AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 11 dicembre 2019, n. 513
Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 6 legge n. 112 del 22 giugno 2016 – esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il contribuente istante, Tizio, rappresenta di avere un figlio CAIO, nato a (…) il 11/22/1234, affetto da disabilità, per il quale è in corso di certificazione il livello di gravità dell’handicap, ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 5 febbraio 1992.
Il contribuente istante intende costituire un trust che abbia quale beneficiario il figlio e che contenga tutte le condizioni poste alla redazione dell’atto dall’art. 6, commi 2 e 3 della legge 112 del 2016 (necessarie per poter ottenere le agevolazioni).
Intende costituire detto trust prima che venga accertato il livello di gravità dell’handicap, ed è quindi consapevole che l’atto di dotazione contestuale alla costituzione sarà al di fuori delle agevolazioni del “dopo di noi”.Tanto premesso, il contribuente istante chiede di conoscere se sia possibile usufruire delle agevolazioni(esenzione dalle imposte di successione e donazione, imposte di registro e ipo-catastali in misura fissa) di cui alla legge n. 112 del 2016 per gli atti di dotazione integrativi successivi nel caso in cui al figlio venga accertata la disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene che il regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 112 del 2016 sussiste al ricorrere dell’inserimento nell’atto istitutivo del trust delle clausole di cui all’art. 6, commi 2 e 3 e della disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Nonostante la necessità di entrambi i presupposti per beneficiare delle agevolazioni del “dopo di noi”, non è specificato che tali presupposti debbano entrambi sussistere sin dal momento costitutivo. Se ne deduce che la sopravvenienza di uno dei presupposti e nello specifico della disabilità grave conduca all’applicazione del regime agevolato per gli atti di dotazione successivi a tale sopravvenienza.
Pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento: poter sottoporre al trattamento fiscale di favore di cui alla legge n. 112 del 2016 gli atti di dotazione successivi all’accertamento della disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 6 della legge n. 112 del 22 giugno 2016 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) prevede, tra l’altro, che “I beni e i diritti conferiti in trust (…) istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni” (comma 1);
“Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust (…) perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust” (comma 2).
Le esenzioni e le agevolazioni previste dall’art. 6 della legge n. 112 del 2016, incluse quelle del comma 6 che dispone “Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust (…) istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa”, sono ammesse se sussistono, come prevede il comma 3, le seguenti condizioni:
1. istituzione del trust con atto pubblico (lettera a);
2. individuazione nell’atto istitutivo, in modo chiaro ed univoco, dei “soggetti coinvolti” e dei “rispettivi ruoli”, dei “bisogni specifici delle persone con disabilità grave” nonché delle “attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone” assistite (lettera b);
3. individuazione nell’atto istitutivo degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del truste e (lettera c);
4. gli “esclusivi beneficiari del trust” sono le persone con disabilità grave come definita per legge (lettera d);
5. il patrimonio conferito nel trust deve essere destinato “esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust” (lettera e);
6. individuazione nell’atto istitutivo del “soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust” (lettera f);
7. previsione nell’atto istitutivo del “termine finale della durata del trust (…)nella data della morte della persona con disabilità grave” (lettera g);
8. previsione nell’atto istitutivo della “destinazione del patrimonio residuo” (lettera h).
Tra le condizioni essenziali ed indispensabili per poter fruire delle agevolazioni citate, la lettera d) dell’articolo 3 prevede che “gli esclusivi beneficiari del trust (…)siano le persone con disabilità grave”.
Precisato quanto sopra, si ritiene che l’atto di dotazione contestuale alla costituzione del trust non possa usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 112 del 2016, qualora al beneficiario non sia ancora stato riconosciuto uno stato di disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge.
Ottenuto il riconoscimento dello stato di disabilità grave di cui alla legge n. 104 del 1992, e ove la certificazione stessa attesti che lo stato di disabilità grave sussisteva alla data di istituzione del trust, il contribuente istante potrà chiedere il rimborso dell’importo pari alla differenza tra l’imposta pagata al momento della dotazione iniziale di beni del trust e l’imposta prevista per i conferimenti ed i trasferimenti di beni in favore del trust di cui all’articolo 6, commi 1 e 6, della legge n. 112 del 2016.
Ottenuta quindi la certificazione che attesti lo stato di disabilità grave, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli atti successivi a tale certificazione che conferiscano beni e diritti nel trust, (comma 1 dell’art. 6) ovvero atti che trasferiscano beni e diritti in favore del trust (comma 6 dello stesso articolo), potranno beneficiare delle agevolazioni ivi previste.
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