma 4-bis all’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 in base al quale non si applica la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto estero conformi alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (Direttiva UCITS IV), nonché su quelli derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto estero (diversi dagli immobiliari) non conformi alla suddetta Direttiva istituiti negli Stati membri dell’Unione europea o aderenti al SEE inclusi nella white list e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel paese estero in cui è stato istituito, spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.
Ai fini dell’esonero, l’impresa di assicurazione deve comunicare al sostituto d’imposta se le quote o azioni sono comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita (cfr. circolare 27 giugno 2014, n. 19/E, paragrafo 4).
Pertanto, qualora le quote di partecipazione ai suddetti OICR non siano comprese negli attivi a copertura delle riserve matematiche dei rami vita, sui proventi da esse derivanti devono essere applicate le ritenute nella misura del 26 per cento previste dall’articolo 26-quinquies, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’articolo 10-ter, commi 1 e 2, della legge n. 77 del 1983.
Al riguardo, si evidenzia che nella relazione al disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (A.S. 1465) è previsto che il “comma 5-bis nell’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 – che disciplina l’applicazione di una ritenuta sui redditi derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici – si esclude tale ritenuta ove i proventi siano relativi a quote o azioni possedute da compagnie di assicurazione poste a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. Tale esigenza deriva dalla necessità di evitare ulteriori anticipi di imposta sui predetti proventi rispetto a quelli che le compagnie di assicurazioni già subiscono. Infatti, per effetto dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le compagnie sono tenute ogni anno al versamento di un’imposta pari allo 0,45 per cento delle riserve matematiche dei rami vita, che è recuperata quando vengono erogate le prestazioni all’assicurato, nei limiti delle ritenute e imposte sostitutive applicate su tali prestazioni, o dopo cinque anni per la compensazione di imposte e contributi ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro determinate soglie, sicché l’applicazione della ritenuta prevista dal citato articolo 26-quinquies, in aggiunta all’imposta sulle riserve matematiche, determina una duplicazione di anticipi e quindi un’ulteriore penalizzazione di carattere finanziario. Analoghe modifiche sono apportate dal comma 5 dell’articolo in esame all’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, con l’inserimento del comma 4-bis per escludere dalla ritenuta i proventi derivanti da quote o azioni di OICR esteri armonizzati e non armonizzati, istituiti in ambito UE e SEE, qualora tali quote o azioni siano possedute da compagnie di assicurazione e le stesse siano comprese tra gli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita’”.
Ciò premesso, si ritiene che un’interpretazione volta ad attribuire alle disposizioni recate dal comma 5-bis dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973 e dal comma 4-bis dell’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 un senso conforme alle intenzioni del legislatore comporta l’esclusione, dall’applicazione delle ritenute d’acconto in commento, anche per i proventi derivanti dalle quote o azioni di OICR di cui agli attivi ricompresi nella voce DI dello stato patrimoniale delle imprese di assicurazione.
Considerato, inoltre, che con la Circolare 26 novembre 2002, n. 85/E, è stato esteso l’ambito applicativo dell’IRM anche alle Riserve Tecniche di classe DI, nel rispetto della ratio delle norme sopra analizzate e secondo un’interpretazione sistematica delle stesse, si concorda con la soluzione prospettata dall’Istante secondo la quale l’esclusione dall’applicazione della ritenuta, di cui agli articoli 26-quinquies, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 10-ter, comma 4-bis, della legge n. 77 del 1983, debba estendersi anche ai proventi corrisposti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle Riserve Tecniche di classe DI.
Tale interpretazione garantisce un’applicazione razionale della normativa esaminata, evitando disparità di trattamento ingiustificate ed è, inoltre, coerente con quella fornita con la circolare n. 85/E del 2002 in materia di imposta sulle riserve matematiche, con la quale il riferimento alle “riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio” è stato inteso come comprendente sia le riserve matematiche di cui alla voce CII, n. 1, sia le riserve di cui alla voce DI.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- L'esenzione da ritenuta ai sensi dell'articolo 26 quinquies, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973. Inapplicabilita ai proventi relativi a quote o azioni compresi negli attivi posti a copertura delle Riserve Tecniche di classe D.I. - Risposta 24…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 1133 depositata l' 11 gennaio 2024 - Le "royalties" percepite in Italia da una società con sede negli USA, nel vigore della disciplina transitoria di cui allo scambio di note intervenute tra i due Stati il 13 dicembre…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 15 ottobre 2020, n. C-335/19 - L’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 osta a una normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore…
- Corte di Cassazione, sentenza n. 26204 depositata l' 8 settembre 2023 - Il sistema di prelievo fiscale mediante ritenuta diretta a titolo d’imposta non può in nessun modo considerarsi un beneficio o un regime agevolativo, trattandosi soltanto di una…
- Corte di Cassazione sentenza n. 22061 depositata il 12 luglio 2022 - L'art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…