AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 22 marzo 2019, n. 11
Esercizio dell’opzione per i marchi nel periodo di “grandfathering” – Art. 13, comma 1, decreto ministeriale 28 novembre 2017
In data 31 dicembre 2018 è pervenuta alla competente struttura dell’Agenzia delle entrate un’istanza di ruling obbligatorio nella quale il contribuente, richiamando l’articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 28 novembre 2017, ha chiesto di dar seguito, anche in merito ad un marchio d’impresa, all’opzione telematicamente esercitata nel corso dell’anno 2015.
Si ricorda che i marchi d’impresa, inizialmente inclusi nel novero dei beni intangibili agevolabili, sono stati esclusi dall’agevolazione a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 56 del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50. I commi 2 e 3 del citato articolo, recanti la disciplina transitoria di coordinamento tra le nuove regole e quelle precedenti, hanno fatto salva la possibilità, per i contribuenti che avevano già presentato l’opzione nei primi due periodi d’imposta di decorrenza dell’agevolazione (i.e. 2015 e 2016), di detassare i marchi entro una data finestra temporale (c.d. “grandfathering”), che si chiuderà il 30 giugno 2021.
Per effetto di tale modifica, il regime agevolativo assume un carattere temporaneo esclusivamente con riferimento allo sfruttamento economico dei marchi d’impresa, dovendosi invece ritenere di carattere strutturale con riguardo alla detassazione dei redditi derivanti da altri beni intangibili, inclusi nel campo oggettivo d’applicazione dell’istituto.
Ciò posto, con riferimento alle modalità di fruizione dell’agevolazione a seguito della presentazione dell’istanza di ruling, l’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 28 novembre 2017 statuisce che “Qualora la quota di reddito agevolabile sia determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 39, secondo periodo, della Legge di stabilità, l’opzione ha efficacia dal periodo di imposta in cui è presentata la richiesta di ruling ai sensi dell’articolo 31-ter, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in deroga a quanto previsto dall’articolo 31-ter, comma 2, del medesimo decreto con riferimento al periodo di efficacia dell’accordo”.
Al riguardo, si fa presente che in caso di presentazione di ruling obbligatorio l’opzione produce efficacia – e, quindi, il quinquennio inizia a decorrere – a partire dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling (cfr. paragrafo 3.1.3 della circolare n. 11/E del 7 aprile 2016).
Nel caso prospettato, dunque, la presentazione dell’istanza di ruling determina l’efficacia dell’opzione e fa decorrere l’intero quinquennio dall’anno 2018 per tutti i beni agevolabili, ovvero software protetto da copyright, brevetti industriali disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Diversamente, per quanto concerne i marchi, si ritiene che la finestra temporale prevista dal comma 1 dell’articolo 13 del decreto ministeriale 28 novembre 2017 consenta al contribuente, che intende accedere alla procedura di patent box nell’anno 2018 a seguito di presentazione dell’opzione nell’anno 2015, di beneficiare del regime agevolativo entro il termine ultimo del 30 giugno 2021.
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