AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 luglio 2019, n. 242
Interpello Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 Canone Rai. Articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante chiede di conoscere se possa fruire dell’esenzione dal pagamento del canone TV ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La contribuente fa presente di essere titolare di un reddito annuo inferiore ad euro 8000 e di convivere, in ragione del suo stato di invalidità, con una badante regolarmente assunta e retribuita con parte dei soldi della pensione, integrata con contributo INPS Home Care Premium e contributo economico dei figli.
L’interpellante rileva che nella dichiarazione sostitutiva ai fini dell’esenzione dal pagamento del canone TV occorre attestare, tra l’altro, di “non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolari di un reddito proprio”, mentre nella dichiarazione di “variazione dei presuppostI”, che deve essere compilata per comunicare il venir meno dei presupposti attestati in una precedente dichiarazione rilasciata per la fruizione dell’esenzione, il venir meno del presupposto di non convivenza è collegato alla presenza nell’abitazione di un “altro familiare convivente”.
Pertanto, la contribuente chiede se la convivenza con la badante, anagraficamente non appartenente al proprio nucleo familiare (unica componente di detto nucleo è la sig.ra istante), possa pregiudicare la richiesta di esenzione dal pagamento canone RAI, ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante ritiene di poter beneficiare dell’esenzione dal pagamento del canone TV.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 impone il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni al detentore di “uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni. (Omissis) Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”.
L’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) dispone che “A decorrere dall’anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d’importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.”.
Per l’anno 2018, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 16 febbraio 2018, ha ampliato da euro 6.713,98 a euro 8.000,00 la soglia reddituale prevista dalla citata legge per beneficiare dell’esenzione dal pagamento del canone TV.
Per fruire dell’agevolazione, l’interessato deve presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione, previsti dall’articolo 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007.
In base al dettato normativo i requisiti per accedere al beneficio sono i seguenti:
a) aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno);
b) non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolari di un reddito proprio;
c) possedere un reddito annuo che, unitamente a quello del proprio coniuge – o del soggetto unito civilmente – non sia complessivamente superiore a euro 6.713,98 ( (per le richieste di esenzione relative agli anni fino al 2017) oppure a euro 8.000,00 (per le richieste di esenzione relative all’anno 2018).
Con la circolare n. 46 del 20 settembre 2010 sono stati forniti chiarimenti al riguardo. In particolare, il documento di prassi ha chiarito che la disposizione secondo la quale il beneficiario “non deve convivere con altri soggetti diversi dal coniuge”, va interpretata nel senso che “colui che intende godere dell’esonero dal pagamento del canone RAI non deve convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio”.
Le suesposte considerazioni assumono rilievo nel caso in esame dal momento che, per rispondere al quesito rappresentato in istanza – relativo alla possibile fruizione dell’esenzione – occorre stabilire se sia soddisfatto il requisito di “non convivenza con altri soggetti” richiesto dalla lett. b) suddetta.
Nel caso specifico, la contribuente che intende beneficiare dell’esenzione convive con la persona addetta alla sua assistenza, la quale percepisce una retribuzione, ed è pertanto, titolare di un reddito proprio.
Detta circostanza determina, pertanto, a parere della scrivente, l’impossibilità, da parte della Sig.ra istante, di rendere la dichiarazione sostitutiva ai fini dell’esenzione, posto che è convivente con un altro soggetto, diverso dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolare di un reddito autonomo.
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