AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 06 luglio 2020, n. 222999/RU

D.Lgs. n. 504/95, art. 29, comma 2. Esercizi di somministrazione di bevande alcoliche – Distribuzione mediante consegna al domicilio del consumatore finale di bevande premiscelate. Modalità accessoria ricompresa nella licenza d’esercizio

Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine al regime impositivo applicabile all’attività di somministrazione mediante consegna al domicilio del consumatore finale di bevande alcoliche assoggettate ad accisa, premiscelate, non imbottigliate, da parte di esercenti in possesso della licenza di esercizio ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 rilasciata dall’ Ufficio delle dogane.

Vengono segnalate, in particolare, incertezze interpretative in ordine all’inquadramento ai fini della disciplina delle accise della descritta modalità di vendita, particolarmente diffusa in vigenza dello stato di emergenza da COVID-19, ed ai correlati vincoli di circolazione dei prodotti alcolici consegnati.

Giova rammentare in proposito come questa Agenzia, da ultimo con la direttiva prot. n. 220911/RU del 18.12.2019, abbia precisato che la licenza fiscale prevista dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 riveste portata omnicomprensiva ricomprendendo sia l’attività di vendita in senso stretto che di somministrazione di prodotti alcolici contrassegnati svolta presso bar, ristoranti ed esercizi similari.

Sulla stessa linea direttrice, con la consegna delle bevande alcoliche al domicilio del consumatore finale l’intestatario della licenza fiscale continua ad esercitare la medesima attività seppure in una forma distributiva ulteriore, accessoria rispetto a quella di ordinario svolgimento, necessitata dall’attuale situazione emergenziale.

Sotto il profilo fiscale, il ricorso a tale iniziativa non dà luogo al sorgere di nuovi obblighi di denuncia di esercizio all’Ufficio delle dogane, restando essa ricompresa nella sfera di efficacia della licenza fiscale già rilasciata, né, trattandosi di estensione momentanea dell’attività principale, a specifici vincoli di circolazione delle bevande premiscelate trasportate.

E’ esclusa la riconducibilità alle altre categorie di esercenti operanti con prodotti alcolici assoggettati ad accisa di cui all’art. 29, comma 1 del predetto D.lgs. n. 504/95, non rinvenendosi né i tratti caratterizzanti i processi di lavorazione tipici degli impianti di trasformazione di prodotti alcolici (quali, ad esempio, gli opifici di produzione di liquori) né gli elementi costitutivi degli impianti di condizionamento.

Resta ferma l’esclusiva responsabilità del titolare della licenza di esercizio qualora per l’effettuazione della descritta modalità di consegna dei prodotti fosse richiesto il possesso di eventuali autorizzazioni di natura non fiscale.