La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 15006 del 02 aprile 2013 ha affermato che l’esercizio delle attività di controllo sulle intolleranze alimentari, la verifica dei bisogni nutritivi e della corretta assunzione di alimenti sono “tipiche del medico chirurgo specializzato in scienze dell’alimentazione”, ed esercitarle senza titolo costituisce esercizio abusivo della professione medica.
Gli Ermellini hanno pertanto confermato la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Roma a una coppia di Frosinone che gestiva un centro ‘Dimagrire Mangiando’.
Lui commercialista “naturopata”, lei psicologa, nel loro centro – come accertato nei giudizi di merito – sottoponevano i clienti a vari controlli, richiedevano esami del sangue, che poi interpretavano loro stessi. E sulla base dell’anamnesi predisponevano controlli alimentari.
Avevano un archivio con schede per ciascun cliente con annotate quantità e qualità degli alimenti assunti. La Corte d’Appello di Roma li aveva per questo condannati nel dicembre del 2011 per esercizio abusivo della professione (articolo 348 del codice penale).
I titolari si sono difesi sostenendo che le attività svolte nel loro centro non fossero “atti tipici della professione di medico dietista”, limitandosi a dare ai propri clienti “consigli sullo stile di vita e di natura alimentare” senza prescrivere o eseguire esami diagnostici. Inoltre nel centro non esibivano titolo e insegne equivoche.
La sesta sezione penale della Cassazione ha invece sottolineato come lo svolgimento in modo continuativo di queste “complesse attività” sia “riservato all’esperto in scienze dell’alimentazione”, e ha perciò confermato la condanna.
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