AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 03 aprile 2020, n. 107042

Esenzione dazio ed IVA all’importazione materiale COVID-19

Determina:

  1. Sono ammesse all’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA le importazioni di merci, necessarie a contrastare l’emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali. Al medesimo beneficio sono ammesse anche le importazioni effettuate da e per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.
  2. Le esenzioni di cui al punto 1 si applicano alle merci destinate alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite dal contagio da COVID-19 ovvero esposte al rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia, anche laddove le merci suddette restino nella proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione. Tali merci, dovendo soddisfare i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della Direttiva 2009/132/CE, non possono essere prestate, cedute o vendute a soggetti non aventi titolo all’esenzione o non coinvolti nelle finalità di cui sopra e non possono essere destinate ad usi diversi da quelli sopra menzionati.
  3. L’applicazione del beneficio di cui al punto 1 è soggetta alla verifica da parte dell’Ufficio delle Dogane competente della sussistenza in capo ai soggetti richiedenti il beneficio delle condizioni di cui alla decisione 2020/491 della Commissione, come specificate al punto 2.
  4. A tal fine, all’atto dello sdoganamento deve essere prodotta una autocertificazione secondo le modalità previste nella determinazione direttoriale prot. n. 102131 del 30/03/2020 compilando gli modelli pubblicati sul sito dell’Agenzia, con la quale il destinatario finale della merce attesti di appartenere alle categorie di soggetti di cui al punto 1 e che la merce per la quale si chiede il beneficio sia a lui destinata per le finalità indicate al punto 2.
  5. Qualora l’importatore sia soggetto diverso dal destinatario finale della merce avente diritto all’esenzione, ai fine della verifica di cui al punto 2 dovrà produrre una autocertificazione secondo le modalità previste nella determinazione direttoriale prot. n. 102131 del 30/03/2020, compilando gli appositi modelli pubblicati sul sito dell’Agenzia.
  6. Nelle ipotesi di cui al punto 6, gli Uffici delle dogane competenti verificheranno sia che la documentazione commerciale dimostri la corrispondenza tra la natura e la quantità delle merci oggetto di mandato e quelle importate, sia che il destinatario finale delle merci sia uno dei soggetti di cui al punto 1.
  7. Ai fini delle comunicazioni obbligatorie disposte dalla Commissione, le importazioni effettuate saranno oggetto di rigorosa rendicontazione a cura degli Uffici delle dogane preposti allo sdoganamento.
  8. L’esenzione di cui alla presente determinazione è efficace dal 30/01/2020 al 31/07/2020.
  9. La presente determinazione sostituisce la determinazione direttoriale n. 101115 del 27 marzo 2020.