AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 40 del 20 febbraio 2025
Articolo 25 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642 – Esenzione dall’applicazione dell’imposta di bollo in relazione ai contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Comune (di seguito ”Istante”) rappresenta preliminarmente di non essere dotato di una propria avvocatura interna per la difesa in giudizio e di dover fruire dei servizi legali offerti da professionisti esterni al fine di promuovere azioni giudiziarie o di resistere in giudizio.
A tal fine, l’Istante ha rappresentato che è solito sottoscrivere con il professionista incaricato un disciplinare per il conferimento dell’incarico nel quale sono definiti in modo dettagliato doveri e prestazioni delle parti.
Premesso quanto sopra, l’Istante chiede se il suddetto disciplinare sia soggetto all’imposta di bollo o se sia invece applicabile l’esenzione di cui all’articolo 25 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo per i contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che al caso di specie sia applicabile l’esenzione di cui all’articolo 25 della richiamata Tabella.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’imposta di bollo è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all’articolo 1, dispone che «Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa», contenuta nell’Allegato A (”Tariffa”) al suddetto decreto.
L’Allegato B (”Tabella”), contiene invece l’elencazione degli «Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto».
L’articolo 2 della Tariffa prevede il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio per le «Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie […]».
L’articolo 25 della Tabella prevede l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo per i «Contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti […]».
Al fine di rispondere alla questione prospettata, si ritiene utile inquadrare la natura giuridica del contratto di affidamento dell’incarico di difesa e patrocinio nei confronti dei legali.
Al riguardo, il Consiglio di Stato, con parere del 3 agosto 2018, n. 2017, reso a seguito della richiesta dell’Autorità nazionale anticorruzione in merito alle linee guida per l’affidamento dei servizi legali, ha precisato che tali servizi possono essere inquadrati, a seconda delle esigenze delle parti, in due diverse tipologie contrattuali, in particolare il contratto d’opera intellettuale e l’appalto di servizi.
È stato evidenziato che, in primo luogo «viene in rilievo il contratto d’opera intellettuale che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (artt. 2229 e ss.). […] La prevalenza del lavoro personale sull’organizzazione dei mezzi è ragione dell’intuitus personae che connota il contratto d’opera professionale: il cliente decide di affidarsi a quel professionista perché ne riconosce le capacità nell’esecuzione della prestazione […]».
In secondo luogo, inoltre, è stato chiarito che «può venire in rilievo anche un contratto di appalto di servizi, il quale presuppone che l’appaltatore, invece, esegua la prestazione servendosi dell’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1655 cod. civ.) […] Ciò si verifica quando il cliente richiede una prestazione continuativa che viene resa da uno o più professionisti organizzati che si impegnano a trattare l’intero contenzioso del cliente stesso».
Si ritiene utile richiamare altresì, per quanto di interesse, le disposizioni contenute nella Direttiva 2014/24 dell’Unione europea, articolo 10, lettera d), i) e ii) e nel decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (”Codice dei contratti pubblici”), all’articolo 56, che escludono dall’applicabilità della speciale normativa in materia di appalti pubblici determinati servizi legali espressamente indicati.
Tanto premesso, nel caso di specie, attese le modalità di conferimento dell’incarico al professionista così come dal disciplinare di affidamento dell’incarico allegato dall’istante, in ragione dell’intuitus personae che connota il rapporto, si ritiene che la fattispecie in esame sia inquadrabile nell’ambito del contratto d’opera professionale.
Il predetto contratto, rientrante tra i «Contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi» di cui all’articolo 25 della Tabella allegata al citato D.P.R. n. 642 del 1972, non sconta l’imposta di bollo.
Come chiarito con la risoluzione del 21 luglio 2003, n. 157/E «Anche i contratti a tempo determinato di conferimento di incarichi professionali aventi ad oggetto l’affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica e fiscale sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 25 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972».
Si evidenzia altresì che, così come previsto dalla citata normativa in materia di appalti, ove il contratto stipulato tra l’amministrazione e il professionista al fine di promuovere azioni giudiziarie o di resistere in giudizio fosse astrattamente riconducibile ad un appalto di servizi, non troverebbero comunque applicazione le disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici, tra cui la disciplina da applicare per l’assolvimento dell’imposta di bollo.
Invero, continuerebbe ad applicarsi l’articolo 25 della Tabella allegata al d.P.R. del 1972, n. 642 che prevede l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo per i contratti di lavoro, di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.